AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.94
Data decisione, Autorità:
04.08.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.94
Lugano
4 agosto 2003
/LG/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 aprile 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Riviera, nell’ambito della procedura di pignoramento di salario a favore
dei creditori
(entrambi rappresentati __________)
letti ed esaminati
gli atti;
viste le
osservazioni 16 giugno 2003 dell’UEF di Riviera;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________, promosse
dallo __________ e dalla __________ nei confronti di __________, l’UEF di
Riviera ha allestito il 28 marzo 2003 il verbale di pignoramento di redditi,
che ha dato il seguente risultato:
Redditi:
escusso 4960.–
Minimo
di esistenza:
Minimo
base: 1100.–
Locazione: 900.–
Cassa
malati: 408.–
Riscaldamento/elettricità: 200.–
Assicurazioni
diverse: 100.–
Pasti: 220.–
Diversi: 100.–
3028.–
L’eccedenza
pignorabile è stata stabilita in CHF 1’930.– mensili oltre la tredicesima.
B. L’Ufficio
ha avvisato il 29 marzo 2003 il datore di lavoro dell’escusso di riversare ogni
mesi CHF 1'930.– all’Ufficio.
C. Il
30 aprile 2003 __________ ha interposto ricorso contro il verbale di
pignoramento 28 marzo 2003, chiedendo che il suo minimo vitale fosse così calcolato:
Redditi:
escusso 5300.–
Minimo
di esistenza:
Locazione: 600.–
Telefono: 250.–
Cassa
malati: 314.50
Riscaldamento/elettricità: 300.–
Assicurazione
infortuni: 890.60
__________ 100.–
Cassa AVS
impresari
per
scoperto: 500.–
__________,
sost.: 1000.–
3955.10
D. Con
osservazioni 16 giugno 2003 l’UEF di Riviera ritiene che secondo i documenti
trasmessi dall’escusso ci sarebbe ancora spazio per diminuire il minimo di
esistenza dell’escusso riconosciuto con il contestato verbale di pignoramento,
ma ostandovi il principio della reformatio in peius chiede che il
ricorso venga semplicemente respinto.
considerando
in diritto: 1. Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per
oggetto non l’accertamento di merito di un diritto materiale posto a fondamento
di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo.
Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di
controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio cometta, in: Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di seguito:
Basler Kommentar], n. 1 segg. ad art. 17; Flavio cometta, Commentario alla LPR [di seguito: Commentario],
Lugano 1998, n. 3c pag. 15 seg.).
1.2. In
virtù dell’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni
dalla data in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. La prova
delle tempestività deve essere portata da chi ha interposto ricorso, allegando
al ricorso la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica
(cfr. art. 7 cpv. 4 LPR): in caso di mancato produzione e di dubbio
dell’Autorità di vigilanza, quest’ultima deve impartire un termine, non superiore
a quello di ricorso, per la produzione di tali mezzi di prova, con la
comminatoria che in caso di omissione il ricorso sarà dichiarato irricevibile
per tardività (Cometta,
Commentario, n. 4.1 ad art. 8 pag. 174 seg.).
1.3. Nel
caso in esame il contestato verbale di pignoramento porta la data del 28 marzo
2003 mentre il ricorso in esame quella del 30 aprile 2003. Anche se d’acchito
il ricorso potrebbe anche essere tardivo e occorrerebbe impartire il termine di
cui sopra al ricorrente per provare la tempestività del suo gravame, occorre
comunque esaminare l’atto di __________, perlomeno sotto il profilo dell’art.
22 LEF (nullità) dal momento che un pignoramento di redditi che lede il minimo
vitale dell’escusso è nullo di diritto (Luca guidicelli/Fernando
piccirilli, Il pignoramento di
redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 111 e 288).
- Il
pignoramento di redditi di cui all’art. 93 LEF ha quali obiettivi da una parte
quello di assicurare ai creditori procedenti nei confronti dell’escusso il
pagamento dei propri crediti e dei loro accessori, tramite prelevamenti rateali
sui redditi dell’escusso, e dall’altra parte quello di evitare che l’escusso
rimanga per troppo tempo in balia dei suoi creditori. L’Ufficio di esecuzione
deve pertanto garantire la massima equidistanza tra entrambe le parti e deve
porsi a salvaguardia dei diritti di tutti gli interessati al pignoramento di
redditi (guidicelli/piccirilli,
op. cit., n. 19).
