Realization of seized inheritance share by public auction

15.2005.126Other CourtJan 16, 2006Granted

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Omnilex summary

The enforcement office seized CO 1's inheritance interest in an undivided estate and, after conciliation failed and no proposals were submitted, asked the supervisory court to تعیین the realization method. The court held that the share's value was sufficiently ascertainable and uncontested, so public auction was appropriate under Art. 132 LEF and Arts. 9-10 RDC. It therefore approved the office's request and ordered realization by public auction. No court costs or indemnities were imposed.

Omnilex headnote

Art. 132 LEF; Arts. 9-10 RDC; realization of a seized share in an undivided inheritance: where the existence of the community and the debtor's share are uncontested and the value of the share can be determined approximately from the enforcement and conciliation proceedings, the supervisory authority will ordinarily order realization by public auction. Dissolution of the community followed by liquidation is only the alternative where auction is unsuitable; a modest realizable value may justify preferring auction. The authority may rely on an uncontested valuation made by the office, and no formal objection is required to trigger the ordinary procedure under the RDC (consid. 3-4).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2005.126

Data decisione, Autorità: 16.01.2006, CEF

Titolo: Modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria.

Incarto n. 15.2005.126

Lugano 16 gennaio 2006 EC/cs/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 9 novembre 2005 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

CO 1, 1959, __________

nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escusso di

CO 2,1947, __________, CO 4, 1950, __________,

nelle esecuzioni di cui ai diversi gruppi di pignoramento dell’IS 1 promosse da

PI 1, __________; PI 3, __________; PI 4, __________; RA 2PI 7, __________; PI 2, __________; rappr. da: RA 1 __________, __________; __________, __________; rappr. da: __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1 e di cui ai gruppi di pignoramento n. 3, 4, 6, 7, 8 e 9, l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2, CO 4 e della defunta CO 3, stabilendo che il valore di stima dell’interessenza spettante all’escusso verrà determinato in sede di realizzazione.

B. Il 30 giugno 2005 e il 2 agosto 2005, creditori procedenti hanno presentato la domanda di vendita.

C. Il 23 settembre 2005 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per l’11 ottobre 2005. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di tutti i membri della comunione indivisa ad eccezione dell’escusso e di tutti i creditori ad eccezione di PI 1. Il 19 ottobre 2005, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

D. Il 9 novembre 2005, l’IS 1, dopo aver valutato il valore della quota pignorata in fr. 23'000.-- circa, ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, preavvisando la loro vendita a pubblici incanti.

Considerato

in diritto:

  1. Dai verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2, CO 4 e della defunta CO 3.

  2. Procedura e modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

  3. Nel caso di specie l’Ufficio, dopo aver constatato il decesso della coerede CO 3, ha determinato che la quota parte dell’escusso è di un terzo della comunione ereditaria (cfr. scritto 19 ottobre 2005 e istanza 9 novembre 2005). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che la massa ereditaria sarebbe costituita da beni immobili siti nel territorio del Comune di __________ gravati da oneri ipotecari per fr. 380'000.-- e di un valore di stima commerciale di fr. 450'000.-- circa. Per questo motivo quindi l’Ufficio ha assegnato all’intera comunione il valore di fr. 70'000.-- e alla quota pignorata di un terzo il valore di fr. 23'000.-- circa. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso sia lo scritto del 19 ottobre 2005 (cfr. consid. C) che l’istanza 9 novembre 2005 chiedente la determinazione del modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso. In siffatte circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare, limitato alla quota parte spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà della comunione ereditaria.

Prima della pubblicazione dell’asta, perché i dati della vendita siano completi, l’Ufficio si informerà presso l’Ufficio dei registri di __________ sull’identità del defunto, chiedendo copia del documento giustificativo relativo all’iscrizione della comunione ereditaria quale proprietaria dei fondi.

L’istanza va pertanto accolta.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

  1. L’istanza 9 novembre 2005 dell’IS 1 è accolta.

1.1. Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a CO 1 nella divisione della comunione relitta composta di CO 1, __________, CO 2 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  1. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  2. Intimazione all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

debt enforcementinheritance communitypublic auctionrealization methodseized shareconciliationvaluation

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Key legal question

How should the seized inheritance share be realized under Art. 132 LEF and the RDC?

Extracted holding

Because the inheritance community and the debtor's one-third share were uncontested and the share value could be sufficiently estimated, the share should be realized by public auction rather than by dissolution and liquidation of the community.

Extracted reasoning

Under Art. 132 LEF and Arts. 9-10 RDC, the authority of supervision must choose between auction and dissolution/liquidation. Auction is the rule when the value of the seized share can be determined approximately from the information gathered; here the office's valuation was uncontested and the alternative of dissolution was inappropriate given the modest value involved.

Key legal question

Whether court costs and indemnities should be charged.

Extracted holding

No court costs or indemnities were imposed.

Extracted reasoning

The decision expressly applied the relevant fee provisions and dispensed with costs and compensation.

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