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Numero d'incarto:
16.1995.181
Data decisione, Autorità:
20.12.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00181
Lugano
20 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Giani,
astenuto)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 9 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 settembre 1995
da
__________ rappr. __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 30
settembre 1995 lo __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta
da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr.
150.-, importo corrispondente alle tasse di giustizia poste a carico del
convenuto con sentenza 8 novembre 1994 del Consiglio di Moderazione;
che a valere quale titolo
esecutivo l’istante ha prodotto la sentenza 8 novembre 1994 del Consiglio di
moderazione regolarmente notificata al convenuto e con l’attestazione della
crescita in giudicato;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata l’esisten-za di un valido titolo esecutivo
al quale il convenuto non ha opposto eccezioni non essendosi presentato
all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e
CPC, dolendosi di non aver potuto partecipare all’udienza in quanto impedito
per seri motivi di ritirare la citazione;
che l’invio giudiziario a
mezzo raccomandata, nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto e
viene posto l’avviso nella bucalettere, si considera notificato al momento in
cui esso viene effettivamente ritirato all’ufficio postale o, in caso di
mancato ritiro, l’ultimo dei sette giorni del periodo di giacenza (DTF 100
III 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124 n. 4);
che i motivi addotti dal
ricorrente a sostegno del mancato ritiro della citazione e conseguente mancata
partecipazione al contraddittorio, ancorchè seri, non costituiscono impedimento
oggettivo, tale da giustificare la mancata presenza all’udienza, tanto che lo
stesso ricorrente ammette “di essere stato distolto” dal seguire la procedura
giudiziaria in corso;
che quindi il ricorrente
non può prevalersi di una violazione del suo diritto di essere sentito quando
egli stesso - involontariamente - ne è stato la causa;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità
della presente fattispecie non si prelevano tasse nè spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
13 novembre 1995 __________ è respinto.
-
Il presente giudizio è
esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Agno
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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