2.1. Per
determinare la parte dei redditi dell’escusso da destinare al soddisfacimento
dei creditori, l’Ufficio deve dapprima appurare tutti i redditi dell’escusso e
dei suoi conviventi, secondariamente calcolare il cosiddetto minimo di
esistenza dell’escusso e delle persone che con lui vivono, e in terzo luogo mettere
a confronto tali importi determinando l’eccedenza pignorabile (Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n.
20).
2.2. Il
minimo esistenziale di un escusso e della sua famiglia è il risultato della
somma di un importo forfetario (che tiene conto di determinate spese mensili
comuni a tutti) e di una serie di spese variabili. All’Ufficio incombe
l’accertamento di tutte le spese riconoscibili nel minimo esistenziale
dell’escusso (guidicelli/piccirilli,
op. cit, n. 109 seg.).
2.3. Secondo
la Tabella dei minimi d’esistenza (pubblicata in: FUCT __________.) l’importo
base mensile per l’escusso e i membri della sua famiglia è un importo mensile
forfetario che serve al pagamento delle spese di sostentamento, abbigliamento e
biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e
dell’arredamento domestico, cultura, spese di elettricità e/o gas (Tabella dei
minimi d’esistenza, punto I.1–4; guidicelli/piccirilli,
op. cit., n. 113).
Nel caso
in esame, nonostante il ricorrente non comprenda nel suo calcolo l’importo
base, sembrerebbe comunque tenerne conto laddove chiede che “il rimanente deve
comunque permettermi di condurre una vita adeguata e far fronte alle spese
quotidiane”. Questa richiesta va accolta, ma va limitata all’importo base
mensile previsto per un debitore che vive solo, ossia in ragione di CHF
1'100.–, come correttamente indicato dall’UEF Riviera nel contestato verbale di
pignoramento.
2.4. All’importo
di base occorre aggiungere le spese sostenute dall’escusso per sé e i suoi
famigliari per un alloggio, del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità (Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 126
con rif.).
Il
ricorso in esame mette in luce una differenza tra l’importo riconosciuto
all’escusso nel verbale di pignoramento (CHF 900.– per l’abitazione e CHF 200.–
per il riscaldamento e l’elettricità = CHF 1'100.–) e quello richiesto
dall’escusso (CHF 600.– risp. 300.– = CHF 900.–). A questo stadio occorre
attenersi alle dichiarazioni dell’escusso, tra l’altro provate tramite
documenti, e dichiarare ammissibili tali importi nel calcolo del suo minimo
vitale.
2.5. Per
quanto riguarda le spese telefoniche e di ricezione di canali televisivi e
radiofonici, esse sono già comprese nel minimo vitale e non possono essere
riconosciute nel calcolo del minimo vitale dell’escusso. L’Ufficio ha tuttavia
previsto nel suo calcolo un importo di CHF 100.–, che di principio non può
essere ammesso nel calcolo del minimo di esistenza, non essendo riconducibile
ad alcuna voce di spesa stabilita dalla Tabella dei minimi di esistenza (CEF 11
dicembre 1998 [__________consid. 1, Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 234). Dal momento che tale importo non è stato contestato, esso
può essere lasciato nel calcolo in esame.
2.6. L’organo
di esecuzione forzata, che allestisce un calcolo del minimo di esistenza, deve
iscrivervi gli importi dovuti ed effettivamente pagati dall’escusso in favore
di assicurazioni sociali e di casse malati. Fra le deduzioni riconoscibili vi
sono in particolare i premi per assicurazioni infortuni professionali (a
condizione che non siano già pagate dal datore di lavoro) e i premi della cassa
malati.
Nel caso
in esame occorre rilevare che la cosiddetta busta-paga dell’escusso non attesta
alcun pagamento del datore di lavoro a titolo di premi per l’assicurazione
infortuni; la richiesta del ricorrente di introdurre nel suo minimo vitale
l’importo di CHF 890.60 a tale titolo va dunque accolta e l’importo di CHF
100.– previsto dall’UEF di Riviera per assicurazioni diverse va dunque
aumentato fino a raggiungere l’importo di questa assicurazione.
