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Numero d'incarto:
16.1995.14
Data decisione, Autorità:
19.12.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00014
Lugano
19 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 14 dicembre 1994 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa
a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 27 agosto 1993 da
entrambi
rappr. dall’__________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 380.- oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 27 agosto 1993 l’__________
ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.
380.- a saldo della fattura emessa il 15 aprile 1993 e relativa ai costi di
degenza ospedaliera della signora __________.
Il convenuto ha contestato
la pretesa avversaria avendo manifestato all’istante la propria disponibilità a
pagare le spese di degenza ospedaliera relative alla signora __________
limitatamente ad una giornata e non oltre, cosa che egli ha d’altra parte fatto
versando l’importo di fr. 380.- (costo di un giorno di diaria).
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo comprovata la pretesa nonchè la
responsabilità del convenuto per il pagamento della fattura litigiosa.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in
particolare per aver implicitamente concluso all’ esistenza di un contratto di
assunzione di debito per l’importo posto in esecuzione.
Al ricorso la controparte
non ha presentato osservazioni.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella concreta
fattispecie è la questione di sapere se __________ si sia assunto l’intero
pagamento delle spese relative alla degenza ospedaliera della signora
__________, oppure se il suo impegno era limitato al pagamento di una sola
giornata, pari ai fr. 380.- già versati all’istante.
La cosiddetta assunzione
di debito esterna, ossia la sostituzione nel debito di un nuovo debitore al
posto e con liberazione del debitore precedente, è retta dall’art. 176 CO.
Trattandosi di un
contratto tra il nuovo debitore e il creditore, questo si perfeziona quando vi
è uno scambio di volontà reciproche e concordanti (art. 1 CO; Honsell/Vogt/Wiegand,
Obligationenrecht I, 1992, N. 5 e 8 ad art. 176 CO).
Nella concreta fattispecie
si constata l’ammissione del convenuto di essersi assunto il debito in misura
del costo di una giornata d’ospedalizzazione. Per contro, l’ente procedente non
è stato in grado di provare in nessun modo un accordo relativo a un maggior
impegno del ricorrente. Né, di fronte alle contestazioni - invero non
chiarissime - di , intese a una giustificazione dell’esposto (due
diarie) per una degenza inferiore ale 24 ore (cfr. rapporti d’entrata e di
uscita dall’), appare formalmente giustificata la somma posta in dicussione.
Alla luce di queste conclusioni, non può essere condivisa la tesi del giudice
di pace secondo la quale pagando la metà della fattura il convenuto è diventato
automaticamente debitore dell’intero importo.
In accoglimento del
ricorso, la decisione impugnata, frutto di un’arbitraria valutazione delle
risultanze istruttorie , dev’essere annullata. Sul merito questa Camera decide
in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
- Spese e ripetibili di
entrambe le sedi sono poste a carico dell’istante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
16 gennaio 1995 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
14 dicembre 1994 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e
sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di questa sede di fr. 35.-,
da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a
suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 50.- a titolo
di indennità.
II. Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr.70.-, già anticipati dal ricorrente, vanno posti a
carico della controparte che rifonderà al ricorrente fr. 150.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Lugano
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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