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Numero d'incarto:
16.1995.133
Data decisione, Autorità:
15.07.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00133
Lugano
15 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 25 agosto 1995 presentato da
contro
la
sentenza 4 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 7 novembre 1994
nei confronti della
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’388.- oltre accessori
nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente
all’importo di fr. 1’600.- oltre interessi del 5% dal 23 agosto 1994,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nel 1994 la __________ (in
seguito: __________) ha proposto alla ditta __________ di __________ la
vendita, con diritto di esclusiva sul territorio ticinese, di macchine utensili
della ditta __________ di __________. Le trattative tra le due ditte, fatto
salvo l’acquisto da parte della __________ in data 8 giugno 1994 (doc. E) di
due macchine prodotte dalla ditta italiana, non hanno però dato esito positivo
nel senso del perfezionamento di ulteriori accordi contrattuali.
Con istanza 7 novembre
1994 la __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere
il pagamento di fr. 4’388.-, corrispondenti alle spese sostenute in relazione
all’inadempimento da parte della convenuta degli impegni assunti nei suoi
confronti (mancato guadagno, spese per la stesura di un contratto di esclusiva,
spese telefoniche e di trasferta) e nei confronti della ditta italiana a
dipendenza del mancato ritiro delle due macchine ordinate l’8 giugno 1994 (doc.
N), oltre alla commissione di sua spettanza per la vendita di un autocarro
della convenuta.
La convenuta ha
riconosciuto all’istante unicamente il diritto alla provvigione sulla vendita
del veicolo per un importo di fr.1’600.-, mentre ha contestato le ulteriori
pretese;
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente all’importo riconosciuto di
fr. 1’600.-, non sussistendo per la differenza una prova del benfondato delle
pretese dell’istante, con particolare riferimento al mancato guadagno e alle
spese esposte.
-
Con il presente tempestivo
gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie, in particolare per aver fatto propria la tesi della
convenuta, ossia negandole il diritto al risarcimento dei danni subiti a
dipendenza delle inadempienze di quest’ultima.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Preliminarmente, per quanto
attiene alla lettera 14 maggio 1995 della ditta __________ richiamata nel
ricorso, va rilevato che questo scritto, del quale l’istante aveva postulato il
10 maggio 1995 l’assunzione agli atti sulla base dell’art. 192 CPC, non è stato
a giusta ragione considerato dal pretore poichè proposto ad istruttoria
ultimata, come già si evince dalla precedente comunicazione 25 aprile 1995 del
pretore.
La chiusura
dell’istruttoria, ancor prima che dalla menzionata comunicazione del pretore,
risulta peraltro dal verbale di udienza 7 aprile 1995 e più precisamente
dall’utilizzazione della locuzione “Il pretore deciderà” a chiusura del
medesimo. Sottoscrivendo questo verbale, nononstante non venga indicato
espressamente che l’udienza valesse anche quale dibattimento finale, se ne deve
dedurre in buona fede che le parti hanno dato atto di non avere ulteriori prove
da proporre ma soprattutto di non avere più nulla da dire nel processo.
Dal punto di vista
procedurale l’operato del primo giudice è pertanto corretto.
- L’art. 8 CC impone a chi
intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di
provare detta circostanza.
In conseguenza di questa
norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto
costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha
asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art.
8 CC).
Nel rispetto di questo
principio, il giudice valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale,
secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza
probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e di conseguenza,
se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II
298; Rep 1989 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8 CC).
In applicazione di questo
principio fondamentale, competeva all’istante provare il benfondato della sua
pretesa allegando la prova del credito e ancor prima quella del titolo sul
quale lo stesso si fonda, ossia il preteso perfezionamento di un accordo a
tenore del quale la convenuta le avrebbe conferito l’incarico, a titolo
oneroso, di farle ottenere la rappresentanza in esclusiva per il Ticino dei
prodotti della ditta __________ prove che l’istruttoria di causa non ha
evidenziato .
- A prescindere dalle carenze
probatorie imputabili all’istante, il ricorso pur indicando correttamente
il titolo di cassazione invocato, si limita a riproporre in questa sede la
versione dei fatti dell’istante senza dimostrare che quella del pretore sarebbe
arbitraria, ossia contraddetta dalle risultanze istruttorie.
Ne discende che il ricorso
in esame, nel quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato, deve
essere respinto.
- Per quanto attiene al
riconoscimento alla convenuta di un importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili
ridotte, decisione pure impugnata dalla ricorrente, va rilevato che anche la
parte che non è patrocinata da un legale ha diritto a un’indennità per
compensare il dispendio di tempo e gli inconvenienti del processo (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 150, n. 6). Anche su questo punto la decisione pretorile, frutto
dell’applicazione di questo principio, non ha ragione di essere annullata.
Alla controparte che non
ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di
questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
25 agosto 1995 di __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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