Parimenti
va accolta la richiesta di iscrivere il premio della cassa malati di CHF
314.50, con il rilievo tuttavia che l’Ufficio aveva in precedenza riconosciuto
un importo superiore (CHF 408.–).
2.7. Affinché
si possa riconoscere una determinata spesa nel calcolo nel minimo vitale
occorre che essa sia prevista dalla Tabella dei minimi vitali, sia necessaria
per l’escusso e il suo nucleo familiare, ed infine sia effettivamente pagata
(DTF 121 III 20 consid. 3a pag. 22; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 125 e nota a piè di pagina 132 con rif.).
L’escusso
chiede con il ricorso in esame che gli venga riconosciuto un importo mensile di
CHF 500.– da destinare alla Cassa di compensazione AVS per un preteso scoperto
da ricondursi alla ditta __________. L’escusso omette di produrre qualsiasi
documento a sostegno di tale credito o a
dimostrazione
del suo obbligo di pagare: ciò nonostante, occorre ricordare al ricorrente che
tale credito non potrà in ogni caso essere iscritto nel suo minimo vitale, dal
momento che la Tabella dei minimi vitali non prevede il riconoscimento di debiti
contratti con terzi, i quali tuttavia potranno ricevere degli importi
dall’escusso tramite l’Ufficio di esecuzione solo nel caso in cui lo abbiano
precettato e partecipino al pignoramento di redditi.
2.8. Nel
calcolo del minimo vitale possono trovare spazio i contributi alimentari che
l’escusso effettivamente versa a familiari a beneficio di una decisione
giudiziaria, che stabilisce tempi e modi di pagamento di tali contributi (Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n.
187).
Questa
Camera ha già avuto modo di analizzare l’ammissibilità nel calcolo del minimo
vitale di contributi alimentari versati dall’escusso a creditori alimentari,
rispondendo negativamente a tale quesito (cfr. CEF 31 luglio 2001 [15.2001.152]
consid. 6c. Tale sentenza, commentata in: Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 187 e nota a piè di pagina 184, tuttavia non si era chinata sulla
questione a sapere se a questo principio era possibile derogare in virtù del
punto VII della Tabella dei minimi vitali, che permette all’organo di
esecuzione forzata di prendere una decisione che si discosta dalla Tabella in
presenza di seri e validi motivi; questi autori ritengono che tali contributi
volontari siano pure riconoscibili, a condizione tuttavia che l’escusso produca
il contratto o la dichiarazione di ricezione del creditore di tali contributi e
che esponga la situazione di fatto in cui vive il creditore di tali contributi.
La
questione tuttavia può rimanere indecisa, dato che la richiesta va respinta,
dal momento che in ogni caso il ricorrente non ha esposto la situazione
finanziaria della madre, alla quale egli verserebbe CHF 1’000.– al mese.
2.9. Per
quanto riguarda l’importo di CHF 220.– previsto dall’Ufficio per i pasti fuori
domicilio esso non è stato contestato e dunque va lasciato nel calcolo del
minimo esistenziale.
- Alla
luce di quanto sin qui considerato, occorre rilevare che il corretto computo
dei redditi e del minimo esistenziale dell’escusso dovrebbe essere il seguente:
Redditi:
escusso 5217.65
Minimo
di esistenza:
Minimo
base: 1100.–
Locazione: 600.–
Cassa
malati: 314.50
Riscaldamento/elettricità: 300.–
Assicurazione
LAInf: 890.60
Pasti: 220.–
Diversi: 100.–
3525.10
L’eccedenza
pignorabile è dunque di CHF 1’692.55 oltre alla tredicesima. Dal momento che
secondo il calcolo dell’eccedenza pignorabile fatto dall’Ufficio tale eccedenza
è stata fissata in CHF 1'930.– mensili oltre la tredicesima, il ricorso in
esame deve essere parzialmente accolto, nel senso che il calcolo del minimo
esistenziale dell’escusso deve essere fissato così come riportato nel presente
considerando, con effetto al 28 marzo 2003.
- Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a,
93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 30 aprile 2003 di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza il minimo d'esistenza di __________ è fissato in fr. 3'525.10, con
effetto al 28 marzo 2003.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione
a:
__________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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