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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.131
Data decisione, Autorità:
12.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.131
Lugano
12 agosto
2004
FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 14 luglio 2004 di
RICO1
rappr. da RAPP1 Lugano
contro
l’operato dell’
CON1
procedura
concernente anche
__________,
viste le osservazioni
29 luglio 2004 dell’CON1
esaminati atti e
documenti
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che l’avv. RICO1 in data
13 luglio 2004 chiedeva all’CON1 un estratto delle esecuzioni pendenti a suo
carico da produrre a terze persone;
che il medesimo giorno l’CON1
rilasciava un estratto nel quale appariva ancora l’esecuzione n. 355043
promossa dalla __________ il 3 marzo 1994;
che con ricorso 14 luglio
2004 l’avv. RICO1 si aggrava contro tale dichiarazione sostenendo che la stessa
non dovrebbe più contenere l’esecuzione in questione, essendo la stessa stata
promossa oltre dieci anni fa;
che, a mente del
ricorrente il diritto di consultazione dei registri degli uffici di esecuzione
si estinguerebbe cinque anni dopo la conclusione del procedimento ;
che nel caso di specie,
essendo trascorsi oltre dieci anni dall’emissione del precetto esecutivo, al
quale è stata interposta opposizione e non avendo la creditrice richiesto il
rigetto, il procedimento sarebbe da ritenere concluso;
che con le proprie
osservazioni 29 luglio 2004 l’CON1 ha comunicato di aver emesso il 15 luglio
2004 una nuova dichiarazione nella quale non figura più l’esecuzione n. 355043;
che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’Ufficio
può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,
dovendo l’Ufficio in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla
senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
che se il nuovo provvedimento accoglie
integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il
ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);
che con scritto 2 agosto
2004 l’avv. RICO1 sostiene che la nuova dichiarazione non è da considerare
soddisfacente, in quanto lascerebbe manifestamente intendere l’esistenza di non
meglio precisate procedure esecutive in corso emesse prima negli ultimi 5 anni
, ciò che sarebbe in contrasto con l’art. 8a LEF;
che anche nella denegata
ipotesi di voler considerare tale scritto un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF,
lo stesso sarebbe tardivo, in quanto inoltrato oltre il termine di dieci giorni
dal rilascio della dichiarazione 15 luglio 2004;
che il ricorso deve
pertanto essere stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo di oggetto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
8a, 17 e 20a LEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 14 luglio 2004 dell’avv. RICO1, , è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - avv. RAPP1,;
Comunicazione
all’CON1.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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