Validity of child-support agreement without judicial approval

16.1995.157Other CourtJul 16, 1996Dismissed

Summary

The Civil Cassation Chamber dismissed the wife’s cassation appeal against a first-instance judgment that enforced a 1991 divorce-related agreement and ordered payment of CHF 6,668. The court held that the clause providing that family allowances were included in the maintenance contribution was valid even without judicial approval, as it concerned matters that could be privately regulated and had been treated by the parties as immediately effective. The appellant’s request for legal aid was denied because the appeal had no apparent chance of success. Costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 285 cpv. 2 CC; validity of an agreement providing that family allowances are included in the maintenance contribution; judicial approval is not required for a contrary stipulation, provided it remains within the sphere of arrangements that the spouses may regulate privately. The agreement is strengthened where the parties’ subsequent conduct shows that they considered it immediately operative. Under Art. 313 bis CPC in connection with Art. 331 cpv. 1 CPC, a manifestly unfounded cassation appeal may be dismissed by short reasoning without observations from the other party. Legal aid under Art. 157 CPC is refused where the remedy lacks any prospect of success.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.157

Data decisione, Autorità: 16.07.1996, CCC

Incarto n. 16.95.00157

Lugano 16 luglio 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 ottobre 1995 presentato da

__________ patr. __________

contro

la sentenza 2 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 marzo 1994 da


patr.


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’668.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 17 marzo 1994 __________ ha convenuto in giudizio la moglie __________ , con la quale è pendente un’azione di divorzio, al fine di ottenere la restituzione di fr. 6’668.-;

che la pretesa dell’istante si basa sulla convenzione sottoscritta dalle parti nel 1991 (doc. A) in previsione della regolamenta-zione delle conseguenze accessorie del divorzio che al suo punto 4 prevede l’obbligo per l’istante di versare un contributo alimentare per i due figli minorenni __________ e __________, compresivo degli assegni famigliari;

che a far tempo dal 1° giugno 1991 gli assegni famigliari sono stati versati direttamente alla convenuta (doc. C);

che il credito posto in esecuzione corrisponde alla differenza tra quanto percepito dalla convenuta a titolo di assegni famigliari per i due figli dal 1° giugno 1991 sino alla fine del 1993, con quanto dovuto dall’istante a titolo di contributi alimentari arretrati;

che in sede di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando il carattere vincolante della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio non essendo stata omologata dal giudice; essa ha contestato inoltre il diritto dell’istante alla restituzione degli assegni famigliari poichè di spettanza del coniuge affidatario - oltre il contributo alimentare - in virtù dell’art. 285 cpv. 2 CC;

che in via la riconvenzionale la convenuta ha chiesto il pagamento di fr. 2’700.- quale contributo alimentare di sua spettanza in virtù della menzionata convenzione;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il carattere vincolante della convenzione sottoscritta dalle parti, ha accolto sia l’istanza, sia la domanda riconvenzionale, ritenendo entrambe le pretese sufficientemente comprovate;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento limitatamente al dispositivo che ha accolto l’istanza, conclusione alla quale il giudice sarebbe giunto ritenendo erroneamente vincolante la convenzione aprile/agosto 1991 (doc. A);

che l’art. 285 cpv. 2 CC prevede il principio del versamento degli assegni famigliari, in aggiunta al contributo alimentare, al genitore cui spetta il mantenimento dei figli, rispettivamente al coniuge affidatario;

che la contraria pattuizione (“assegni famigliari compresi”) convenuto fra le parti non esula da quell’ambito che può essere regolato senza l’approvazione del giudice (Bühler/Spühler, Comm di Berna, n.164 ad art. 158 CC e idem, Ergänzungsband 1991, n. 150 ad art. 154 CC);

che pertanto nulla osta alla validità della convenzione che, oltre tutto, le parti hanno implicitamente considerato immediatamente operante nei rapporti patrimoniali fra loro (indicizzazione dei contributi già dal 1.1.1992; domanda riconvenzionale fondata sulla medesima convenzione a valere dal 1.6.1991);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria - limitata alla presente procedura ricorsuale

  • non può essere accolta in considerazione del fatto che il gravame appariva a prima vista sprovvisto di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 13 ottobre 1995 di __________ è respinto.

  2. Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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