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Numero d'incarto:
16.1995.109
Data decisione, Autorità:
27.07.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00109
Lugano
27 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 1° giugno 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 16 maggio 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 13 aprile 1995
nei confronti di
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda respinta dal
primo giudice, __________
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 13 aprile 1995
__________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al
PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 2’755.- oltre
accessori, importo indicato come corrispondente al contributo alimentare dovuto
da quest’ultimo per i mesi da novembre 1994 a marzo 1995 compresi.
In sede di contraddittorio
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo, sulla base di
documentazione diversa, di aver già provveduto al pagamento dell’importo
richiesto da controparte.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, in accoglimento dell’ eccezione sollevata dall’escusso circa
l’avvenuto pagamento del debito posto in esecuzione, ha respinto l’istanza.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al giudice di aver arbitrariamente valutato le
prove, con particolare riferimento alla conclusione secondo la quale la
produzione dei certificati di salario del convenuto costituirebbe una prova
dell’avvenuto pagamento del contributo alimentare.
In data 22 giugno 1995 la
ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
La controparte non ha
presentato osservazioni né al ricorso né all’istanza di concessione
dell’assistenza giudiziaria.
-
Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente
insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è
pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
-
Per quanto attiene alla
documentazione allegata per la prima volta al gravame, la stessa deve essere
estromessa dall’incarto in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che
vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o
eccezioni.
-
Nella procedura di rigetto
definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di
causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili
perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80
LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo esame
tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la
documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di
eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all’art. 81 LEF.
Nella concreta
fattispecie, all’istanza di rigetto dell’opposizione __________ ha allegato
unicamente l’originale del PE no. __________ mentre non ha prodotto, né con
l’istanza né tantomeno all’udienza di contraddittorio alla quale ha peraltro
rinunciato a presenziare, il titolo sul quale si fonda la procedura esecutiva e
che dovrebbe consistere nella sentenza di divorzio in cui è fissato il
contributo alimentare dovuto dal marito.
La semplice indicazione
contenuta nel PE che trattasi degli alimenti relativi ai mesi da novembre 1994
a marzo 1995 non supplisce all’esigenza di produrre la documentazione atta a
comprovare la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione.
Spetta infatti alla parte
che postula il rigetto definitivo dell’ opposizione presentare al giudice un
titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF. Solo dopo averne accertato
l’esecutività il giudice può procedere nel suo esame verificando la fondatezza
o meno delle eccezioni sollevate dall’escusso.
Ora, ritenuto che come
detto l’istante non ha prodotto né con l’istanza né all’udienza indetta per il
contraddittorio (art. 387 cpv. 2 CPC) la sentenza dalla quale deduce il credito
posto in esecuzione, il primo giudice avrebbe dovuto respingere la domanda di
rigetto dell’opposizione già perché carente del necessario titolo.
Di conseguenza le censure ricorsuali,
e meglio quella relativa all’arbitraria valutazione delle prove ad opera del
primo giudice in merito all’accertamento del pagamento dell’importo posto in
esecuzione, non ha motivo di essere verificata.
-
La domanda di concessione
dell’assistenza giudiziaria non può essere accolta non già in considerazione
del solo esito del gravame, ma del fatto che lo stesso doveva apparire a prima
vista sprovvisto di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC).
-
Alla controparte che non ha
presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa
sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
1° giugno 1995 __________ è respinto.
-
L’istanza d’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria è respinta.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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