AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2018.47
Data decisione, Autorità:
26.09.2018, CEF
Titolo:
Minimo di esistenza di coniugi frontalieri con figli. Canone di locazione. Spese di riscaldamento a gas. Spese di trasferta per raggiungere il luogo di lavoro. Spese accresciute di abbigliamento. Spese mediche
Incarto n.
15.2018.47
Lugano
7 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi 29 marzo 2018 di
RI 1
contro
l’operato degli Uffici di esecuzione di Lugano e
Mendrisio nell’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________,
decretati rispettivamente dal Pretore del Distretto di Lugano e dal Pretore
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, su istanze del ricorrente nei confronti
di
PI 2,
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza di RI 1, con decreto del 5 marzo 2018 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro di ogni pretesa salariale e di ogni
indennità percepita da PI 2 presso la sua datrice di lavoro, la __________ di __________,
sino a concorrenza di fr. 13'655.30 oltre ad accessori.
B. Adito
da RI 1 a garanzia del medesimo credito, altrettanto ha fatto il Pretore della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di PI 1, moglie di PI 2,
decretando contro la stessa il sequestro di ogni pretesa salariale e di ogni
indennità percepita presso il suo datore di lavoro, dr. med. dentista __________
con studio medico a __________.
C. Il 6 marzo 2018 l’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano ha determinato la quota sequestrabile dei redditi di
PI 2 sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
3'913.00
64.39%
Coniuge
fr.
2'164.00
35.61%
Totale
fr.
6'077.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'360.00
Suppl. figlio minorenne
Suppl. figlio minorenne
fr.
fr.
320.00
320.00
figlio PI 4
figlia PI 3
Affitto
fr.
1'460.00
Pasti fuori casa
fr.
211.00
Spese di trasferta
fr.
380.00
km 1150
Altri
fr.
80.00
lavori faticosi esterno
Altri
Pasti fuori casa coniuge
Spese di trasferta coniuge
Spese mediche e dentali
Spese mediche e dentali
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
100.00
211.00
270.00
90.00
90.00
vestiario professionale
km 600
figlio PI 4
figlia PI 3
Totale
Quota a carico di PI 2
fr.
fr.
4'892.00
3'149.97
100%
64.39%
L’UE
di Lugano ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro di PI 2 il salario
eccedente fr. 3'149.97 (indicativamente fr. 763.05 mensili) dal 6
marzo 2018 e ha emesso il relativo verbale il 23 marzo 2018.
D. Fondandosi
sul medesimo calcolo, l’UE di Mendrisio ha sequestrato presso il datore di
lavoro di PI 1 il salario eccedente fr. 1'742.05 (ossia
il 35.61% di fr. 4'892.–), indicativamente fr. 421.95 mensili, dal 6
marzo 2018 e ha emesso il relativo verbale il 26 marzo 2018.
E. Con
ricorso del 29 marzo 2018 RI 1 si aggrava contro entrambi i verbali,
chiedendone la rettifica nel senso di aumentare l’eccedenza sequestrabile
totale da fr. 1'185.– (fr. 763.05 + 421.95) a fr. 2'503.– (fr. 1'611.70
F. Aderendo parzialmente al gravame, con
osservazioni del 18 maggio 2018 gli Uffici di Lugano e
Mendrisio reputano che le spese per pasti fuori casa e le spese di trasferta di
PI 1 debbano essere ridotte rispettivamente a fr. 84.40 (anziché fr. 211.–)
e fr. 195.– (invece di fr. 270.–), in modo da sequestrare gli importi
eccedenti fr. 3'020.15 a carico di PI 2 e fr. 1'670.25 a carico di PI
- Per contro i debitori sequestrati sono rimasti silenti.
G. Con
replica del 29 maggio 2018 il ricorrente contesta le osservazioni degli UE,
riconfermando le proprie richieste.
H. Preso
atto della replica, il 22 giugno 2018 l’Ufficiale degli UE di Lugano e
Mendrisio ha comunicato alla Camera di aver sentito nuovamente PI 1 il 6 giugno
2018 e proceduto ad allestire un verbale complementare, che ha prodotto insieme
allo scritto in questione. Tali atti sono stati trasmessi alle parti il 6
agosto 2018.
