Cassation appeal removed from the docket after withdrawal

16.1995.186Other CourtMar 18, 1996Dismissed

Summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with a cassation appeal against a first-instance order granting provisional release of objection in a debt-enforcement matter concerning an unpaid insurance premium. Before the chamber decided the merits, the appellant informed the court that it was withdrawing the appeal because the parties had reached an agreement. The chamber therefore struck the appeal from the docket. It also ordered the procedural costs of CHF 50 to remain at the appellant's expense and granted no party compensation, as the respondent had waived it.

Regest

Art. 352 CPC; withdrawal of an appeal and removal from the docket. When the appellant expressly withdraws the cassation appeal, the appellate court must strike the proceedings from the rolls. The withdrawal renders a merits review unnecessary. As a rule, the withdrawing party bears the costs of the appellate proceedings; no party indemnity is awarded where the opposing party renounces it (consid. on costs).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.186

Data decisione, Autorità: 18.03.1996, CCC

Incarto n. 16.95.00186

Lugano 18 marzo 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 presentato da

__________ patr. __________

contro

la sentenza 21 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 ottobre 1995 da

__________ rappr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 9 ottobre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla società __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’010.- oltre accessori, importo corrispondente al premio assicurativo maturato sulla polizza BOX-economia domestica no. __________sottoscritta dalla convenuta il 16 marzo 1995 e scaduto il 14 maggio 1995 (doc. A);

che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dalla convenuta in merito al mancato perfezionamento di un contratto di assicurazione (art. 1 LCA), ha accolto l’istanza;

che la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;

che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 novembre 1995 del presidente di questa Camera;

che con osservazioni 2 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che con scritto 11 marzo 1996 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso, per intervenuto accordo fra le parti;

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC);

che le spese del presente giudizio devono essere caricate interamente alla ricorrente quale parte desistente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);

che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato, come risulta dallo scritto 11 marzo 1996 dell’avv. __________

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 della __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.

  2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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