Appeal withdrawn; case struck from docket

15.2005.75Other CourtJul 5, 2005Withdrawn

Summary

RI 1 challenged a distribution statement in a seizure proceeding concerning rent proceeds from several condominium units. After receiving the requested supporting documents, it informed the court that it had not intended to appeal and had only sought clarification. The supervisory court held that the 30 May 2005 filing had indeed been a valid appeal, but that the last submission amounted to a withdrawal. The appeal was therefore struck from the docket. No court fees or indemnities were imposed.

Regest

Art. 24c LPR; withdrawal of an appeal in supervisory proceedings over debt-enforcement measures: if the appellant’s submissions unmistakably manifest an intent to challenge the measure, the filing constitutes an appeal even if later described as clarificatory correspondence. A subsequent statement that the challenge is not maintained is to be construed as a withdrawal; withdrawal terminates the dispute and obliges the supervisory authority to note the desistance and strike the case from the docket. No costs or indemnity are due where the applicable fee rules so provide (Art. 61 para. 2 let. a, Art. 62 para. 2 OTLEF).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2005.75

Data decisione, Autorità: 05.07.2005, CEF

Titolo: ritiro del ricorso

Incarto n. 15.2005.75

Lugano 5 luglio 2005 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’atto 30 maggio 2005 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 , e meglio contro lo stato di riparto 10 maggio 2005 allestito nella procedura di pignoramento eseguita in via rogatoriale per conto dell’Ufficio esecuzione di __________ nei confronti di

PI 1

relativamente a diverse PPP del fondo base part. __________;

viste le osservazioni 3 giugno 2005 dell’Ufficio e lo scritto 9 giugno 2005 della ricorrente;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con scritto 12 maggio 2005, RI 1 ha comunicato all’CO 1 di aver ricevuto lo stato di riparto relativo all’incasso degli affitti dei fondi summenzionati per il periodo da gennaio a marzo 2005, chiedendo il dettaglio relativo ai costi condominiali come pure la decisione assembleare o un documento analogo, dal quale fossero rilevabili i dati concernenti l’attribuzione al fondo di rinnovamento, e riservandosi di sollevare eventuali osservazioni in relazione al riparto dell’incasso degli affitti dopo analisi della documentazione richiesta;

che i documenti richiesti sono stati trasmessi il 23 maggio 2005;

che il 30 maggio 2005, RI 1, accusando ricezione della documentazione richiesta, ha contestato lo stato di riparto, ritenendo che le spese condominiali e l’attribuzione al fondo di rinnovamento non rientrassero nelle spese di gestione corrente, che esse solo, a mente della banca, possono essere pagate con il provento dell’amministrazione coatta;

che l’Ufficio ha considerato a giusto titolo tale scritto quale ricorso – tardivo – contro lo stato di riparto 10 maggio 2005, siccome la banca aveva esplicitamente contestato questo atto;

che con scritto 9 giugno 2005, RI 1 ha comunicato a questa Camera di non aver avuto l’intenzione d’interporre ricorso, la sua corrispondenza con l’Ufficio perseguendo “semplicemente un intento chiarificatorio”;

che contrariamente a quanto afferma ora la banca, essa aveva certamente impugnato il provvedimento dell’ufficio, esprimendo tale sua volontà in modo non equivoco (contestiamo lo stato di riparto relativo all’incasso affitti ecc.) e debitamente motivando la sua impugnativa, per cui la sua ultima presa di posizione altro non configura se non un ritiro del ricorso;

che ne consegue l’applicabilità dell’art. 24c LPR secondo cui la desistenza del ricorrente pone fine alla controversia e ha forza di cosa giudicata, di modo che l’autorità di vigilanza ne dà atto alle parti e stralcia la lite dai ruoli;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 17, 20a; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 30 maggio 2005 di RI 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a RI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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