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Numero d'incarto:
16.1995.137
Data decisione, Autorità:
26.10.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00137
Lugano
26 ottobre 1995/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 1° settembre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 30 agosto 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 5 luglio 1995 da
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente
accolta dal primo giudice,
preso
atto delle osservazioni 20 ottobre 1995 dell'avv. __________;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 5 luglio
1995 l’avv. __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero
di fr. 5’580.- oltre accessori, importo corrispondente alle spese e tasse di
giustizia nonchè alle ripetibili poste a carico del convenuto, solidalmente con
__________, con sentenza 24 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 2;
che all’udienza di
contraddittorio l’escusso non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, verificata l’esistenza di un valido titolo esecutivo
nella sentenza 24 novembre 1992 del Pretore di Lugano, Sezione 2 alla quale il
convenuto non ha opposto alcuna valida eccezione, ha accolto l’istanza
limitatamente all’importo di fr. 5’500.-- riconosciuto nella sentenza;
che con scritto 1°
settembre 1995 __________ è insorto contro il predetto giudizio ritenendolo
nullo in quanto emanato in contrasto a quanto dispone l’art. 285 cpv. 2 lett. g
CPC;
che la controparte postula
la reiezione del gravame;
che in merito alla ricevibilità
del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che per costante
giurisprudenza di questa Camera anche se carente del motivo di cassazione
invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è
comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le ragioni a
fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità
sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 329, n. 5);
che nella concreta
fattispecie il ricorrente invoca la violazione di norme di diritto processuale,
ciò che permette di concludere alla ricevibilità del ricorso in quanto
implicitamente basato sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che secondo l’art. 285
cpv. 2 lett. g CPC la sentenza deve contenere, pena la sua nullità, la firma
del giudice e del segretario;
che giusta l’art. 11 cpv.
1 e 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (LOG) in caso di
impedimento legale, di assenza o quando lo esiga il funzionamento della
Pretura,
il pretore è sostituito
dal segretario assessore assistito dal segretario;
che questi motivi di
impedimento del pretore possono sorgere in ogni fase della procedura, quindi
anche dopo la citazione delle parti all’udienza come nel caso di specie, senza
che il pretore debba renderne conto alle parti;
che determinante è
unicamente il fatto che il giudice che ha presenziato all’udienza sia lo stesso
che poi decide la causa, principio questo dedotto dall’art. 74 LOG e ossequiato
nel caso concreto;
che alla luce di quanto
sopra esposto, la decisione impugnata è sicuramente corretta dal punto di vista
formale mentre non lo è da quello del diritto sostanziale;
che infatti, nella
procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio
ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re
S.AG/B.);
che questo esame comprende
anche la verifica dell’identità tra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il
credito risultanti dalla documentazione prodotta;
che nella concreta
fattispecie, non vi è identità tra i creditori indicati nella sentenza 24
novembre 1994 prodotta a valere quale titolo esecutivo, e quello figurante sul
PE, ossia l’avv. __________;
che contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice, agli atti non figura alcuna cessione di
credito a favore dell’avv. __________ nè quest'ultimo ha mai ritenuto di essere
cessionario delle pretese fatte valere;
che di conseguenza, la
decisione impugnata che ha riconosciuto a torto l’esistenza di un valido titolo
esecutivo a favore del procedente, deve essere annullata in quanto contraria all’art.
80 LEF;
che al convenuto che non
ha presenziato all’udienza di contraddittorio, non vengono assegnate ripetibili
per la prima sede;
che la natura della
procedura e l'entità dell'incomodo a carico della parte ricorrente -che nemmeno
può pretendere l'applicazione della TOA agendo personalmente- giustificano
un'indennità minima a titolo di ripetibili;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso 1°
settembre 1995 __________ è accolto
Di
conseguenza la sentenza 30 agosto 1995 del Segretario assessore
della Pretura di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita
dalla seguente pronuncia:
-
L’istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo
carico.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico dell’avv.
__________ che rifonderà al ricorrente fr. 10.- a titolo di indennità di questa
sede.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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