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Numero d'incarto:
16.1995.156
Data decisione, Autorità:
02.08.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00156
Lugano
2 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 1995 presentato da
__________ (patr. dall’avv. __________
contro
la
sentenza 13/22 settembre 1995 della Pretura del Distretto di Leventina nella
causa a procedura ordinaria inappellabile (inc. no. 373/89 inapp.) dipendente
da istanza 18 luglio 1989 promossa nei confronti della
__________ (patr. dall’avv. __________)
con
la quale si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2’500.-
oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________dell’UEF di Zurigo, domande accolte dal primo
giudice limitatamente all’importo di fr. 788.70 oltre accessori,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Alle ore 16.05 del 9
luglio 1987, all’altezza del Km __________ dell’autostrada N2, sulla corsia nord-sud
in territorio del Comune di __________ ebbe luogo un incidente della
circolazione, la cui dinamica può essere così sommariamente riassunta.
Il signor __________, al
volante di una vettura __________ targata __________ __________, intestata alla
moglie __________, dopo essere uscito della galleria del __________ si spostò
sulla corsia di sorpasso ed iniziò a superare alcune macchine che lo
precedevano. Poco prima di giungere all’altezza della galleria di __________
egli si apprestava a superare un veicolo __________o di colore bianco, quando
il conducente di quest’ultima prese a spostarsi sulla corsia di sorpasso.
Sorpreso da tale manovra, il __________ dapprima azionò l’avvisatore acustico e
successivamente strinse verso sinistra per evitare la collisione: in seguito a
ciò, le ruote della Lancia andarono a toccare il terrapieno erboso centrale,
facendogli perdere il controllo della vettura, che, attraversato l’intero asse
stradale, terminò la sua corsa tra la corsia d’emergenza e la corsia di destra,
dopo aver urtato il guardavia di destra.
Il conducente della
__________ bianca che continuò la sua corsa non poté essere identificato.
- Con istanza 18
luglio 1989 __________, detentrice del veicolo __________ targato __________,
ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.
2’500.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________dell’UEF di Zurigo (doc. A), a valere quale risarcimento del
danno subito dal veicolo di sua proprietà a seguito dell’incidente.
A mente dell’istante la
responsabilità per l’accaduto sarebbe integralmente da imputare allo scorretto
comportamento tenuto dal conducente della __________ bianca, colpevole di aver
ostacolato la manovra di sorpasso intrapresa da __________. Atteso che il
sinistro era stato cagionato da un veicolo di cui non si conosceva il
detentore, ne discendeva che la __________ nella sua qualità di compagnia
d’assicurazioni designata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia per
rispondere nel caso di danni cagionati da veicoli non identificati (art. 76
LCS) era senz’altro tenuta a rifonderle il danno subito.
-
All’udienza di
contraddittorio la __________ si è opposta all’istanza, ritenendo in sostanza
che l’incidente stradale era accaduto per colpa esclusiva di __________, il
quale da una parte aveva tenuto una velocità eccessiva e dall’altra non era stato
in grado di padroneggiare la propria vettura. Anche l’ammontare del danno era
infine contestato.
-
Con sentenza 13
settembre 1995 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha condannato
la convenuta al pagamento di fr. 1’788.70 oltre interessi. Il giudice di prime
cure ha innanzitutto accertato che l’incidente era stato principalmente causato
dal conducente della __________ bianca; a __________ andava tuttavia attribuita
una colpa lieve, per non essere stato in grado di padroneggiare il proprio
veicolo nella concreta situazione di pericolo (art. 31 LCS) e in particolare
per non aver frenato per tempo, pur avendone avuto la possibilità. Egli ha
pertanto concluso per una responsabilità di 1/3 a carico del __________ e di
2/3 a carico dello sconosciuto conducente della __________ bianca e per esso a
carico della convenuta, ciò che comportava la condanna di quest’ultima al
pagamento di una quota di 2/3 delle spese di riparazione, ammontanti
complessivamente a lit. 2’353’530 (doc. B, al tasso di cambio del giorno del
pagamento di fr. 1.14 per 1’000 lit.).
Con nuova decisione 22
settembre 1995, conseguente ad un’istanza di rettifica presentata dalla
convenuta, il Pretore ha provveduto a riformare il suo precedente giudizio nel
senso che la convenuta è stata ora condannata a rifondere a controparte fr.
788.70 oltre interessi: il primo giudice, per dimenticanza assimilabile ad un
errore di calcolo, aveva infatti omesso di tener conto della franchigia di fr.
1’000.- prevista obbligatoriamente per i danni causati dai veicoli a motori non
identificati (art. 76 cpv. 1 LCS e 52 cpv. 3 OAV).
