Cassation appeal rejected in debt enforcement opposition removal

16.1995.134Other CourtSep 6, 1995Dismissed

Summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected a cassation appeal against a first-instance decision granting definitive removal of opposition in debt enforcement. It held that the appellant’s letter of 28 August 1995 was null because it did not meet the formal requirements for a cassation appeal under Art. 329 cpv. 2 CPC. In any event, the complaint about the short postponement of the contradittorio failed on the merits: in summary proceedings a brief summons is permissible, and a party absent on vacation must take measures to receive mail and protect his interests. Court costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 329 cpv. 2 CPC; Art. 387 cpv. 1 CPC; admissibility of a cassation appeal and short notice in summary opposition-removal proceedings. A cassation appeal is null if it does not contain the prayers for relief, the factual and legal grounds, and the specific cassation ground invoked. In summary proceedings, a brief interval between summons and hearing is not unlawful per se; the court may set a near date consistent with the expedited nature of the procedure. A party who absents itself from its domicile must take reasonable steps to ensure receipt of correspondence. The right to be heard is not violated where the party’s absence results from its own failure to organize mail reception (consid. 2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.134

Data decisione, Autorità: 06.09.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00134

Lugano 6 settembre 1995/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, astenuto)

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 28 agosto 1995 presentato da


contro

la sentenza 16 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 25 luglio 1995 da


rappr. da __________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 25 luglio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 7’365.30 oltre accessori, importo al pagamento del quale il convenuto è stato condannato con sentenza 2 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza 2 maggio 1995 regolarmente cresciuta in giudicato e alla quale l’escusso non ha opposto alcuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare all’udienza indetta per il contradditorio;

che con scritto 28 agosto 1995, indirizzato alla Pretura di Locarno-Campagna e trasmesso per competenza a questa Camera, __________ chiede il riesame della sentenza di prime cure osservando di non aver potuto partecipare al contraddittorio -rinviato dal 9 al 16 agosto- poichè assente durante le ferie dell'edilizia;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che nella concreta fattispecie lo scritto 28 agosto 1995 di __________, con il quale si limita a chiedere il riesame della sentenza pretorile non avendo potuto far valere le proprie ragioni all’udienza indetta per il contradditorio, non adempie ai requisiti sopra menzionati;

che in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rileva infondato là dove rimprovera al pretore di aver rinviato l’udienza ad una data troppo vicina a quella inizialmente prevista;

che infatti, rinviando l’udienza prevista dal 9 al 16 agosto 1995 il primo giudice non ha commesso alcuna violazione di norme procedurali; al contrario, trattandosi di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, quindi di per sé rapida, l’art. 387 cpv. 1 CPC prevede espressamente che la citazione delle parti a comparire al contraddittorio deve avvenire entro un breve termine;

che va comunque rilevato che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestiva-mente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89);

che pertanto il diritto fondamentale delle parti di essere sentite -cui implicitamente allude il ricorrente- non è stato violato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anhe alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art, 147 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 28 agosto 1995 di __________ è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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