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Numero d'incarto:
16.1995.166
Data decisione, Autorità:
14.11.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00166
Lugano
14 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 presentato da
__________ rappr. __________
contro
la
sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 11 agosto 1995
nei confronti di
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’015.95 oltre al rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE
di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 11 agosto
1995 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 1’015.95, importo corrispondente agli interessi di ritardo
maturati sull’imposta comunale dovuta per il 1990, nonchè il rigetto
dell’opposizione interposta dal convenuto al PE sopra menzionato notificatogli
per il recupero di questa somma;
che con la sua istanza il
__________ ha voluto chiaramente promuovere un’azione creditoria soggetta alla
procedura ordinaria inappellabile di cui agli art. 291 segg. CPC;
che tuttavia il Pretore
del distretto di Lugano, Sezione 5, ritenuta - a torto - la propria competenza,
ha fatto capo ai principi della procedura sommaria in materia di esecuzioni e
fallimenti concludendo alla reiezione dell’istanza in assenza di un titolo
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF;
che l’art. 97 CPC impone
al giudice di esaminare d’ufficio - prima di affrontare il merito della causa -
l’esistenza dei presupposti processuali, tra i quali la sua competenza per
materia (cifra 3);
che l’art. 1 cpv. 1 lett.
e del Regolamento sull’organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano
esclude dalle competenze della Sezione 5 la trattazione delle cause a procedura
ordinaria inappellabile, considerata la sanzione prevista all’art. 5 cpv. 2
dello stesso regolamento;
che inoltre la decisione è
stata presa adottando una procedura diversa da quella richiesta dalla domanda
onde la stessa è rimasta senza risposta per quanto riguarda il merito del
contendere;
che quest’ultimo motivo la
sentenza impugnata dev’essere annullata perchè è arbitraria a dipendenza della
manifesta violazione di una norma del diritto formale (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, art. 327 , n. 6);
che, a dipendenza della
carente competenza del giudice, la cassazione si attua in virtù dell’art. 327
lett. a CPC;
che pertanto gli atti
devono essere rinviati alla Pretura di Lugano affinchè proceda alla
trasmissione dell’incarto al giudice competente il quale dovrà istruire la
causa secondo i disposti di cui agli art. 291 segg. CPC;
che vista la particolarità
della presente fattispecie non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano
ripetibili;
che non torna conto, per
evidenti motivi di economia processuale e stante la chiara situazione
giuridica, intimare il ricorso alla controparte (II CCA 19 settembre
1994 in re F.SA/I),
Per
i quali motivi,
pronuncia:
- Il ricorso per cassazione 3
novembre 1995 del __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 è annullata e
gli atti sono rinviati alla Pretura di Lugano affinchè li trasmetta al giudice compe-tente
per la trattazione della causa ai sensi dei considerandi.
-
Il presente giudizio è
esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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