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Numero d'incarto:
16.1995.164
Data decisione, Autorità:
20.08.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00164
Lugano
20 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 2 novembre 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 11 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 13 luglio 1995 nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 690.- oltre accessori nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________ dell’UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 13 luglio
1995 la __________) ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 690.- oltre accessori, a saldo delle fatture 30 settembre e 31
ottobre 1994 emesse per forniture di avena e rimaste insolute;
che all’udienza del 13
settembre 1995 il convenuto, pur non contestando di aver acquistato la merce
fatturata ha sostenuto di aver pattuito con un rappresentante dell’istante uno
sconto quale premio fedeltà - da calcolarsi a fine anno a dipendenza del
quantitativo complessivo di merce acquistata - sconto che ha opposto in
compensazione al credito di controparte;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, ammettendo l’eccezione sollevata dal convenuto,
ossia riconoscendo la pattuizione tra le parti di uno sconto a dipendenza
dell’entità degli acquisti del convenuto, ha parzialmente accolto l’istanza nel
senso di dedurre dall’importo fatturato di fr. 690.- gli sconti di spettanza
del convenuto da calcolarsi sulla base del tariffario del 1° ottobre 1993,
senza tuttavia quantificare il risultato di questa operazione;
che con il presente
tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice la violazione di
norme procedurali per aver assunto d’ufficio delle prove senza indire
un‘udienza per la discussione delle stesse e, nel merito, per aver accolto
l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto nonostante egli non
l’abbia provata, con particolare riferimento al suo ammontare;
che al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni non avendo ritirato l’invio raccomandato
contenente l’allegato ricorsuale;
che deve essere accolta la
censura ricorsuale, secondo la quale la mancata convocazione delle parti alla
discussione sulla documentazione prodotta dall’istante durante la causa
costituisce violazione di norme procedurali e lesione del diritto di essere
sentito dell’ istante;
che poco importa
attraverso quale istituto procedurale il giudice ha richiesto a una parte
ulteriore documentazione, stante l’obbligo di citare le parti al dibattimento
finale (art. 297 CPC) e il divieto di assumere prove dopo il dibattimento
finale, rispettivamente di decidere senza aver offerto alle parti la
possibilità di discuterle (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 282, n.
5);
che nella fattispecie,
procedendo all’emanazione del giudizio senza aver dato alle parti la
possibilità di esprimersi in contraddittorio sulle nuove prove, il giudice di
pace ha violato il diritto di essere sentito delle parti;
che questa carenza
procedurale costituisce motivo di cassazione in virtù dell’art. 327 lett. e
CPC;
che tale sanzione
procedurale comporta, nel caso concreto, il rinvio degli atti al primo giudice
per nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti alla discussione della
nuova documentazione assunta d’ufficio dal giudice (documentazione allegata
allo scritto 22 settembre 1995 dell’istante);
che abbondanzialmente va
ricordato al giudice l’obbligo di emettere una sentenza motivata e chiara, con
particolare riferimento al suo dispositivo che non deve essere, come in
concreto, soggetto a interpretazione (Cocchi/Trezzini, op.cit, ad art.
285, n. 11): nel caso specifico avrebbe dovuto quantificare il credito
dell’istante anche per il riflesso sulla decisione di rigetto definitivo
dell’opposizione;
che data la particolarità
della fattispecie non si prelevano tasse e spese giudiziarie,
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
dichiara:
I. Il
ricorso per cassazione 2 novembre 1995 della __________ __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Gambarogno
è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi
dei considerandi.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
Lo Stato del Cantone
Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa
sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Gambarogno
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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