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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.112
Data decisione, Autorità:
01.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.112
Lugano
1 agosto 2004
/FP/fp/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sulll’istanza 17 giugno 2004 di
_ISTA1
chiedente
la determinazione della rimunerazione per l’attività
svolta dal defunto avv. __________ in seno alla delegazione dei creditori nel
fallimento _PINT1, Lugano
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
il 1° luglio 1986 la prima assemblea dei creditori del fallimento _PINT1
nominava una delegazione dei creditori nelle persone degli avvocati __________
__________;
che
essendo deceduto l’avv. __________, la figlia e collega di studio avv.
__________, con istanza 17 giugno 2004 ha chiesto il riconoscimento di 10 ore
di lavoro per prestazioni effettuate nel fallimento _PINT1 dal 26 ottobre 1988
al 4 giugno 1997;
che per
l’art. 46 cpv. 3 OTLEF l’indennità per il presidente della delegazione dei
creditori e per il segretario, è di fr. 60.-- per ogni mezz’ora di seduta;
che
se la procedura richiede indagini approfondite della
fattispecie
o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà
e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del
tempo
impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF);
che
per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle
indennità
dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come
pure
dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF);
che
nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere
indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44
cons. 1);
che
i valori indicati in termini di tempo appaiono congrui, avuto riguardo alle
peculiarità della liquidazione fallimentare _PINT1
che
per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III
65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento
costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le
prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività
dedotto dall’art. 1 OTLEF;
che
viste le peculiarità delle liquidazione fallimentare _PINT1 appare adeguato
applicare alle prestazioni del presidente della delegazione dei creditori una
tariffa oraria di fr. 150.--;
che
di conseguenza l’onorario spettante all’avv. __________ per le prestazioni
effettuate nell’ambito del fallimento _PINT1 durante il periodo dal 26 ottobre
1988 al 4 giugno 1997 è fissato in fr. 1'500.-- (10 h per fr. 150.--).
richiamati
gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza
17 giugno 2004 dell’avv._ISTA1 Lugano, è accolta.
-
La
rimunerazione dell’avv. __________ per l’attività svolta quale membro della
delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento _PINT1, Lugano, dal 26
ottobre 1988 al 4 giugno 1997 è determinata in fr. 1'500.--
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF
-
Intimazione
a:
–
avv. _ISTA1,
Comunicazione __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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