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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.93
Data decisione, Autorità:
16.06.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.93
Lugano
16 giugno
2004
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 marzo 2004 di
RI1
rappr. dall' RA1 __________
contro
l’operato dell’CO1 , e meglio contro il provvedimento
2 marzo 2004 con il quale è stato deciso il pagamento a spese della massa
fallimentare della nota d'onorario dell’
PI1
quale patrocinatore della massa
fallimentare nell’ambito della procedura di fallimento n. 5/1999 diretta contro
__________, __________
rappr. dall’CO0
procedura che concerne segnatamente anche i creditori
PI2
PI3
PI4
PI5
PI6
viste le
osservazioni 20 aprile 2004 dell'avv. PI1 e 12 maggio 2004 dell’CO0;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che in
seguito a gravi difetti verificatisi nelle case di abitazione in cui era stato
installato dalla fallita il sistema di riscaldamento “__________”, la
__________ (in seguito “la __________”), assicurazione contro la responsabilità
civile della fallita sino all’importo massimo di fr. 2'000'000.--, ha
risarcito, per l’importo complessivo di fr. 1'956'000.--, tutti i committenti
salvo __________ PI2, __________ PI3, __________ PI4, __________ PI5 e
__________ PI6;
che dopo
l’apertura del fallimento di __________ S.A., avvenuta il 4 agosto 1999, la
__________, il 22 febbraio 2001, ha bonificato sul conto dell’Ufficio l’importo
residuo di fr. 44'000.-- (fr. 2'000'000.-- – fr. 1'956'000.--);
che in
occasione della seconda assemblea dei creditori, tenutasi il 7 agosto 2001, la
maggioranza dei creditori ha chiesto all’Ufficio quale amministrazione del
fallimento di “iniziare i contatti per eventuali transazioni con la
____________________” tramite l’avv. __________ PI1;
che in
seguito all'intervento di quest'ultimo, la __________ ha versato un ulteriore
importo di fr. 138'000.--;
che il 9
gennaio 2003, l’avv. PI1, a nome proprio e per conto di __________ PI2,
__________ PI3, __________ PI4, __________ PI5 e __________ PI6i, si è
aggravato contro l'ordine dell'CO0 di riversare tale importo sul conto
dell'Ufficio;
che con
sentenza 12 marzo 2003 (inc. 15.2003.34), questa Camera ha respinto tutti i
ricorsi tranne quello inoltrato dall’avv. __________ a proprio nome, che è
stato dichiarato irricevibile, facendo valere in sostanza che spettava all'Ufficio
procedere alla ripartizione delle indennità tra i creditori;
che con
decisione 9 luglio 2003, l’CO0 ha portato a conoscenza dei creditori la nota
d’onorario dell’avv. __________, ammontante a complessivi fr. 9'441,80, e
dichiarato ritenere la stessa corretta;
che
questa Camera, con sentenza 24 settembre 2003 (15.03.124), ha parzialmente
accolto un ricorso diretto contro tale provvedimento, retrocedendo l'incarto all’CO0
perché avesse a richiedere all’avv. __________ una nota d’onorario dettagliata,
corredata dei necessari giustificativi, affinché l’Ufficio potesse determinare
la parte dell’importo complessivo da porre a carico della massa fallimentare,
detraendone gli onorari e le spese connesse ai ricorsi 9 gennaio 2003 (cfr. supra
cons. 3) e se del caso gli onorari e le spese riferiti ad operazioni effettuate
nell’esclusivo interesse dei creditori danneggiati (cfr. supra cons. 4);
che con
provvedimento 2 marzo 2004, l'CO0 ha trasmesso ai creditori la nuova nota
d'onorario dell'avv. PI1, avvertendoli che salvo avviso contrario della
maggioranza di loro entro il termine di 10 giorni, si sarebbe proceduto al
pagamento della nota e all'allestimento dello stato di riparto;
che il
ricorrente si aggrava contro tale provvedimento, facendo valere che la nuova
nota d'onorario, intestata ai cinque clienti dell'avv. PI1, concerne detti
clienti e non la massa fallimentare, sicché a carico di quest'ultima potrebbe
tutt'al più essere posta la differenza tra la precedente e la nuova nota, ossia
fr. 1'355,30 (fr. 9'441,80 – fr. 8'106,50), riservata una compensazione con gli
interessi sulla somma di fr. 138'000.-- eventualmente non ancora corrisposti
dall'avv. PI1;
che nelle
sue osservazioni quest'ultimo evidenzia come le prestazioni indicate nella
nuova nota d'onorario siano quelle fornite a favore della massa fallimentare,
escluse le "prestazioni e le spese che si riferiscono allo stato di
ripartizione";
che
l'avv. PI1 spiega di aver mantenuto l'intestazione della fattura ai creditori PI2,
PI3, PI4, PI5 e PI6 perché persiste nel rivendicare l'intero importo versato
dalla __________ a favore di detti creditori;
che la
contestazione è limitata alla questione della ripartizione della nota
d'onorario dell'avv. PI1 tra la massa fallimentare e i creditori PI2, PI3, PI4,
PI5 e PI6, non essendo in discussione l'esistenza né l'importo di dette
prestazioni;
che il
ricorrente si limita a sostenere che la nuova nota concerne esclusivamente i
clienti dell'avv. PI1 in quanto intestata a nome loro;
che dalle
osservazioni dell'avv. PI1 si evince però chiaramente, a prescindere
dall'errata intestazione, che le prestazioni indicate sono quelle asseritamente
fornite a favore della massa in adempimento del mandato affidatogli da
quest'ultima;
che il
ricorrente non fornisce indizi e nemmeno allega che determinate prestazioni
sarebbero state fornite esclusivamente a favore dei creditori PI2, PI3, PI4, PI5
e PI6;
che
rispetto alla precedente nota, quella in esame non riporta più le prestazioni
del 9 gennaio 2003 (stesura del ricorso), presenta un totale degli onorari
ridotto di fr. 1'000.-- (da fr. 7'950.-- a fr. 6'950.--) e non contempla le
spese di scritturazioni, fotocopie, telefoni e porto riferite al 9 gennaio 2003
(per un importo di fr. 241.--);
che nel
suo principio è pertanto conforme al considerando 3 della sentenza 24 settembre
2003 di questa Camera (inc. 15.03.124);
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 262 LEF, art. 1 cpv. 1, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 9 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – __________ RA1, __________;
–
__________ PI1, __________;
– __________
PI2, __________;
– __________
PI3, __________;
– __________
PI4, __________;
– __________
PI5, __________;
– __________
PI6, __________.
Comunicazione
all'CO0 per il tramite dell'__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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