Considerato
in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura
di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) e 76 cpv. 1 della
Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano
proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto
sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie,
decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in
attesa dell’istruzione o della decisione delle altre. Nel caso di
specie, l’insorgente ha presentato mediante un solo allegato due ricorsi contro
due distinti provvedimenti, il cui fondamento di fatto è però il medesimo, così
come sono identiche, del resto, le motivazioni a sostegno delle decisioni impugnate, vertendo sullo stesso
calcolo del minimo d’esistenza. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
-
Interposti
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati
emessi il 23 e il 26 marzo 2018, i ricorsi presentati il 30 marzo 2018 sono in
linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
-
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri
membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come
la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune,
moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la
somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid.
3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III
12 consid. 4).
-
Il
ricorrente sostiene anzitutto che le spese di locazione devono essere ridotte a
fr. 1'287.–, importo corrispondente alla pigione di € 1'100.– (al tasso di
cambio € 1.–/fr. 1.17), come risulta dai giustificativi di pagamento prodotti
dai debitori sequestrati relativi ai canoni di gennaio (€ 1'100.–),
febbraio (€ 1'050) e marzo 2018 (€ 1'100.–). Reputa invece impossibile
tener conto del giustificativo relativo al dicembre 2017 (€ 1'248.–), siccome
include una somma di € 148.–, che, a suo dire, concerne molto probabilmente
le spese amministrative per la stipulazione del nuovo contratto di locazione,
le spese di bollo e altri costi che in ogni caso non vanno considerati. Egli
ritiene altresì che la pigione debba essere computata senza le spese di elettricità
e/o gas per la luce e la cucina, dal momento che sono già comprese nell’importo
base mensile. Ne deduce così che le spese riguardanti la fornitura di gas di
novembre (€ 169.95) e dicembre 2017 (€ 24.54) non possono essere ammesse. Rileva
infine che non può essere riconosciuta ad ogni modo la spesa di novembre 2017,
poiché include € 130.– di oneri diversi, e che tutt’al più si può tener
conto di quella di dicembre 2017, ma solo per la parte riguardante il riscaldamento,
non per la cucina.
Da
parte loro, gli UE osservano che le spese per il gas (riscaldamento e cottura)
ammontano a € 169.95 “per il mese tra novembre
e dicembre 2017” e pertanto sono state computate spese globali annue
per € 2'000.–. Considerano dunque corretto il supplemento di € 1'216.–
mensili per la pigione e le spese di riscaldamento, pari a fr. 1'460.– (al
tasso di cambio € 1.–/fr. 1.20). A seguito del nuovo interrogatorio di PI
1 del 6 giugno 2018, l’Ufficiale ha inoltre comunicato alla Camera che la
debitrice sequestrata non è stata in grado di comprovare la parte della fattura
del gas che riguarda la cucina.
Nella
replica del 23 maggio 2018, l’insorgente contesta le osservazioni degli organi
esecutivi, sostenendo che è del tutto inverosimile poter spendere in Italia € 2'000.–
l’anno per il gas. Egli rileva in proposito che in base al consumo annuo
stimato di circa 400 SMC (metri cubi standard) per quattro persone in Italia,
stima che – a detta del ricorrente – è possibile evincere facilmente da diversi
“tools” che si trovano in rete, nel caso di specie appare ragionevole
una somma di € 22.– mensili, ovverosia € 264.– all’anno, sicché la pigione va
rettificata in € 1'122.– al mese, vale a dire fr. 1'312.– (al tasso
di cambio € 1.–/fr. 1.17).
