Prematurity of request to realize real estate pledge

15.2004.196Other CourtNov 22, 2004Dismissed

Summary

The debtor complained against the debt enforcement office's communication of the creditor's request to realize an immovable pledge, arguing that the request was premature under Art. 154 LEF. The chamber held that the enforcement order had been notified on 2004-02-24 and the realization request was filed on 2004-10-20, so the six-month minimum period was met. It further relied on Federal Supreme Court case law to state that suspension during opposition proceedings affects only the maximum period, not the minimum one. The complaint was dismissed, with no court fees or indemnities ordered.

Regest

Art. 154 cpv. 1 LEF; computation of the time limit for requesting realization of an immovable pledge; the suspension of time limits during opposition proceedings applies only to the two-year maximum period, not to the six-month minimum period. The creditor may therefore file the realization request as soon as six months have elapsed from notification of the payment order, irrespective of the pendency of opposition proceedings, provided the minimum period is respected (consid. 2). No court fees or compensation are due where the complaint is dismissed in supervisory proceedings under Art. 61 cpv. 2 lett. a and 62 cpv. 2 OTLEF.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2004.196

Data decisione, Autorità: 22.11.2004, CEF

Titolo: domanda di realizzazione

Incarto n. 15.2004.196

Lugano 22 novembre 2004 PF/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 4 novembre 2004 di

RI 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

richiamata l’ordinanza presidenziale 8 novembre 2004 con la quale al ricorso veniva concesso effetto sospensivo;

Viste le osservazioni:

16 novembre 2004 di PI 1;

17 novembre 2004 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso del proprio credito;

che al precetto esecutivo l’escussa, ha interposto opposizione, ritirandola l’11 ottobre 2004;

che in data 20 ottobre 2004 PI 1 ha inoltrato la domanda di vendita nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti dell’escussa;

che tale domanda veniva comunicata dall’CO 1 alla debitrice in data 21 ottobre 2004;

che con ricorso 4 novembre 2004 RI 1 si aggrava contro la comunicazione della domanda di realizzazione sostenendo che la stessa sarebbe prematura, non essendo rispettati i termini previsti dall’art. 154 LEF;

che delle osservazioni di PI 1 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

che per l’art. 154 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo;

che se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l’azione e quello della sua definizione giudiziale (cfr. art. 154 cpv. 1 LEF);

che secondo il Tribunale federale la disposizione dell’art. 154 cpv. 1 LEF sulla sospensione dei termini durante un processo si riferisce solamente al termine massimo, non invece a quello minimo (cfr. DTF 124 III 79);

che il precetto esecutivo n. ____________________ è stato notificato alla ricorrente il 24 febbraio 2004, mentre la domanda di vendita è stata inoltrata da PI 1 il 20 ottobre 2004;

che di conseguenza il termine minimo di sei mesi previsto dall’art. 154 cpv. 1 per richiedere la realizzazione di un pegno immobiliare risulta rispettato;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 154 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 4 novembre 2004 di RI 1, è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: – RI 1,

– PI 1,

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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