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Numero d'incarto:
16.1995.106
Data decisione, Autorità:
26.07.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00106
Lugano
26 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 presentato da
contro
la
sentenza 19 maggio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro
promossa con istanza 16 maggio 1994
da
rappr.
da __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’191.- oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti.
considerato
in
fatto e in diritto:
- __________ ha lavorato
quale aiuto cucina presso il __________, di cui è gerente __________ per nove
mesi nel corso del 1991 e dal 1° gennaio 1992 sino al 31 marzo 1993, data per
la quale egli ha notificato la disdetta del contratto di lavoro.
Con istanza 16 maggio 1994
__________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di
ottenere il pagamento di fr. 2’191.-, importo corrispondente alla tredicesima
mensilità calcolata per il periodo da aprile 1992 a marzo 1993.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando l’applicabilità del CCNL 1992 e
conseguentemente il calcolo della tredicesima così come effettuato
dall’istante. A questo titolo egli riconosce a controparte unicamente fr.
962.-, importo calcolato sulla base del CCNL 1988, al quale oppone però in
compensazione un proprio credito per vacanze supplementari effettuate dal
dipendente e per disdetta intempestiva del contratto di lavoro.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, accertato il diritto del dipendente alla tredicesima
mensilità calcolata sulla base del CCNL 1988 sino al 30 giugno 1992 e sulla
base del CCNL 1992 a far tempo dal 1° luglio 1992, ha accolto l’istanza per fr.
2’062.50 mentre ha respinto, in quanto non comprovata, l’eccezione di
compensazione sollevata dal convenuto.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento. Il ricorrrente rimprovera al pretore di aver erroneamente
applicato il diritto materiale con particolare riferimento al CCNL 1992 a suo
dire non applicabile alla presente fattispecie, e di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie laddove ha ritenuto che incombesse al datore
di lavoro la prova che le vacanze effettuate nel mese di gennaio 1993 erano
delle vacanze maturate nel 1993 e non nel 1992. Egli ribadisce inoltre che la
disdetta è stata notificata anticipatamente rispetto alla fine del contratto
prevista per il 31 dicembre 1993.
Con osservazioni 15 giugno
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce
di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983
9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,
119 Ia 32 consid. 3).
- Controversa nella concreta
fattispecie è la base di calcolo della tredicesima mensilità di spettanza del
lavoratore, a sapere se questa debba essere calcolata come preteso
dall’insorgente unicamente in virtù del CCNL 1988 oppure se sia applicabile
anche il CCNL 1992.
Il 25 marzo 1992 è stato
concluso il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) la cui
entrata in vigore è stata fissata per il 1° luglio 1992 (art. 97).
Con decreto 10 dicembre
1992 il Consiglio federale ha attribuito carattere obbligatorio al CCNL a far
tempo dal 1° gennaio 1993. Il conferimento del carattere obbligatorio al CCNL
cui fa riferimento il ricorrente, è la decisione con la quale l’autorità
competente estende il campo di applicazione di un contratto collettivo a tutti
i datori di lavoro e lavoratori del ramo (art. 1 Legge federale concernente il
conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di
lavoro) e non ha quindi nulla a che vedere con l’applicabilità del CCNL ad un
determinato rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, come
si evince dalla cifra 11 del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti,
queste hanno fatto espresso rinvio alle disposizioni del CCNL per tutte le
questioni non menzionate nel contratto.
Ritenuto che nelle sue
disposizioni transitorie il nuovo CCNL non prevede nulla in merito alla
regolamentazione di pretese salariali sorte prima della sua entrata in vigore,
bisogna concludere che le nuove disposizioni si applicano unicamente alle
pretese maturate dopo la sua entrata in vigore mentre per quelle antecedenti
valgono le norme del CCNL 1988 (art. 357 cpv. 1 CO; Vischer, Le contrat
de travail in Traité de droit privé suisse, 1982, p. 228). Al principio della
non retroattività delle disposizioni del CCNL può essere derogato unicamente se
l’applicazione retroattiva è espressamente prevista nel CCNL (Vischer, Das
Obligationenrecht Kommentar, n 17 ad art 356c CO).
La censura sul CCNL
applicabile non può pertanto venire accolta. Il calcolo della tredicesima,
estraneo alle censure ricorsuali, non ha motivo di essere verificato.
- Anche la censura ricorsuale
secondo la quale il primo giudice avrebbe arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie con riferimento alla problematica relativa alle vacanze
effettuate nel mese di gennaio 1993 e alla tempestività della disdetta, non
merita accoglimento.
In sede di contraddittorio
il ricorrente ha opposto in compensazione alla pretesa avversaria un proprio
credito per vacanze supplementari godute dal dipendente nel mese di gennaio
1993, e meglio per 13 giorni supplementari di cui questi avrebbe indebitamente
beneficiato. Ora, confrontato alla versione del dipendente secondo la quale si
tratterebbe di vacanze arretrate maturate nel 1992, spettava al datore di
lavoro comprovare che trattavasi invece di vacanze maturate nel 1993, prova che
egli non ha fornito rendendo pertanto irricevibile la sua eccezione di
compensazione.
Per quanto attiene poi
alla contestata tempestività della disdetta, il punto 4 del contratto di lavoro
sottoscritto dalle parti, identico nel contenuto all’art. 9 cifra 1 CCNL 1992,
accorda loro la possibilità di notificare la disdetta, dopo il periodo di
prova, con preavviso di un mese, ciò che permette quindi di considerare
tempestiva la disdetta notificata il 26 febbraio 1993 per il 31 marzo 1993
(doc. C).
Da ultimo, con riferimento
allo scritto 31 marzo 1993 con cui il dipendente dichiarava di nulla più
vantare nei confronti del datore di lavoro, va rilevato che l’art. 83 del CCNL
1992 (identico nel suo contenuto all’art. 341 cpv. 1 CO) prescrive che durante
il rapporto di lavoro e nel mese successivo all’allestimento del conteggio
finale, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni
imperative della legge o di un contratto collettivo, laddove deve intendersi
sia una rinuncia esplicita che tacita (DTF 105 II 41). Ciò significa che
il lavoratore non può rinunciare ai diritti conferitigli dal CCNL, tra i quali
rientra evidentemente il diritto alla tredicesima mensilità quale parte
integrante dello stipendio.
Ne discende pertanto che
il giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile nessun titolo di cassazione,
deve essere confermato.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
23 febbraio 1995 __________ è respinto.
-
Il presente giudizio è
esente da tasse e spese giudiziarie.
__________ verserà alla
controparte fr. 170.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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