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Numero d'incarto:
16.1995.15
Data decisione, Autorità:
16.11.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00015
Lugano
16 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 presentato da
entrambi
patr. dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 7 dicembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 26 novembre 1986
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’613.- oltre accessori, domanda
parzialmente accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- _________ e __________ sono
proprietari dall’ottobre 1985 della particella no. __________RFP di _________
dalla quale sgorgano due sorgenti. Una di queste sorgenti (sorgente principale)
viene utilizzata sin dal 1945 dal Comune di __________, proprietario del fondo
contiguo no. __________sul quale si trova il bacino di accumulazione dell’acqua
raccolta per l’approvvigionamento di acqua potabile della frazione di __________.
Anche la seconda sorgente
(sorgente secondaria) è stata utilizzata per l’approvvigionamento della
frazione di __________ mediante
allacciamento provvisorio con un tubo di plastica, allacciamento che è stato
eliminato nell’aprile 1986.
- Con istanza 26 novembre
1986 i coniugi _________, basandosi sull’art. 710 cpv. 1 CC, hanno convenuto in
giudizio il Comune di _________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’613.-
oltre accessori a valere quale indennità per lo sfruttamento delle due sorgenti
per il periodo da ottobre 1985, data di immissione in possesso del fondo sul
quale si trovano le sorgenti, sino al mese di aprile 1986, data di rimozione
dell’allacciamento provvisorio alla sorgente secondaria.
Il convenuto, regolarmente
autorizzato a stare in lite come risulta dall’estratto della risoluzione
municipale 20 ottobre 1986 (doc. A e B di cui all’inc. no. 416 richiamato dalle
parti) si è opposto alla pretesa avversaria contestando il diritto degli
istanti sulla sorgente principale avendo egli acquisito per prescrizione
straordinaria una servitù di captazione di acqua sorgiva. Per quanto attiene
alla sorgente secondaria il convenuto osserva di aver saputo dell’esistenza
dell’allacciamento mediante tubazione di plastica, posata da terzi a sua
insaputa, soltanto nel gennaio 1986.
- Con il querelato giudizio
il primo giudice, accertata la proprietà dei signori __________ sulle due
sorgenti nonché l’utilizzo da parte del convenuto di quest’acqua sorgiva per
servire gli abitanti della frazione __________, ha concluso al principio
dell’obbligo di indennizzo a carico dell’ente pubblico dal 19 novembre 1985
(data a far tempo dalla quale il convenuto è divenuto proprietario del fondo n.
__________RFP __________) sino al 30 aprile 1986 (data di rimozione
dell’allacciamento provvisorio alla sorgente secondaria). Il pretore, basandosi
sulle risultanze peritali dalle quali emergono dei dati unicamente con
riferimento alla sorgente principale, ha quantificato in fr. 489.-
l’indennità di spettanza
degli istanti, mentre per quella secondaria nulla emerge dalle risultanze
istruttorie
- Con il presente tempestivo
ricorso _________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie in particolare per aver
negato il loro diritto a un’indennità per l’utilizzo della sorgente secondaria,
utilizzo che il convenuto non ha contestato. A mente degli insorgenti, i dati
contenuti nella perizia permettevano al primo giudice di calcolare il consumo
di acqua e la rispettiva indennità anche con riferimento alla sorgente
secondaria.
Essi contestano inoltre il
dispositivo sulle spese e ripetibili per il fatto che il primo giudice non
avrebbe tenuto in considerazione la posizione assunta dal convenuto il quale,
opponendosi integralmente all’istanza, risulta soccombente per lo meno nella
misura dei 4/7 e non soltanto di 1/7.
Con osservazioni 15
febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- A fondamento del loro
gravame i ricorrenti invocano l’arbitraria valutazione delle prove a opera del
primo giudice per il fatto che questi non avrebbe calcolato l’indennità loro
dovuta per la captazione di acqua dalla sorgente secondaria.
Secondo l’art. 183 CPC e 8
CC chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne
deve fornire la prova.
Applicando questo
principio alla concreta fattispecie, competeva agli istanti, che pretendono il
pagamento di un’indennità per l’acqua prelevata dalla sorgente secondaria per
il periodo da novembre 1985 ad aprile 1986, provare il quantitativo di acqua
captata dalla sorgente. Questa prova avrebbe potuto essere facilmente fornita
dal perito giudiziario nominato nella parallela causa promossa dal convenuto
nei confronti degli istanti, causa inoltrata in data posteriore a quella della
procedura che ci occupa e quando questa era ancora pendente.
Ora, non avendo gli
instanti posto al perito alcuna domanda in relazione al quantitativo di acqua
captata dalla sorgente secondaria e non risultando alcun dato oggettivo dalle
altre risultanze istruttorie, non si può pretendere, come fanno gli insorgenti,
che spetti al giudice supplire alle carenze probatorie effettuando dei calcoli
ipotetici come da loro proposto al punto 6 del ricorso.
Ne discende pertanto che
il giudizio pretorile che non ha riconosciuto agli istanti un’indennità per
l’utilizzazione della sorgente secondaria, utilizzo che non è stato
quantificato, è conforme alle risultanze istruttorie e non può per questo
essere cassato.
- Nemmeno per quanto attiene
al giudizio sulle spese e sulle ripetibili v’è motivo di accogliere il ricorso.
Infatti, la ripartizione effettuata dal primo giudice, che ha posto a carico
degli istanti i 6/7 delle stesse, non può essere censurata in quanto
corrisponde al loro grado di soccombenza calcolato su una domanda principale di
fr. 3’613.-, accolta unicamente per fr. 489.- (art. 148 cpv. 1 CPC). E’ ben
vero che, nel caso di parziale soccombenza, altri motivi possono concorrere a
modificare il grado reciproco di soccombenza oltre il calcolo matematico. Il
loro rispetto non rappresenta tuttavia un obbligo per il giudice, onde non si
giustifica la sanzione della cassazione nel caso di decisione che si attenga
alla regola della ripartizione proporzionale.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 CPC nonché
la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
16 gennaio 1995 di _________ e __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.-
b) spese fr. 20.-
T o t a l e fr. 100.-
già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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