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Numero d'incarto:
15.2004.121
Data decisione, Autorità:
13.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.121
Lugano
13 agosto
2004
FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 5 luglio 2004 di
RI1 Cadro
contro
l’operato dell’
CO1
nell’esecuzione
1017892 promossa nei confronti del ricorrente da
PI1
viste le
osservazioni 15 luglio 2004 dell’CO1
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il
ricorrente contesta l’avviso di pignoramento 2 luglio 2004, asserendo di non
avere mai ricevuto una sentenza che accerti la fondatezza del credito e rigetti
l’opposizione al PE n.
che dagli
atti prodotti dal Giudice di pace supplente del Circolo __________ risulta che
non sono state ritirate né la raccomandata contenente la citazione, per il 22
aprile 2004, all’udienza di discussione dell’istanza promossa dal creditore in
procedura ordinaria, né quella contenente la sentenza 26 aprile 2004 che
condanna il ricorrente a pagare al procedente fr. 945.05, oltre interessi e
spese e rigetta in via definitiva l’opposizione al PE n.
che
l'Ufficio di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di
vigilanza,
prima di dare seguito a una domanda di
proseguimento
dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che
un'eventuale
opposizione sia stata definitivamente rigettata o
ritirata,
sotto pena della nullità ex art. 22 LEF dei successivi atti
esecutivi
(cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290],
confermata
dal Tribunale federale in STF 7B.29/2002, cons. 2c);
che la
decisione di rigetto definitivo (o diventato definitivo) colpita da un grave
vizio di procedura – assenza di un dispositivo chiaro, di alcuna motivazione,
dell'indicazione dei mezzi d'impugnazione o carente notifica (cfr. Charles Jaques, La mainlevée de
l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in:
Jusletter 17 novembre 2003, Rz 21, 25 e 33) – è nulla (recte: inopponibile
trattandosi della carente notificazione della medesima, cfr. CEF 5 febbraio
2003 [15.2003.7]; Jaques, op. cit., Fn 22);
che le
autorità di esecuzione devono d'ufficio respingere la domanda di prosecuzione
dell'esecuzione allorquando constatano l'esistenza di un simile vizio (cfr.
Jaques, op. cit., Fn 46);
che in
particolare, esse devono considerare inefficace una decisione di rigetto non
notificata all'escusso (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46; Peter Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pp. 217 ss ad d; Daniel Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 et 124 ad art. 80);
che la
notifica delle sentenze di rigetto dell’opposizione così come la citazione
all’udienza di rigetto sono rette dal diritto cantonale, tali atti non essendo
né atti esecutivi ai sensi dell’art. 64 LEF né comunicazioni degli uffici di
esecuzione e fallimenti ai sensi dell’art. 34 LEF (cfr. CEF 15 maggio
2000 [14.99.101], cons. 1a);
che per
il diritto processuale ticinese, la notificazione degli atti giudiziari
avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta
di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 CPC, applicabile in
materia di rigetto dell’opposizione in virtù dell’art. 25 LALEF);
che
secondo la giurisprudenza cantonale, l’invio giudiziario a mezzo raccomandata è
reputato notificato quando viene ritirato all’ufficio postale oppure, se ciò
non avviene, il settimo ed ultimo giorno di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, n. 1 ad art. 124);
che tale
pratica è ammessa dal Tribunale federale a condizione che un avviso di ritiro
ai sensi dell’art. 157 OSP (disposizione ora abrogata dalla legge 30 aprile
1997 sulle poste – LPO; il punto 2.3.7 delle condizioni generali “Servizi
postali” della Posta [ed. gennaio 2001] prevede però tuttora l’allestimento di
un “invito di ritiro”) sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella
casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61 c. 1b);
che la
prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice
(cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons.
3c; 105 III 45, cons. 2a; CEF 5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; TRAM 28 maggio 1971 in re B., GAT, 139; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad
art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna
2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17);
che quindi
se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e
la prova del contrario non può essere portata, la notifica va considerata non
avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep.
1944, 356; CEF 26.4.1991 in re __________ c/ di Bari e figli,
consid. 1f; 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 1b; 23 gennaio 2002 [14.01.98],
cons. 1b; Donzallaz, op.
cit., n. 1250 s., con rif.);
che, in
concreto, il ricorso a tale presunzione non è necessario poiché risulta dagli
atti trasmessi dal Giudice di pace supplente che il ricorrente ha respinto
entrambi gli invii, firmando di proprio pugno la rispettiva busta;
che di conseguenzala
sentenza del Giudice di pace supplente è da considerare validamente notificata
poiché addirittura provatamente giunta nelle mani del destinatario;
che di
conseguenza l’CO1 ha agito correttamente emettendo l’avviso di pignoramento 2
luglio 2004, essendo la decisione 26 aprile 2004, con la quale il ricorrente è
stato condannato a versare al creditore l’importo di fr.945.05 ed è stata
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n.__________,
cresciuta in giudicato.
che
pertanto il ricorso va respinto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati
gli art. 17, 78, 88, 90 LEF; 124 CPC; 25 LALEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.Il ricorso 5 luglio 2004 di RI1, , è
respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il
tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione a: - RI1,;
Comunicazione
all’CO1 e al__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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