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Numero d'incarto:
16.1995.171
Data decisione, Autorità:
27.12.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00171
Lugano
27 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 presentato da
rappr.
contro
la
sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 27 luglio 1995 nei confronti di
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 27 luglio 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per il recupero di fr. 7’507.70, importo corrispondente
all’imposta comunale 1989 oltre interessi e accessori;
che
quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 28
luglio 1992 relativa al riparto intercomunale dell’imposta base (doc. B),
regolarmente passata in giudicato, il conteggio allestito dall’istante il 26
luglio 1995 (doc. C) con l’indicazione “cresciuto in giudicato” e altri due
conteggi , uno contenente i dati di imposizione cantonale (doc. D) e l’altro il
calcolo degli interessi di mora (doc. E);
che
all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non
considerando la documentazione agli atti un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF, in particolare non essendovi agli atti una decisione formale
legittimante l’istante a procedere al prelievo dell’imposta comunale e non
potendo a tal fine supplire i conteggi prodotti dall’istante in quanto non
intimati al contribuente e non menzionando i rimedi di diritto;
che con il presente
tempestivo gravame il __________
è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annulla-mento; il ricorrente rimprovera in
sostanza al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale
negando alla documentazione allegata all’istanza il carattere di titolo
esecutivo;
che la documentazione
prodotta con il ricorso (facsimile bolletta comunale) deve essere estromessa
dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la
facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità
(DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);
che nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad
accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione
prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni
opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che
in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documen-tazione prodotta può
essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti:
regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua
intimazione e sua forza di cosa giudicata;
che
l’art. 222 della vecchia LT (in seguito vLT), applicabile alla presente
fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT,
sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle
autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai
sensi dell’art. 80 LEF;
che l’art. 243 vLT
legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle
persone fisiche, un’imposta sull’ utile e sul capitale delle persone
giuridiche, un’imposta immobiliare e un’imposta personale;
che in quest’ambito il
Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato
al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da
questo prevista;
che secondo la LT
l’imposta comunale diretta è prelevata in un percento dell’imposta cantonale
base, ossia in funzione del moltiplicatore che viene stabilito annualmente dal
Municipio (art. 246 cpv. 1 vLT e art. 162 LOC);
che
proprio perchè trattasi di un’imposta derivata le cui basi e parametri di
calcolo sono predefiniti, i Comuni non emettono delle decisioni formali, come
preteso dal primo giudice, ma si limitano a notificare al contribuente la bolletta
d’imposta;
che
nel caso concreto il convenuto non ha impugnato la decisione di riparto
intercomunale dell’imposta 28 luglio 1992 relativa al biennio 1989-90 che, come
detto, costituisce la base di calcolo dell’imposta comunale, ragione per la quale
una contestazione del quantum d’imposta comunale non è più proponibile;
che
la decisione impugnata che ha negato il rigetto definitivo dell’opposizione non
potendo equiparare la documentazione agli atti a un valido titolo esecutivo,
non può essere condivisa;
che
infatti, ritenuto che per la maggior parte dei Comuni ticinesi, tra i quali
quello di __________, la bolletta d’imposta viene allestita a opera del Centro
cantonale di informatica di __________ e dallo stesso notificata al
contribuente, per il Comune diviene praticamente impossibile produrre in
giudizio una copia di simile documento;
che
quindi, a comprova dell’ammontare del proprio credito di imposta, il Comune può
solo produrre, oltre evidentemente alla notifica di imposta cantonale passata
in giudicato, in casu la decisione di riparto intercomunale che indica
l’ammontare dell’imposta cantonale base (fr. 8’657.50 non più contestabile), un
conteggio simile a quello che ci occupa sul quale figura il moltiplicatore di
imposta in vigore nel __________ nel 1989 (75%), dati questi sufficienti per la
verifica del credito di imposta di spettanza del Comune;
che lo stesso discorso
vale a maggior ragione per l’imposta immobiliare ritenuto che in questo caso il
parametro di calcolo dell’imposta è fornito dalla legge e meglio dall’art. 264 vLT
secondo il quale l’imposta immobiliare equivale all’1‰ del valore di stima
ufficiale, valore di stima indicato nella notifica di tassazione (doc. B) in
fr. 253’662.-;
che per quanto attiene
agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art.
219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta
comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura
richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;
che
ne discende che la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso
non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al
contraddittorio, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in
esecuzione;
che
la decisione impugnata deve quindi essere annullata ricorrendo gli estremi dell’art.
327 legg. g CPC;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
I. Il
ricorso per cassazione 3 novembre 1995 del __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
- L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta
da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
- La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante,
deve essere posta a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere
all’istante fr. 50.- a titolo di indennità.
II. Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- vanno poste a carico di
__________ il quale rifonderà al __________ l’importo di fr. 100.- quale
indennità di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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