Seizure of 13th salary in debt enforcement

15.2024.42Other CourtAug 14, 2024Dismissed

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Omnilex summary

RI 1 challenged the enforcement office's wage garnishment in 18 joined enforcement proceedings, arguing that his 13th salary should be seized only above his subsistence minimum. The Ticino Court of Appeal's enforcement and bankruptcy chamber held that, under Art. 93 LEF, the attachable portion includes the excess of the entire income, including the corresponding half of the 13th salary paid in June and December, because no separate minimum for a 13th month exists. The court rejected the argument based on pre-existing debts and confirmed that such debts do not justify a higher protected minimum. The complaint was dismissed, with no court fee or indemnity.

Omnilex headnote

Art. 93 cpv. 1 LEF; seizure of income and 13th salary: the attachable portion comprises all earnings not absolutely necessary for the maintenance of the debtor and family. Where the subsistence minimum of the household remains unchanged, the corresponding part of the 13th salary paid in June and December is likewise attachable; no hypothetical '13th-month' minimum existence exists in the civil calendar. Prior financial commitments do not justify a higher minimum existence or prevent prioritised satisfaction of enforcing creditors (consid. 4).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2024.42

Data decisione, Autorità: 14.08.2024, CEF

Titolo: Minimo di esistenza. Pignoramento della tredicesima mensilità

Incarto n. 15.2024.42

Lugano 14 agosto 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 maggio 2024 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro il pignoramento di salario emesso il 2 maggio 2024 nelle diciotto esecuzioni del gruppo n. 21, promosse nei confronti del ricorrente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 3, __________

ritenuto

in fatto: A. Nelle diciotto esecuzioni formanti il gruppo n. 21, promosse contro RI 1 dagli escutenti sopraindicati, il 2 maggio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile del suo salario sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

6'451.25

66.50%

Coniuge

fr.

3'250.25

33.50%

Totale

fr.

9'701.50

100%

Minimo d’esistenza

Importo di base (comune)

fr.

1'700.00

Spesa per l’alloggio (comune)

fr.

2'006.40

Spesa per l’assicurazione malattia (debitore)

fr.

521.50

Spesa per l’assicurazione malattia (coniuge)

fr.

533.25

Spesa per pasti consumati fuori domicilio (debitore)

fr.

211.00

“pasti consumati in quanto deve recarsi sui vari cantieri ubicati nel distretto del Comune di __________”

Spesa per pasti consumati fuori domicilio (coniuge)

fr.

211.00

Altra spesa (debitore)

fr.

105.00

“lavoro a turni [con] orari variabili”

Altra spesa (coniuge)

fr.

105.00

“lavoro a turni”

Altra spesa (debitore

fr.

700.00

“tasse arretrate presso [l’]Ufficio esazione e condoni”

Altra spesa (debitore)

fr.

300.00

“spese [per il] dentista […]”

Altra spesa (debitore)

fr.

50.00

“vestiario”

Spesa di trasferta fino al luogo di lavoro con trasporto privato (coniuge)

fr.

350.00

Altra spesa (coniuge)

fr.

64.00

Totale

fr.

6'857.15

100%

L’UE ha quindi pignorato, dal giorno stesso, presso il datore di lavoro dell’escusso, il Comune di __________, l’importo del suo salario eccedente la sua parte del minimo di esistenza comune, di fr. 4'559.83 mensili (66.50% di 6'857.15), ossia indicativamente fr. 1'891.40.

B. Con ricorso del 7 maggio 2024, RI 1 si è aggravato contro il predetto provvedimento, di cui ha chiesto la riforma, nel senso di pignorare la tredicesima mensilità anche solo per la parte eccedente il suo minimo vitale. Stante il prevedibile esito dell’odi­­erno giudizio, il ricorso non è stato notificato per osservazioni né all’UE né agli escutenti.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 2 maggio 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessa-rio al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF).

  2. Nel ricorso RI 1 chiede che la trattenuta di salario, “fissata a CHF 4'559.85 mensili” (in realtà si tratta della sua parte del minimo vitale) sia applicata anche alla tredicesima mensilità, poiché dice di non vedere “motivazione per cui si dovrebbe calcolar[la] come extra salariale”. Aggiunge che il pignoramento per intero della tredicesima gl’impedirebbe di far fronte ai suoi impegni finanziari e, dunque, di “rientrare”.

  3. In virtù dell’art. 93 cpv. 1 LEF, il pignoramento del reddito dell’e­­scusso (e quindi anche del salario) verte su “ogni provento […] che non sia assolutamente necessari[o] al sostentamento del debitore e della sua famiglia”. Fatte salve eventuali spese esistenziali (giusta l’art. 93 LEF) straordinarie che al momento attuale non sono prevedibili, la parte del minimo esistenziale comune a carico di RI 1 per i mesi di giugno e di dicembre del 2024 sarà ancora di fr. 4'559.85 (come per gli altri mesi) e quindi la parte che eccede tale somma dell’intero suo salario per quei due mesi, compresa la relativa metà della tredicesima mensilità versata a giugno e dicembre, risulta non assolutamente necessaria al sostentamento suo e della moglie e va pertanto pignorata (DTF 71 III 62; sentenza della CEF 15.2018.8 del 1° marzo 2018). Non può essere dedotto dalla tredicesima, come richiesto dal ricorrente, il minimo esistenziale di un tredicesimo mese che non esiste nel calendario civile.

Non si disconosce che l’integrale pignoramento della tredicesima impedirebbe a RI 1 di “rientrare”. Sennonché, impegni pregressi non liberano l’escusso dai suoi altri debiti (in concreto e in particolare quelli posti in esecuzione dai creditori partecipanti al gruppo n. 21), né gli danno il diritto a un minimo vitale superiore a quello stabilito dall’art. 93 LEF (sentenza della CEF 15.2023.32 del 18 settembre 2023, consid. 6). La tredicesima mensilità pignorata deve pertanto servire a disinteressare prioritariamente quei creditori escutenti. Infondato, il ricorso va respinto.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a RI 1, via __________, __________.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

debt enforcementsubsistence minimumwage garnishment13th salaryattachable incomefamily minimumsupervisory complaint

The complaint was timely filed and therefore admissible in principle.

It was lodged within ten days of notification of the enforcement office's order.

Yes. The non-essential portion of the 13th salary is subject to seizure, and no hypothetical 13th-month subsistence minimum may be deducted.

Under Art. 93 LEF, every income amount not absolutely necessary for the maintenance of the debtor and family is attachable. The debtor's monthly common minimum remains unchanged in June and December, so the excess of the whole income including the corresponding half of the 13th salary is attachable.

No. Pre-existing debts do not entitle the debtor to a higher minimum existence.

Existing obligations cannot free the debtor from other debts and cannot raise the protected minimum above that fixed by Art. 93 LEF.

No court fee or indemnity was charged.

The applicable enforcement rules provide that no justice fee is levied and no compensation is awarded.

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