4.1 Nel minimo d’esistenza, oltre all’importo base –
di fr. 1'700.– mensili per coniugi, ridotto del 20% se domiciliati
o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia (Tabella, punto I) – destinato a coprire le
spese per i loro bisogni vitali (sostentamento, abbigliamento e biancheria,
igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, ecc.),
entrano anche in linea di conto il canone di locazione effettivamente pagato
per appartamento o camera (Tabella, punto II/1) e le spese di riscaldamento, a
prescindere dalla fonte di energia utilizzata (Tabella, punto II/2; sentenza
della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017, consid. 3 e riferimenti citati), senza
però le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina perché già
considerate nell’importo base (Tabella, punto I).
4.2 Nel
caso in esame, si evince dagli atti che a giustificazione del pagamento della
pigione i debitori sequestrati hanno prodotto anzitutto il contratto di
locazione, secondo cui la pigione annua convenuta è di “€ 13'200.– da pagarsi in rate mensili anticipate di €
1'100.– più spese di gestione condominiali […] da definirsi, il tutto da
pagarsi unitamente al canone di locazione” (v.
contratto, ad 5) e le spese di bollo sono a carico del conduttore, come pure la
quota del 50% delle spese legate alla registrazione del contratto (v.
contratto, ad 20). Essi hanno inoltre consegnato agli Uffici quattro ricevute
di pagamento mediante bonifico bancario relative ai mesi di dicembre 2017
(€ 1'248.–), gennaio (€ 1'100.–), febbraio (€ 1'050.–) e marzo 2018 (€ 1'100.–).
Ora, dagli atti non è dato di sapere se l’importo di € 148.– incluso nella
pigione di dicembre 2017 (di € 1'248.–) è riferito alle spese di bollo e di registrazione
del contratto. Ciò appare tuttavia probabile, ritenuto che la locazione è
iniziata il 1° dicembre 2017 (v. contratto, ad 1) e che la somma in questione
non compare più nei giustificativi dei mesi successivi. I debitori sequestrati
d’altronde non hanno contestato la tesi del ricorrente. L’importo di € 148.–
non può così essere considerato una spesa indispensabile ricorrente da
aggiungere anche nel minimo d’esistenza relativo ai mesi in cui non è sorta,
sicché va tolta dal calcolo impugnato, ricordato che il pignoramento in esame
ha effetto solo dal 6 marzo 2018.
4.3 Per
quanto attiene alle spese di riscaldamento, gli UE hanno misconosciuto il fatto
che la prima fattura del 20 dicembre 2017 prodotta dagli escussi, relativa al
periodo dal 13 novembre (data di attivazione del servizio) al 14 dicembre 2017,
comprende sia “Spese Att[ivazione] +
Gest[ione] Pratica” di € 40.– sia un “Deposito
Cauzionale” di € 90.– (v. il dettaglio a tergo della fattura), che
ovviamente non vengono più fatturati i successivi mesi, come risulta dalla
seconda fattura, riferita al periodo dal 14 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018,
di soli € 24.54. Mediando i costi variabili dei due mesi (di € 32.25), tenuto
conto che si tratta di mesi d’inverno, e tolta la quota già presa in
considerazione nel minimo di base come costi del gas per la cucina, che non può
eccedere un decimo della spesa totale (se confrontata con la durata e l’intensità
del funzionamento del riscaldamento), si giunge a un costo mensile medio di €
25.– pari a fr. 29.–, al tasso di cambio previsto al momento del
sequestro, avvenuto il 6 marzo 2018, di € 1/fr. 1.16 secondo il sito “www.fxtop.com” ritenuto notorio dal Tribunale federale e dalla Camera (DTF 137 III
625 consid. 3; sentenza della CEF
14.2014.32 del 3 dicembre 2014, consid. 5.1).
Non
si può, invero, ignorare che i debitori sequestrati non hanno provato, come
incombeva loro (DTF 121 III 20 consid. 3/a), di pagare effettivamente il gas.
Le fatture da loro prodotte non sono giustificativi di pagamento, anzi, la
seconda fattura dimostra proprio il contrario, ovvero che “risulta insoluta la fattura n. NOV/2017 per un importo
di Euro 169.95”. Non è però contestato da nessuno che da allora gli
escussi abbiano regolarizzato la propria situazione, non fosse solo per evitare
la sospensione del servizio. Non vi sarebbe quindi motivo, in questa sede, d’interpellarli
e di esigere la produzione dei relativi giustificativi, specie perché, come si
vedrà (sotto consid. 4.4), la questione è in realtà priva di rilievo pratico.
