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Numero d'incarto:
16.1995.124
Data decisione, Autorità:
03.10.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00124
Lugano
3 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 30 maggio 1995 presentato da
contro
la
sentenza 16 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa civile inappellabile dipendente da istanza 30 gennaio 1995 di
chiedente
che il convenuto fosse condannato a versare all’istante la somma di fr.
1’449.-;
istanza che il
pretore ha accolto con la sentenza impugnata;
non avendo
__________ presentato osservazioni al ricorso per cassazione;
richiamato
il decreto 11 dicembre 1995 del presidente di questa Camera che ha accordato al
ricorso effetto sospensivo;
considerato
in fatto e in diritto
- All’istanza
30 gennaio 1995 __________ aveva allegato un precetto esecutivo (verosimilmente
fatto intimare alla controparte per l’incasso della somma litigiosa) e fatture.
Contumace
il convenuto, il pretore l’ha condannato al pagamento del debito, “rilevato che
la pretesa dell’istante concerne il pagamento della fattura doc. B relativa ad
inserzione sul giornale __________ per conto del convenuto”.
-
Nel
suo ricorso __________ afferma di non conoscere la persona citata
(verosimilmente l’istante) e di non averle mai ordinato assolutamente niente.
-
Per
poter giudicare il benfondato del ricorso, dapprima il pretore -con scritto 30
giugno 1995- e in seguito questa Camera con solleciti (raccomandati) di data 9
novembre, rispettivamente 11 dicembre 1995, hanno invitato __________ a far
pervenire i documenti già presentati in Pretura e nel frattempo restituitile da
quell’autorità.
Di
fronte al silenzio dell’istante, il presidente della Camera -con ordinanza 5
settembre 1996- ingiungeva a __________ (con copia alla filiale di __________)
di produrre la documentazione richiesta entro il 20 settembre, con la
comminatoria che, in caso di mancata produzione, il ricorso di __________
sarebbe stato deciso in base agli atti.
Anche
questo termine è trascorso infruttuoso.
- Nel
caso concreto, il ricorrente censura il giudizio pretorile per aver erroneamente
concluso alla legittimazione attiva di __________.
Si
tratta di una censura che attiene a un presupposto sostanziale nel rapporto
obbligatorio fra le parti che il giudice deve esaminare d’ufficio (II CCA 30
marzo 1993 in re P./G. e riferimenti ivi contenuti). Ne deriva la necessità di
questa Camera di disporre della documentazione in base alla quale il pretore ha
emesso la sua pronuncia.
Sennonché,
con il suo atteggiamento, l’istante rende ineseguibile la richiesta ricorsuale:
in particolare la verifica delle fatture, atte a fornire un indizio
dell’ordinazione contestata.
-
Il
Codice di procedura civile non prevede la fattispecie venutasi a creare nel
caso concreto. A prescindere dai motivi pratici che dovrebbero indurre i
giudici di prima istanza (pretori e giudici di pace) a trattenere regolarmente
presso il loro ufficio i documenti di ogni incarto in vista di un possibile
rimedio di diritto (ordinario o straordinario), il Regolamento delle Preture
dell’11 dicembre 1924, all’art.30, dispone che, terminata la causa, se le parti
non ritirano i rispettivi documenti entro 8 giorni, il segretario assessore
deve rimetterli a chi di diritto, secondo determinate formalità, ed è così
sciolto da ogni responsabilità. Nel caso concreto, non può pertanto essere
rimproverata la pretura per aver restituito a __________ i documenti da essa
prodotti con l’istanza, prima di sapere se il convenuto avrebbe interposto
ricorso per cassazione contro la sentenza.
-
Resta
il fatto che, nell’impossibilità di disporre degli elementi d’istruttoria su
cui il primo giudice ha fondato la sua decisione, la Camera di cassazione
civile, investita del mandato di dar seguito al ricorso, deve poter uscire da
questa situazione in cui l’ha indotta la parte che, vinto il processo in prima
sede, rende impossibile l’evasione del rimedio cui ha fatto legittimamente
ricorso controparte. Né l’effetto sospensivo concesso al ricorso ha ragione di
restare in vigore sine die, già per una questione di ordine pubblico.
E’
pertanto ipotizzabile -di fronte a questa lacuna del codice di rito civile- che
il giudice del ricorso la colmi secondo la regola che adotterebbe come
legislatore (art. 1 cpv. 2 CC).
Così
facendo egli dovrebbe tener conto, per quanto fin qui esposto, che la parte
morosa nella rimessa della documentazione assume un comportamento evidentemente
contrario al principio dell’affidamento nel processo: ciò potrebbe portare alla
soluzione di caricarle le conseguenze del suo agire scorretto, accogliendo il
ricorso della controparte per questo solo fatto, ovvero nella presunzione che
le sue allegazioni ricorsuali -verificabili soltanto alla luce dei rilievi
istruttori mancanti- siano esatte.
- La
questione può tuttavia rimanere irrisolta poiché il ricorso dev’essere deciso
per altri motivi. Infatti, dovendo esaminare d’ufficio, in ogni stadio di
causa, l’esistenza dei presupposti processuali, si pone il problema di sapere
se __________ sia stata rappresentata nel processo in modo conforme alla legge
(art. 97 n. 4 CPC).
Orbene,
la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC, in particolare per
quanto riguarda la rappresentanza legale, afferma che la persona giuridica
agisce per mezzo dei suoi organi i quali sono i membri del consiglio
d’amministrazione (organi formali) e coloro che di fatto partecipano in maniera
determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto), ritenuto
che il solo diritto di firma, individuale o collettivo, non basta a conferire
la qualità di organo (I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.)
Nel
caso concreto, dall’estratto 1° ottobre 1996 del Registro di commercio di
__________, risulta che tutti i membri del Consiglio d’amministrazione, il
direttore e il vicedirettore della società godono di un diritto di firma
congiunto (il diritto di firma individuale a favore di un ex amministratore
delegato è stato cancellato nel maggio del 1994, quindi prima dell’istanza che
ha dato avvio alla presente vertenza).
Ne
consegue che l’istanza 30 gennaio 1995 -sottoscritta per __________ da una sola
persona (di cui per altro è ignota l’appartenenza al Consiglio
d’amministrazione della società)- è nulla per carenza di un presupposto
processuale in virtù dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC. Nulla è pertanto anche
tutta la procedura che ne è seguita, così come -evidentemente- la sentenza
impugnata.
-
In
virtù di questa constatazione, risulta abbondanziale osservare che __________,
procuratore dell’istante (e come tale regolarmente iscritto a registro),
incaricato di rappresentare la società al contraddittorio, ancorché in base a
una procura formalmente valida, non avrebbe comunque potuto svolgere tale suo
ruolo nel processo. Infatti, a prescindere dai casi speciali di cui all’art. 64
bis CPC (la cui attualità non ricorre in concreto), gli sarebbe stata preclusa
la possibilità di rappresentare l’istante in base alla norma generale dell’art.
64 CPC, applicabile anche nelle cause civili proposte al pretore come istanza
unica (art. 291 segg. CPC).
-
A
dipendenza dell’entità minima del disagio provocato al ricorrente dalla
presente procedura, non si giustifica l’attribuzione di ripetibili.
Per
contro, le spese seguono la soccombenza di __________.
Per questi motivi,
richiamati per le spese, gli art. 148
segg. CPC e la LTG
pronuncia:
- L’istanza
30 gennaio 1995 __________, è nulla.
Di
conseguenza sono nulli tutti gli atti succcessivi, in particolare la sentenza
16 maggio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di questa sede, per complessivi fr. 80.-, sono
posti a carico di __________
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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