- Con il presente
tempestivo ricorso l’istante è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
la modifica nel senso che l’istanza, dedotta la franchigia a suo carico, fosse
integralmente accolta. La ricorrente, richiamando il titolo di cassazione di
cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al Pretore di aver arbitrariamente
stabilito le colpe dei singoli conducenti e segnatamente per ciò che riguardava
le violazioni delle norme della circolazione da parte di __________ e dello
sconosciuto conducente della __________ bianca. Quanto al __________,
innanzitutto la sua velocità, per altro neppure accertata con certezza, non era
assolutamente causale per il prodursi dell’incidente, come del resto era stato
confermato anche dalla perizia giudiziaria; errato sarebbe inoltre l’assunto
pretorile secondo cui il __________ sarebbe parzialmente responsabile del
sinistro, per non essere stato in grado di padroneggiare il veicolo nella
situazione concreta: intanto il lasso di tempo tra l’istante in cui egli
percepì lo spostamento della __________ e quello in cui deviò a sinistra era
ben minore rispetto ai 4 secondi ipotizzati dal primo giudice, per cui nulla
poteva essere rimproverato al conducente, che in pratica si trovò in una
situazione pericolosa in un paio di secondi; tanto meno poteva essergli
rimproverato alcunché per aver scelto di effettuare una manovra di scansamento
piuttosto che di aver frenato. La colpa dell’incidente era invece completamente
da ascrivere al conducente della __________ bianca, il quale -contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore- gli tagliò letteralmente la strada con una manovra
improvvisa ed imprevedibile.
Delle tempestive
osservazioni della parte convenuta si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 cons. 3a; 119 Ia 32 cons. 3, 119 Ia 117 cons. a).
- Nell’esaminare
l’eventuale responsabilità di __________, va innanzitutto rilevato che egli non
ha osservato il limite di velocità massima di 100 Km/h, presente sul luogo
dell’incidente (segnale 2.30 “velocità massima”, cfr. doc. B inc. 2097, p. 1).
La circostanza risulta
sufficientemente provata dagli atti di causa: in particolare, nel verbale di
polizia, lo stesso __________ ha ammesso di circolare ad una velocità di 120
Km/h (“in quel momento la mia velocità era di circa 120 Km/h”, doc. B inc.
2097; la tesi di un aumento della velocità da 100 Km/h a 120 Km/h per
effettuare il sorpasso è stata del resto ritenuta verosimile anche dal perito
giudiziario, perizia p. 8, 13 e 15): il tentativo di far apparire la sua
velocità inferiore a quella precedentemente dichiarata -avvenuto però in un
momento sospetto, segnatamente nel corso di causa (cfr. interrogatorio formale
__________, domanda 2.1 “avevo dichiarato alla polizia questa velocità di 120
Km/h, in realtà pensavo di circolare a 100 Km/h”) non è in effetti degno di
protezione, tanto è vero che in sede testimoniale il __________ ha dovuto
nuovamente ammettere che “per quanto riguarda l’indicazione sul verbale di
interrogatorio di polizia della velocità di 120 Km/h devo dire che la stessa
indicazione è stata fatta su insistenza dell’agente verbalizzante. Sono
comunque io che ho pronunciato la cifra 120” (verbale p. 3) e ciò quantunque il
__________ abbia valutato più prudentemente la velocità del conducente della
__________ (nell’ordine di 100 - 120 Km/h, verbale p. 4 risposta 4 all’avv.
__________).
7.1 La dottrina è concorde
nel ritenere che la velocità massima sia per sua natura assoluta: essa deve
pertanto essere ossequiata dall’utente della strada anche se le condizioni
della strada e le altre circostanze concrete potrebbero far apparire comunque
adeguata una velocità superiore; in altri termini, in presenza di un segnale di
velocità massima la facoltà dell’utente di scegliere la velocità adeguata
subisce una precisa limitazione verso l’alto (Schaffhauser, Grundriss des
Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. I, Berna 1984, N. 486).
Ora, è innegabile che un
conducente, che -come nella fattispecie- guida a una velocità di 120 Km/h su
una strada ove il limite è di soli 100 Km/h, e oltretutto in vicinanza di una
galleria si assume la responsabilità di aumentare il rischio connesso con la
guida di un veicolo a motore nelle specifiche circostanze; tanto più se ciò
avviene - come nel concreto - durante un sorpasso in autostrada.