A
futura memoria, in ogni caso, va ricordato agli UE che non possono attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma devono esigere
da lui la produzione dei giustificativi dei pagamenti delle spese da computare
nel suo minimo esistenziale (sentenza CEF 15.2016.76 del 7 febbraio 2017,
consid. 6.1).
4.4 A
fronte di quanto precede, le spese di locazione andrebbero ridotte a € 1'125.–,
pari a fr. 1'305.– (fr. 1'276.– + 29.–) al tasso di € 1/fr. 1.16.
L’autorità di vigilanza è però vincolata alle conclusioni delle parti (art. 20
cpv. 2 n. 3 LEF), sicché nel caso presente va ammesso a titolo di spese
locative la somma di fr. 1'312.– che il ricorrente ha riconosciuto in sede
di replica.
- L’insorgente
è pure del parere che non si possono computare le spese di trasferta mediante l’autoveicolo
privato, ma soltanto quelle effettive per i mezzi pubblici, ovvero fr. 136.–
per PI 2 (corrispondente al costo di un abbonamento “Arcobaleno” mensile per
quattro zone) e fr. 71.– per PI 1 (equivalente al costo di un abbonamento
“Arcobaleno” mensile per due zone). Egli sostiene in sintesi che i debitori
sequestrati non hanno dimostrato la necessità di utilizzare un veicolo privato
per recarsi al lavoro e/o per lavorare.
Nelle
osservazioni l’UE di Mendrisio si limita a rettificare per un errore di calcolo
le spese di trasferta di PI 1, riducendole a fr. 195.–, mentre l’UE di
Lugano riconferma quelle per PI 2.
Nella
replica, il ricorrente ribadisce la sua tesi e mette inoltre in dubbio che gli
Uffici abbiano accertato se PI 1 si reca davvero al lavoro tutti i giorni,
ritenuto che è stata assunta con un grado di occupazione del 60%.
5.1 È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio
della sua professione (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Nel
caso contrario, possono essere computate solo le spese effettive per l’uso dei
mezzi pubblici di trasporto, ove non siano rimborsate dal datore di lavoro
(Tabella, punto II/4/d).
5.2 Nella
fattispecie va dato atto al ricorrente che gli Uffici non hanno svolto tutti
gli approfondimenti del caso. Per quanto concerne PI 1, si evince dai conteggi
di stipendio di gennaio e febbraio 2018 e in particolare dalla disdetta del
contratto di lavoro del 13 aprile 2018, prodotta in occasione dell’interrogatorio
del 6 giugno 2018, che al momento del sequestro essa era in congedo maternità.
Terminato il periodo di congedo (27 marzo 2018), il suo datore di lavoro l’ha
inoltre dispensata dal riprendere l’attività, che si è conclusa il 30 giugno
2018 (v. scritto di disdetta del 13 aprile 2018 e verbale interno del 6 giugno
2018). Ne deriva in concreto che dall’esecuzione del sequestro PI 1 non ha più
lavorato e pertanto gli organi esecutivi non avrebbero dovuto computare alcuna
spesa di trasferta nel minimo vitale. Indipendentemente dalle argomentazioni
del ricorrente, l’importo di fr. 270.–, rettificato in seguito in fr. 195.–,
va dunque stralciato.
5.3 Riguardo
a PI 2, l’insorgente prospetta l’uso dei mezzi pubblici per la tratta svizzera,
ma nulla dice del collegamento tra il domicilio del debitore sequestrato (Ba__________)
e il confine tra Italia e Svizzera. Ora, secondo le indicazioni fornite da “Google
Maps”, per raggiungere dal domicilio il luogo di lavoro di PI 2 mediante i
mezzi di trasporto pubblico (ovverosia da Via __________ a Ba__________ a Via __________
a Be__________) occorrono in totale 1 ora e 52 minuti, di cui 34 minuti a
piedi. Orbene, quasi quattro ore di trasferta al giorno appaiono decisamente
sproporzionate e non possono quindi ragionevolmente essere imposte al debitore
sequestrato. È così confermato l’importo di fr. 380.– per l’uso del
veicolo privato.
