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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.100
Data decisione, Autorità:
07.07.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.100
Lugano
7 luglio 2004/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 aprile 2004 di
_RICO1
contro
l’operato dell’Ufficio __________ e meglio contro la
comminatoria di fallimento emessa l'11 marzo 2004 nell'esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
_CON1
viste le osservazioni: - 3 maggio 2004 della _CON1
- 18 maggio
2004 __________
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con
PE n. __________ emesso l'11 febbraio 2004 __________ __________ la _CON1
procede contro _RICO1 per l'incasso di un suo credito;
che con
domanda 10 marzo 2004 la _CON1 ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione;
che l'11
marzo 2004 l'__________ __________ ha emesso la comminatoria di fallimento, la
quale è stata notificata alla debitrice il 25 marzo 2004;
che con
ricorso 21 aprile 2004 l'amministratore unico della_RICO1, __________, ha
presentato ricorso contro la comminatoria di fallimento sostenendo di avere il
19 febbraio 2004 interposto opposizione contro il PE in oggetto n. __________ e
rilevando che sull'esemplare per il debitore (doc. B) appare in calce
sottolineata l'indicazione "opposizione";
che delle
osservazioni della CON1 si dirà se del caso , in seguito, mentre l'_________
__________ con le sue osservazioni si è rimesso al giudizio dell'Autorità di
vigilanza;
che ex
art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo
verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto, o
entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione;
che
secondo l'art. 76 cpv. 1 LEF il contenuto dell'opposizione è notificato al
creditore istante sul suo esemplare e che quando l'opposizione non ha avuto
luogo, se ne fa menzione;
che
l'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente
che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre
opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione incombe all'escusso
(Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zu SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 21 e 27 ad art. 74 LEF);
che dalla
verifica dell'esemplare del PE n. __________ destinato alla debitrice (doc. B)
si evince la data appostavi a mano "19 febbraio 2004", la
sottolineatura dell'indicazione prestampata "opposizione" e la firma
di __________;
che da un
attento esame dell'esemplare destinato alla creditrice si evincono le tracce
della sottolineatura dell'indicazione prestampata "opposizione" risp.
della data apposta a mano "19 febbraio 2004", le quali coincidono
esattamente con la sottolineatura dell'indicazione "opposizione"
prestampata e con la data scritta a mano che appaiono sull'esemplare destinato
al debitrice (doc. B);
che
pertanto vi è da ritenere che al momento della notifica del PE la
sottolineatura dell'indicazione prestampata "opposizione", la data e
la firma di __________ sono state erroneamente apposte solo sull'esemplare
destinato alla debitrice e non su quello destinato alla creditrice, sul quale
vi appaiono però le tracce;
che per
l'art. 78 cpv. 2 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di
prosecuzione dell'esecuzione, per cui la comminatoria di fallimento dell'11
marzo 2004 va dichiarata nulla;
che il
ricorso 20 aprile 2004 della RICO1 va quindi accolto e l'_________ __________
iscriverà l'opposizione dell'escussa in data 19 febbraio 2004 e annullerà tutti
gli atti di esecuzione forzata avvenuti dopo tale data;
che non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 74 e 76 LEF; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 20 aprile 2004 della_RICO1, __________, è accolto.
-
L'opposizione
interposta dalla RICO1 al PE n. __________ dell'_________ __________ è
dichiarata valida.
2.1. Di
conseguenza l'__________ __________ iscriverà l'opposizione della _RICO1 in
data 19 febbraio 2004 al PE n. __________.
2.2. È
dichiarata nulla la comminatoria di fallimento 11 marzo 2004.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
-_RICO1,
-_CON1,
Comunicazione
all'__________ __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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