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Numero d'incarto:
15.2003.86
Data decisione, Autorità:
11.07.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.86
Lugano
11 luglio 2003/CJ/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sull’istanza di opposizione tardiva 17
maggio 2003 presentata da
in relazione all’operato dell’Ufficio di esecuzione
e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa contro
l’istante da
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
l’istante chiede la restituzione del termine d’opposizione ai sensi dell’art.
33 LEF, facendo valere all’indirizzo dell’Ufficio che “negli scorsi giorni mi è
apparso fra le mani un vostro precetto esecutivo. Purtroppo è stato da me
rinvenuto tra i molti avvisi di pubblicità che giornalmente finiscono nella mia
buca delle lettere, e che solitamente prendo e deposito in blocco in un angolo
in casa”;
che dal
rapporto 10 giugno 2003 della polizia di __________, richiesto da questa
Camera, si evince come il precetto esecutivo in questione sia stato spedito per
posta il 14 aprile 2003 dal sostituto segretario del posto di polizia di
__________, __________, in forza dell’autorizzazione 30 gennaio 2001 firmata
apparentemente dalla moglie dell’escusso, __________, con la quale la polizia
veniva autorizzata ad intimare qualsiasi atto esecutivo a nome di __________ e
__________, recapitandoli nella cassetta delle lettere o nella casella postale;
che
secondo i combinati art. 64 e 72 LEF, il precetto esecutivo deve di regola essere
notificato personalmente all’escusso (persona fisica), a persona adulta della
sua famiglia o a uno di suoi impiegati, l’agente notificatore (ufficiale,
impiegato dell’ufficio oppure funzionario postale, comunale o di polizia)
essendo tenuto a consegnare l’atto aperto al suo destinatario nonché ad attestare
su ambedue gli originali l’avvenuta notifica (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco
1998, vol. I, n. 10 ad art. 64;
Karl Wüthrich/Peter Schoch, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 11 ad art. 72);
che il
deposito del precetto esecutivo nella cassetta delle lettere dell’escusso o
nella sua casella postale non costituisce una valida notifica ai sensi degli
art. 64 e 72 LEF (cfr. DTF 117 III 7 ss.; Angst,
op. cit., n. 10 ad art. 64, con rif.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 4
ad art. 64-66 e n. 14 ad art. 64, con rif.);
che ciò
vale anche quando l’escusso ha preventivamente accettato tale modo di
comunicazione quale mezzo di notifica per tutte le esecuzioni e comunicazioni
connesse ("qualsiasi atto esecutivo a mio nome") (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 72;
BS, AB, sentenza 27 novembre 1990, BlSchK 1991, p. 94; contra: BS, AB, sentenza
31 gennaio 1983, BlSchK 1986, p. 138);
che
infatti il sistema svizzero, in quanto consente l’esecuzione forzata senza che
il credito sia stato necessariamente accertato preventivamente in una decisione
giudiziaria o amministrativa, trova la sua giustificazione solo se vi è la
certezza che l’escusso ha avuto – o potuto avere – conoscenza effettiva del
contenuto del precetto esecutivo;
che
l’esigenza di prova costituisce un interesse pubblico al quale l’escusso non
può preventivamente rinunciare in termini generali;
che
tuttavia, per il principio della buona fede e il divieto del formalismo
eccessivo, il precetto esecutivo notificato in modo formalmente carente non
deve essere nuovamente notificato quando l’escusso ha avuto conoscenza
effettiva e completa del suo contenuto (cfr. Wüthrich/Schoch,
op. cit., n. 17 ad art. 72, con rif.;
Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 e n. 20 ad art. 72, con rif.);
che in
concreto, l’istante afferma di aver avuto conoscenza del precetto esecutivo
soltanto diversi giorni dopo il suo deposito nella cassetta delle lettere;
che per
la carenza formale di notifica, l’Ufficio non è in grado, come invece gli compete
(cfr. Wüthrich/Schoch, op. cit.,
n. 14 ad art. 72), di provare la data in cui l’escusso ha effettivamente preso
visione del precetto esecutivo;
che
pertanto l’istanza di opposizione tardiva del 17 maggio 2003 va considerata
quale tempestiva opposizione;
che in
effetti l’opposizione non è sottoposta all’osservanza di una forma particolare,
sennonché deve essere scritta o verbale (art. 74 cpv. 1 LEF);
che
interpretata “in dubio pro debitore” (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 41 s. ad art. 74), anche tenuto conto del fatto che l’escusso procede
senza mandatario professionale, l’istanza 17 maggio 2003 risulta includere
un’opposizione;
che la
domanda di restituzione del termine d’opposizione presuppone infatti
l’intenzione dell’escusso di interporre opposizione;
che
l’istanza risulta pertanto irricevibile per carenza di gravamen, poiché
l’istanza 17 maggio va considerata quale valida e tempestiva opposizione;
che
occorre inoltre annullare l’avviso di pignoramento14 maggio 2003, da considerare
nullo ex art. 22 LEF, perché emesso in un’esecuzione sospesa da opposizione
(art. 78 LEF e 88 cpv. 1 LEF; STF 7B.29/2002, cons. 2c; CEF 23
gennaio 2002 [15.2001.232/290]; 24 aprile 2002 [15.2002.28]; Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 12, secondo trattino a p. 167, ad art. 22, con rif.; Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 1 ad art. 78, con rif.;
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 78,
che riserva tuttavia il caso in cui l’opposizione è stata dichiarata
irricevibile; Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 28 ad art. 22 con rif.);
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 22, 64, 72, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
L’istanza
17 maggio 2003 di restituzione del termine d’opposizione di __________, è
irricevibile.
-
L'avviso
di pignoramento 14 maggio 2003 è dichiarato nullo.
-
L'UEF
di Bellinzona procederà all'iscrizione nel registro delle esecuzioni dell'avvenuta
tempestiva opposizione.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: – __________
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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