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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.136
Data decisione, Autorità:
06.09.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00136
Lugano
6 settembre 1995/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “ricorso” 30 agosto 1995 presentato da
contro
la
sentenza 22 agosto 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto
di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimento promossa con istanza 22 giugno 1995
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 22 giugno
1995 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero
di fr. 4’040.60 oltre accessori, importo corrispondente alle pretese derivanti
dal rapporto di locazione che vincolava le parti (pigioni scadute, spese
accessorie, risarcimento danni);
che in sede di
contraddittorio __________ ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente
a fr. 2’300.-;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza di un valido riconoscimento di
debito limitatamente a fr. 2’300.-, importo che il conduttore ha riconosciuto
di dovere alla controparte all’udienza del 12 giugno 1995 dinanzi all’Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco, ha accolto l’istanza
limitatamente a quest’importo non sussistendo per la rimanenza un valido titolo
di riconoscimento di debito;
che con lettera 30 agosto
1995 __________, giusitifcando la sua assenza dal contraddittorio per motivi di
forza maggiore, insorge contro il predetto giudizio chiedendo l’integrale
accoglimento della sua istanza previo riesame della fattispecie;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di
ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda
precisando il motivo di cassazione invocato;
che in concreto dallo
scritto 30 agosto 1995 con il quale l’insorgente si limita a riproporre le
argomentazioni già esposte in prima sede, non è possibile desumere il titolo di
cassazione invocato;
che in ogni caso il
giudizio impugnato non potrebbe essere annullato, ritenuto che l’istante non ha
prodotto alcun documento (contratto di locazione o altro scritto) dal quale
poter dedurre l’esistenza di un riconoscimento di debito per l’importo posto in
esecuzione;
che la stessa conclusione
s'imporrebbe anche per quanto attiene agli interessi di mora, riconosciuti dal
giudice la tasso legale del 5%, non avendo le parti concluso una diversa
pattuizione (art. 104 cpv. 1 e 2 CO);
che pertanto il ricorso, a
prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con
quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 30 agosto 1995
__________ è nullo.
-
Le spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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