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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1994.28
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, CCC
Incarto n.
16.94.00028
Lugano
20 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 giugno 1994 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 30 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 27 aprile 1989
da
rappr.
dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’429.90
oltre accessori, domanda
che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 4’948.90 oltre
interessi del 5% dal 19
agosto 1988,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Nel 1984 e 1985
__________, ditta attiva nel campo delle costruzioni edili, ha eseguito opere
da capomastro e da falegname in due case di proprietà di __________ a
__________. A lavori ultimati la ditta appaltatrice ha inviato al committente
le fatture 15 marzo 1988 (doc. B) e 25 marzo 1988 (doc. C), per un totale di
fr. 28’218.88, importo sul quale il committente ha versato acconti per complessivi
fr. 23’270.-: da qui uno scoperto di fr. 4’948.90 per il recupero del quale
l’istante ha promosso la presente azione giudiziaria chiedendo pure la condanna
del convenuto al pagamento di un ulteriore fattura di fr. 481.- del 7 giugno
1986 (doc. R).
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando di avere uno scoperto nei confronti
dell’istante. Per quanto attiene alla fattura 15 marzo 1988, sostiene di averla
saldata previa deduzione dell’importo di fr. 500.- per sgombero e trasporto materiale,
intervento che l’istante non ha eseguito. Per quanto concerne invece la fattura
25 marzo 1988, osserva che quella da lui ricevuta ammonta a fr. 16’487.98 e non
fr. 19’711.38 come quella prodotta dall’istante (doc. C), importo anche questo
saldato dopo aver dedotto lo sconto del 5% pattuito sulle prestazioni
dell’istante.
-
Con il querelato
giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie, ha
dedotto: che il valore dell’opera eseguita dall’istante corrisponde a quanto
esposto nella fattura doc. C di fr. 19’712.80 (cfr. perizia giudiziaria), che
la posta di fr. 500.- per sgombero e trasporto di materiale è dovuta avendo
l’istante effettivamente svolto la prestazione (teste __________) e che il
convenuto non ha provato la pattuizione di uno sconto del 5% sulla mercede
totale. Ha così accolto l’istanza limitatamente a fr. 4’948.90.
-
Con tempestivo
gravame, datato 16 giugno 1994, __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato
il diritto, con particolare riferimento al principio che regola l’onere della prova
e secondo il quale, in presenza di due diverse fatture di ugual data, spettava
alla ditta appaltatrice provare che quella corretta era quella da lei prodotta
in giudizio (doc. C) anziché quella ricevuta dal committente (doc. 3), prova
che l’istante non ha fornito non avendo neppure contestato la fattura doc. 3 e
tantomeno indicato i motivi della divergenza degli importi fatturati. Per
quanto attiene allo sconto del 5%, il ricorrente rimprovera al pretore di non
aver considerato la tacita accettazione del medesimo da parte dell’istante, che
non ha mai rivendicato la restituzione dell’importo dedotto a questo titolo.
Il ricorrente, eccezion
fatta per l’importo di fr. 500.- (per trasporto e sgombero materiale) che
riconosce, chiede la reiezione delle pretese avversarie.
- A seguito del
fallimento della ditta __________, decretato il 4 luglio 1994 (FUC __________),
la causa è rimasta in sospeso sino alla seconda assemblea dei creditori che ha
avuto luogo il 14 gennaio 1997.
Avendo la Massa fallimentare
assunto la causa, questa ha presentato, entro il termine di 20 giorni di cui
agli art. 331 cpv. 2 CPC e 207 LEF, le proprie osservazioni 29 gennaio 1997,
chiedendo la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella
fattispecie è la quantificazione della mercede di spettanza dell’istante, che
il pretore ha effettuato sulla base della fattura dalla stessa prodotta (doc.
C) -anziché di quella in possesso del convenuto (doc. 3 )- e della perizia
giudiziaria.
A proposito
dell’allestimento di queste due fatture, va preliminarmente rilevato che la
fattura non può essere parificata ad una dichiarazione di volontà
giuridicamente vincolante, nel senso che con l’invio della stessa l’appaltatore
non rinuncia a far valere ulteriori pretese, purché evidentemente giustificate
(Gauch, Der Werkvertag, 1996, n. 1261).
Nel caso di specie,
l’istante, a prescindere dai motivi per i quali avrebbe allestito lo stesso
giorno due fatture di importo diverso relative allo stesso intervento, era
quindi legittimato a chiedere il pagamento della mercede corrispondente ai
lavori effettivamente eseguiti.