- Il
ricorrente contesta pure le spese per pasti fuori domicilio, sostenendo che i
debitori sequestrati non hanno presentato alcun documento giustificativo a
comprova di tali spese. Egli non comprende inoltre perché sia stato considerato
l’importo massimo consentito dalla Tabella. Specificatamente per PI 1 rileva
anche che a fronte del suo grado lavorativo del 60% tali spese non si possono
considerare o tutt’al più, qualora il lavoro fosse prestato tre giorni alla
settimana, andrebbero computate solo per tre giorni. Per tali ragioni chiede
che le predette spese siano stralciate dal minimo esistenziale, ciò che ha
ribadito in sede di replica.
L’UE
di Lugano fa notare che PI 2 è un camionista e che evidentemente non può
rientrare a casa per pranzo, tant’è vero che è stata pure conteggiata una sola
trasferta di andata e ritorno per il tragitto da casa al luogo di lavoro. L’UE
di Mendrisio dal canto suo specifica che “i
pasti riconosciuti all’escussa, tenuto conto del suo orario di lavoro, non
possono essere riconosciuti integralmente, ad eccezione del giovedì (orario di
lavoro 8.30-17.15) e del venerdì (11.15-16.15.)”, motivo per cui
propone di ridurre proporzionalmente l’importo a fr. 84.40. Con scritto
del 22 giugno 2018 l’Ufficiale di entrambi gli organi esecutivi ha inoltre
comunicato che in occasione dell’interrogatorio del 6 giugno 2018 PI 1 ha
dichiarato che suo marito ha una sola ora di pausa pranzo. Considerato come una
doppia trasferta costi più del riconoscimento del pasto, l’Ufficiale propone
quindi di mantenere la spesa per il pasto fuori casa di PI 2.
6.1 In
base al punto II/4/b della Tabella, sono riconosciute nel minimo vitale le
spese per pasti fuori casa (da fr. 9.– a fr. 11.– per ogni pasto
principale) per chi dimostra oneri accresciuti connessi all’esercizio di una
professione o di un mestiere, purché non siano già a carico del datore di
lavoro. Si giustifica di ammettere nel minimo vitale una tale indennità, ove ad
esempio il debitore non sia in grado di consumare un pasto al suo domicilio a
causa degli orari di lavoro o della distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro
(Ochsner, op. cit., n. 126
ad art. 93 LEF).
6.2 In
merito a PI 1, già si è detto (sopra, consid. 5.2) che al momento del sequestro
e sino alla fine del contratto non ha (più) lavorato, sicché gli Uffici non
avrebbero dovuto ammettere alcuna spesa a titolo di pasti fuori domicilio. La
somma di fr. 211.– va dunque stralciata.
6.3 Per
quanto riguarda PI 2, va preliminarmente rilevato ch’egli ha dichiarato di
svolgere la professione di aiuto falegname (v. verbali interni del 6 marzo e 6
giugno 2018), non di “operaio di cantiere”
o “camionista”, come affermato
dall’UE di Lugano in sede di osservazioni al ricorso. A prescindere da ciò, la
circostanza secondo cui egli ha soltanto un’ora di pausa pranzo (v. verbale
interno del 6 giugno 2018) non trova riscontro in alcun documento
né i resistenti l’hanno in qualche modo comprovata, nonostante abbiano avuto l’occasione
per farlo sia in sede di risposta al ricorso sia durante l’ultimo
interrogatorio. Ad ogni modo, vista la distanza tra il domicilio e il
luogo di lavoro (sopra, consid. 5.2), neppure si può ragionevolmente imporre al
debitore sequestrato di consumare il pranzo a casa. Ove ciò fosse imposto, non
va dimenticato che andrebbero computate nel minimo vitale le spese per altre
due trasferte al giorno con l’autoveicolo privato per un totale di fr. 760.–
di costi di trasferta, ciò che andrebbe a incidere molto di più sul calcolo
rispetto all’ammettere le spese per pasti fuori casa.