7.2 È vero che il perito
giudiziario a p. 22 del suo referto ha dapprima precisato che “le cause
dell’incidente non vanno ricercate tanto nelle velocità quanto nella situazione
di pericolo venutasi a creare” (risposta 4.1.7.2), mentre successivamente, nel
corso della delucidazione orale della perizia, ha affermato di non ritenere
“che la differenza da 120 a 100 Km/h sia nella fattispecie determinante”
(risposta N. 4 all’avv. __________, verbale p. 4). Ciò non significa però -come
invece vorrebbe la ricorrente- che la velocità eccessiva tenuta dal __________
non sia (parzialmente) causale per l’incidente, tanto più che la questione
circa l’esistenza di un nesso causale adeguato tra la violazione di una norma
della circolazione e il sinistro è una questione giuridica (il cui esame
compete al giudice) e non tecnica, di competenza del perito giudiziario.
A giudizio di questa
Camera, non può essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice
per aver ammesso l’esistenza di un nesso causale adeguato fra il danno
lamentato dall’istante e la velocità del proprio veicolo: ha fondamento
ragionevole e conforme alla comune esperienza che tale comportamento può aver
reso ancor più pericolosa la situazione particolare scatenata dalla manovra a
sorpresa del conducente della __________. Nè il perito è stato in grado di
escludere questa eventualità, pur realizzando - come s’è visto- l’incidenza
della velocità presunta.
- Per giustificare la
circostanza che il __________ dopo aver azionato l’avvisatore acustico, optò
per una manovra di scansamento a sinistra, invece di frenare, la ricorrente si
richiama alla giurisprudenza del Tribunale federale, in base alla quale se un
conducente, che viene a trovarsi in una situazione di pericolo a seguito della
colpa grave di un terzo, non sceglie la soluzione che a dipendenza delle
circostanze concrete sarebbe stata la più corretta (avvisatore acustico,
decelerazione, frenata, oppure manovra di scansamento: cfr. Bussy/Rusconi,
op. cit., N. 3.1 ad art. 31 LCS), tale erronea scelta non può comunque essergli
seriamente rimproverata (DTF 83 IV 84, 95 IV 90, 106 IV 391).
8.1 La questione a sapere
se nel caso concreto il __________ debba o meno essere rimproverato per non
aver frenato per tempo e per aver optato per una manovra che si è però rivelata
solo parzialmente efficace, può tuttavia rimanere tranquillamente irrisolta,
atteso che la giurisprudenza appena evocata si applica solo nel caso in cui al
conducente a sua volta non possa essere rimproverata alcuna colpa (DTF
106 IV 391), ciò che non è il caso nella fattispecie, dovendosi già
rimproverare al __________ una velocità eccessiva (cfr. cons. 7).
8.2 A titolo puramente abbondanziale,
va osservato che se anche il lasso di tempo tra l’istante in cui il __________
percepì lo spostamento della Volvo e quello in cui deviò a sinistra fosse stato
minore rispetto ai 4 secondi ipotizzati dal primo giudice, ovvero di 3 secondi
-come ritenuto dalla ricorrente- ciò non significherebbe ancora che il
conducente fosse esente da qualsiasi colpa.
Il Pretore ha in effetti
accertato sulla base della testimonianza __________ (verbale p. 2 risposta 4),
che la __________ si era spostata sulla carreggiata di sinistra in modo non
brusco, per cui era sicuramente facoltà del __________ di frenare
tempestivamente: non avendolo fatto, al conducente dalla __________ poteva
essere imputata una concolpa. La conclusione cui è giunto il giudice di prime
cure, basata sulla testimonianza oggettivamente più attendibile agli atti -quella
cioè del solo teste che non aveva un interesse concreto nella vertenza (mentre
i __________ e __________, che riferivano di una manovra improvvisa da parte
del conducente della __________, erano palesemente interessati a caricare la
responsabilità del sinistro al conducente non identificato)- fosse anche
opinabile, ciò che non sembra però essere il caso, è tutt’altro che arbitraria,
in quanto frutto del suo apprezzamento, fondata sulle risultanze istruttorie e
in ogni caso non priva di una certa logica (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 21,
22, 24, 26 ad art. 327).
-
Potendosi pertanto
attribuire una certa concolpa al __________ a dipendenza del superamento del
limite massimo di velocità consentita, rientra nell’apprezzamento del giudice
di graduare la ripartizione delle colpe. Quella di 1/3 a carico della
ricorrente può invero apparire opinabile, ma non è ancora arbitraria: per
questo motivo l’auspicata cassazione non può essere accolta, tanto più che a
carico del conducente della __________ è pur stata riconosciuta una
responsabilità preponderante.
-
Ne discende la
reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’148 CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso per
cassazione 4 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dalla ricorrente,
rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 150.- a
titolo di ripetibili di questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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