Sorgendo contestazioni in
merito al valore dell’opera fornita, l’art. 374 CO pone a carico
dell’appaltatore l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare della pretesa
mercede (Gauch, op. cit. n. 1014 segg.;DTF 102 II 503). In
concreto, incombeva quindi all’istante provare che le prestazioni effettuate
presso il convenuto corrispondevano a quanto fatturato con il doc. C e non
invece con il doc. 3, ossia con la sola fattura che quest’ultimo sostiene aver
ricevuto. A proposito della fedefacenza di questo documento, peraltro non
contestato dall’istante che si è limitato ad eccepire la tardività della sua
produzione -eccezione manifestamente infondata- va rilevato che lo stesso reca
il timbro dell’istante, ciò che dimostra trattarsi di un originale.
Poiché l’unica prova
proposta dall’istante a sostegno della quantificazione della mercede fatta
valere in giudizio è la perizia giudiziaria, va subito rilevato come questa
risponda unicamente al quesito di sapere quali delle due fatture tra quella
prodotta in fotocopia dall’istante (doc. C) e quella prodotta al
contraddittorio dal convenuto (doc. 3), sia quella che meglio corrisponda al
preventivo (cfr. perizia, domanda n.2). Infatti, la perizia ha semplicemente
confrontato queste due fatture evidenziando divergenze nei prezzi unitari
applicati, a volte inferiori nel doc. C, altre nel doc. 3, e in alcune opere
supplementari fatturate nel doc. C, mentre non ha risposto al quesito
principale che non era quello di un eventuale sorpasso del preventivo, bensì il
fatto di sapere quale fosse la fattura corrispondente alle prestazioni eseguite
dall’istante, in particolare se la fattura doc. C, che il convenuto sostiene di
non aver mai ricevuto, corrisponda effettivamente al valore dell’opera fornita.
Accertata l’inconcludenza
delle risultanze peritali, rispettiva-mente il mancato ossequio da parte
dell’istante dell’onere della prova che gli competeva (art. 8 CC), risulta
arbitrario il giudizio pretorile là dove conclude alla conformità della fattura
doc. C con le prestazioni fornite dall’istante: questo fatto, in sé, non é
stato provato, mentre il primo giudice ha omesso di considerare che la fattura
ricevuta dal committente (doc. 3) pacificamente era stata allestita
dall'istante che mai si era espresso nel senso di ritenerla sostituita da altra
fattura di maggiore importo. Di conseguenza, la mercede può essere riconosciuta
unicamente nella misura accettata dal convenuto, ossia di fr. 8’506.50 per la
fattura 15 marzo 1988, non oggetto di controversia, e fr. 16’487.98 per la
fattura 23 marzo 1988, per cui, deducendo gli acconti di fr. 23’270.- già
versati, rimane un saldo a favore dell’istante di fr. 1’724.48.
Il ricorso deve per contro
essere respinto là dove ripropone la tesi secondo la quale l’istante avrebbe
accettato per atti concludenti lo sconto del 5%. Infatti, premesso che la
concessione di simile ribasso deve essere pattuita tra le parti, incombeva al
committente che se ne prevale provare simile accordo (Gauch, op.cit., n.
1233), prova che non solo il convenuto non ha fornito ma che è altresì smentita
dal fatto stesso per l’istante di aver sempre sollecitato il pagamento del
saldo delle sue fatture senza concedere alcuna deduzione a nessun titolo.
- Alla luce di quanto
sopra esposto, ricorrendo i presupposti dell’art. 327 lett. g CPC
limitatamente alla quantificazione della mercede di spettanza dell’istante, il
ricorso deve essere parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 16 giugno 1994 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
30 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ è condannato a pagare
all’istante l’importo di fr. 1’724.48 oltre interessi del 5% dal 19 agosto
-
La
tassa di giustizia, di complessivi fr. 450.- e le spese da anticipare
dall’istante, rimangono a suo carico per i 2/3 mentre la rimanenza deve essere
posta a carico del convenuto al quale l'istante rifonderà fr. 250.- a titolo di
ripetibili ridotte.
II. Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
200.-
b) spese fr.
50.-
fr.
250.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico per 1/4 mentre la rimanenza deve essere
posta a carico della Massa fallimentare __________ che rifonderà al ricorrente
fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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