Quanto
all’importo del supplemento, la sua determinazione nei limiti della forchetta
da fr. 9.– a fr. 11.– per pasto principale prevista dalla Tabella rientra
nel potere di apprezzamento degli uffici d’esecuzione in base all’offerta di
ristorazione presente sul luogo di lavoro del debitore. Nel Canton Ticino è
invalsa la prassi di riconoscere l’importo massimo previsto. Non risulta
arbitraria né il ricorrente sostiene che lo sia. Le spese per pasti fuori
domicilio di PI 2 vanno quindi confermate.
- L’insorgente
sostiene anche che non possono essere riconosciute le spese accresciute di
abbigliamento per PI 2, siccome – a sua detta – non sono dimostrate né emergono
dagli atti elementi da cui è possibile dedurre che il debitore abbia bisogno di
un vestiario professionale. Egli fa notare inoltre che la Tabella riconosce al
massimo fr. 50.– al mese a tale titolo, anziché fr. 100.–.
L’UE
di Lugano, da parte sua, reputa che la spesa contestata sia giustificata,
poiché il debitore sequestrato è un “operaio di cantiere” e trascorre la
giornata sui mezzi pesanti, dovendo sopportare pure le intemperie
meteorologiche.
7.1 Secondo
i punti II/4/c della Tabella, sono riconosciuti nel minimo vitale fino a fr. 50.–
mensili per spese accresciute di abbigliamento e di pulizia, ad esempio per il
personale di servizio, per i viaggiatori e i rappresentanti di commercio. Nella
determinazione di tali spese l’ufficio d’esecuzione non può attenersi
unicamente alle dichiarazioni del debitore sequestrato, ma, con la sua collaborazione,
deve effettuare gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso (sopra,
consid. 4.3).
7.2 Nel
caso in rassegna, durante l’interrogatorio del 6 giugno 2018 la moglie del
debitore sequestrato ha in particolare affermato che “PI 2 deve acquistare il vestiario professionale di sua tasca”.
Tale dichiarazione non è però stata corroborata con alcuna prova né trova
riscontro nella documentazione agli atti. Non giustificata, la spesa non andava
dunque computata.
- Il
ricorrente contesta infine le spese mediche e dentali per ognuno dei figli dei
debitori sequestrati. Al riguardo rileva che le spese di igiene e salute sono
già considerate nell’importo di base mensile e che si possono ammettere
ulteriori spese mediche e dentali solo se sono imminenti e d’importo rilevante,
ciò che – a suo parere – non si evince dai giustificativi agli atti, in cui è
indicato che si tratta di spese “presumibili”.
Fa inoltre notare nella replica che in Italia esiste il Servizio Sanitario
Nazionale che copre le spese ed esenta dal ticket varie prestazioni, tra cui la
medicina generale e pediatrica.
Gli
Uffici hanno precisato nelle osservazioni che i debitori non sono affiliati a
una cassa malati, motivo per cui pagano direttamente le spese mediche dei
figli, in particolare del secondogenito nato il 21 dicembre 2017. A fronte di
tali circostanze, gli organi esecutivi hanno computato una somma di fr. 90.–
per ciascun figlio, tenuto conto delle spese certe che potranno seguire nel
primo anno di vita del neonato.
8.1 In
base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un
importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,
farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o
sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento (o del sequestro),
nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al
momento del pignoramento (o del sequestro). In ogni caso è sempre richiesta la
produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere.
Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i
relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad
esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129
III 244 seg.; sentenza della CEF 15.2017.57 del 6 settembre 2017, consid. 8.1 e
riferimenti citati).
