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Numero d'incarto:
16.1995.108
Data decisione, Autorità:
25.03.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00108
Lugano
25 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 presentato da
rappr.
da __________
Contro
la
sentenza 11 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella
causa inappellabile promossa con istanza 13 marzo 1992
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’800.- oltre accessori a
titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 13 marzo
1992 __________ ha convenuto in giudizio la società __________ con la quale -
il 26 luglio 1990 - contratto di locazione avente per oggetto un appartamento
di proprietà di quest’ultima a __________, al fine di ottenere il risarcimento
dei danni patiti a dipendenza dell’allagamento dell’ autorimessa sotterranea e
conseguente danneggiamento del suo veicolo;
che la convenuta si è
opposta alla pretesa avversaria non ammettendo nessuna responsabilità per il
danno lamentato da controparte di cui contesta pure l’ammontare;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo l’istante comprovato
la consistenza del danno e non essendo neppure dati i presupposti di cui all’art.
58 CO;
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 2
giugno 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento a motivo della mancata preventiva
procedura dinnanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che la censura ricorsuale
merita di essere accolta trattandosi di un rapporto di locazione di locali di
abitazione che sottostà al nuovo diritto della locazione, in vigore dal 1.
luglio 1990;
che la giurisprudenza
relativa agli art. 274 segg. CO ha oramai accertato l’obbligatorietà della
procedura avanti all’ufficio di conciliazione per ogni controversia in materia
di locazione, ivi compresi i casi per i quali detta competenza non è espressa-mente
prevista alla legge (DTF 118 II 307; II CCA 29 settembre 1993 in
re P.I. AG/M; 17 maggio 1994 in re P./M. e llcc);
che l’obbligo della
procedura di conciliazione riguarda perciò anche i casi di azioni volte al
risarcimento di danni derivanti da un presunto difetto della cosa locata,
trattandosi di una “contestazione riguardante contratti di locazione di locali
di abitazione e commerciali” ai sensi della sentenza DTF 118 II 387;
che detta accertata
omissione concerne il presupposto processuale dell’ammissibilità dell’istanza
al giudice (art. 97 cifra 5 CPC);
che la nullità
dell’istanza che ne consegue (art. 142 lett. a CPC) comporta la nullità di
tutti gli atti successivi da essa dipendenti (art. 144 cpv. 1 CPC), tra cui
necessariamente quella del giudizio qui impugnato;
che trattandosi di un
presupposto processuale che il giudice deve verificare d’ufficio, non può essere
considerata abusiva l’eccezione del ricorrente, parte che a suo tempo non aveva
sottoposto la sua pretesa risarcitoria all’Ufficio di conciliazione;
che il fatto che la parte
convenuta non abbia eccepito tale carenza, che il pretore non l’abbia avvertita
e che la procedura abbia avuto luogo nella sua interezza sino alla decisione di
merito del primo giudice per poi essere sollevata dall’istante solo in questa
sede, giustifica di esentare le parti dal pagamento di tasse e spese per
entrambe le sedi mentre non giustifica l’assegnazione di ripetibili di questa
sede all’istante avendo egli stesso provocato il giudizio viziato omettendo di
adire l’Ufficio di conciliazione;
Per i quali motivi,
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
29 maggio 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
11 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud è annullata e
sostituita dalla seguente pronuncia:
-
L’istanza 13 marzo
1992 è irricevibile.
-
Non si prelevano
tasse o spese di giustizia, compensate le
ripetibili.
II. Il presente giudizio è
esente da tasse e spese.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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