8.2 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, come appena ricordato
le spese legate alla salute, se indispensabili ed effettivamente pagate,
devono essere aggiunte al minimo vitale del debitore e della sua famiglia. Solo
le spese di automedicazione sono incluse nel minimo di base (DTF 129 III 244
consid. 4.2 e 4.3; Ochsner, op.
cit., n. 144 ad art. 93). Tra queste non rientrano all’evidenza le prestazioni mediche fornite dalla dottoressa __________ il 22 marzo
2018 a PI 3 (classe 2017) né quelle fornite tra il 2016 e il 2017 ad PI 4
(classe 2016), per le quali i debitori hanno prodotto una ricevuta di pagamento
di fr. 98.30, una fattura e una serie di conteggi, sui quali gli UE hanno
fondato la decisione di ammettere per ogni figlio fr. 90.– mensili a
titolo di spese mediche e dentistiche. Il problema è semmai che i documenti non
indicano quali prestazioni sono state fornite – non consentendo di verificarne
la necessità – né se hanno carattere ricorrente. Andrebbe però considerato che
la somma riconosciuta è inferiore al premio mensile dell’assicurazione malattie
obbligatoria svizzera fatturato dalle casse meno care per bambini piccoli senza
franchigia (come risulta da una verifica sul sito comparis.ch).
Sennonché,
come il ricorrente rileva invece a ragione, in Italia il Servizio
Sanitario Nazionale esenta dal “ticket”, ovvero dalla compartecipazione del
paziente ai costi sanitari, le prestazioni del medico di medicina generale e
del pediatra di libera scelta (www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=4674&area=esenzioni&menu=vuoto),
mentre per quanto attiene all’assistenza farmaceutica in Lombardia l’importo
massimo del ticket sui medicinali generici di “fascia A” ritenuti essenziali
per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria
(LEA) è di € 2.– a confezione e di € 4.– a ricetta (www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/
servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prenotazioni-ticket-e-tempi-di-attesa/ticket-ed-esenzioni1/ticket-ed-esenzioni1). Ora, i frontalieri che hanno optato per l’esenzione
dall’obbligo di assicurazione delle cure medico-sanitarie in Svizzera non
possono pretendere di far riconoscere come vitali i costi dei trattamenti cui
essi, o i loro famigliari, si sono volontariamente sottoposti in Svizzera, pur “per una sicurezza maggiore” (v. verbale interno del 6 giugno 2018, pag. 2),
ove avrebbero potuto beneficiare di prestazioni analoghe in patria in
modo gratuito o quasi. In queste circostanze, le spese in
questione vanno depennate dal calcolo impugnato.
- Alla
luce dei motivi suesposti (consid. 4, 5, 6, 7 e 8), in parziale accoglimento
del ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dagli UE va
rettificato come segue:
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'360.00
Suppl. figli minorenni
fr.
640.00
Affitto
fr.
1'312.00
compreso il costo del gas per il riscaldamento
Pasti fuori casa
fr.
211.00
PI 2
Spese di trasferta
fr.
380.00
PI 2
Altri
fr.
80.00
lavori faticosi PI 2
Altri
Pasti fuori casa
Spese di trasferta
Spese mediche e dentali
Spese mediche e dentali
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
vestiario professionale PI 2
PI 1
PI 1
figlio PI 4
figlia PI 3
Totale
Quota a carico di PI 2
Quota a carico di PI 1
fr.
fr.
fr.
3'983.00
2'565.00
1'418.00
100%
64.39% (arrotondato)
35.61% (arrotondato)
Visto
quanto precede, all’UE di Lugano dev’essere ordinato di sequestrare la quota di
salario di PI 2 eccedente il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 2'565.–
mensili (anziché fr. 3'149.97), e all’UE di Mendrisio di sequestrare la
quota di salario e d’indennità sostitutive di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza
determinato in fr. 1'418.– mensili (in luogo di fr. 1'742.05).
- Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso contro l’esecuzione del sequestro n. __________ è parzialmente
accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano
di sequestrare la quota di salario di PI 2 eccedente il suo minimo d’esistenza determinato
in fr. 2'565.–.
-
Il
ricorso contro l’esecuzione del sequestro n. __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio di
sequestrare la quota di salario e d’indennità sostitutive di PI 1 eccedente
il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 1'418.–.
-
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio e Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster