Deposit in mailbox not valid service; late opposition treated as timely

15.2003.86Other CourtJul 11, 2003Partially Granted

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Omnilex summary

The debtor asked for restoration of the opposition deadline after a payment order had been left in his mailbox. The Chamber held that such mailbox deposit was not valid service under the LP and that the office could not prove the actual date of receipt. The filing, interpreted liberally and in light of the debtor's lack of legal counsel, already contained a timely opposition, so the restoration request was inadmissible for lack of interest. Because the enforcement was suspended by opposition, the later seizure notice was null and the office had to enter the opposition in the enforcement register. No fees or indemnities were charged.

Omnilex headnote

Art. 64, 72 et 74 LP; nullité d’un avis de saisie émis alors que l’exécution est suspendue par opposition; le dépôt d’un commandement de payer dans la boîte aux lettres du débiteur ne constitue pas une notification valable. La notification doit en principe être personnelle ou faite à une personne habilitée; l’acte doit être remis ouvert et son service attesté. Un mode de communication accepté d’avance par le débiteur ne peut supplanter l’exigence légale de preuve de la remise effective, exigence dictée par l’intérêt public. En revanche, selon la bonne foi et l’interdiction du formalisme excessif, un vice de forme devient sans portée lorsque la connaissance effective et complète du contenu est établie. Une écriture de partie non représentée est interprétée largement; si elle manifeste l’intention de faire opposition, elle vaut opposition valable et rend sans objet une demande de restitution de délai.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2003.86

Data decisione, Autorità: 11.07.2003, CEF

Incarto n. 15.2003.86

Lugano 11 luglio 2003/CJ/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sull’istanza di opposizione tardiva 17 maggio 2003 presentata da


in relazione all’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa contro l’istante da


esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che l’istante chiede la restituzione del termine d’opposizione ai sensi dell’art. 33 LEF, facendo valere all’indirizzo dell’Ufficio che “negli scorsi giorni mi è apparso fra le mani un vostro precetto esecutivo. Purtroppo è stato da me rinvenuto tra i molti avvisi di pubblicità che giornalmente finiscono nella mia buca delle lettere, e che solitamente prendo e deposito in blocco in un angolo in casa”;

che dal rapporto 10 giugno 2003 della polizia di __________, richiesto da questa Camera, si evince come il precetto esecutivo in questione sia stato spedito per posta il 14 aprile 2003 dal sostituto segretario del posto di polizia di __________, __________, in forza dell’autorizzazione 30 gennaio 2001 firmata apparentemente dalla moglie dell’escusso, __________, con la quale la polizia veniva autorizzata ad intimare qualsiasi atto esecutivo a nome di __________ e __________, recapitandoli nella cassetta delle lettere o nella casella postale;

che secondo i combinati art. 64 e 72 LEF, il precetto esecutivo deve di regola essere notificato personalmente all’escusso (persona fisica), a persona adulta della sua famiglia o a uno di suoi impiegati, l’agente notificatore (ufficiale, impiegato dell’ufficio oppure funzionario postale, comunale o di polizia) essendo tenuto a consegnare l’atto aperto al suo destinatario nonché ad attestare su ambedue gli originali l’avvenuta notifica (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 10 ad art. 64; Karl Wüthrich/Peter Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 11 ad art. 72);

che il deposito del precetto esecutivo nella cassetta delle lettere dell’escusso o nella sua casella postale non costituisce una valida notifica ai sensi degli art. 64 e 72 LEF (cfr. DTF 117 III 7 ss.; Angst, op. cit., n. 10 ad art. 64, con rif.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 4 ad art. 64-66 e n. 14 ad art. 64, con rif.);

che ciò vale anche quando l’escusso ha preventivamente accettato tale modo di comunicazione quale mezzo di notifica per tutte le esecuzioni e comunicazioni connesse ("qualsiasi atto esecutivo a mio nome") (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 72; BS, AB, sentenza 27 novembre 1990, BlSchK 1991, p. 94; contra: BS, AB, sentenza 31 gennaio 1983, BlSchK 1986, p. 138);

che infatti il sistema svizzero, in quanto consente l’esecuzione forzata senza che il credito sia stato necessariamente accertato preventivamente in una decisione giudiziaria o amministrativa, trova la sua giustificazione solo se vi è la certezza che l’escusso ha avuto – o potuto avere – conoscenza effettiva del contenuto del precetto esecutivo;

che l’esigenza di prova costituisce un interesse pubblico al quale l’escusso non può preventivamente rinunciare in termini generali;

che tuttavia, per il principio della buona fede e il divieto del formalismo eccessivo, il precetto esecutivo notificato in modo formalmente carente non deve essere nuovamente notificato quando l’escusso ha avuto conoscenza effettiva e completa del suo contenuto (cfr. Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 17 ad art. 72, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 e n. 20 ad art. 72, con rif.);

che in concreto, l’istante afferma di aver avuto conoscenza del precetto esecutivo soltanto diversi giorni dopo il suo deposito nella cassetta delle lettere;

che per la carenza formale di notifica, l’Ufficio non è in grado, come invece gli compete (cfr. Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 14 ad art. 72), di provare la data in cui l’escusso ha effettivamente preso visione del precetto esecutivo;

che pertanto l’istanza di opposizione tardiva del 17 maggio 2003 va considerata quale tempestiva opposizione;

che in effetti l’opposizione non è sottoposta all’osservanza di una forma particolare, sennonché deve essere scritta o verbale (art. 74 cpv. 1 LEF);

che interpretata “in dubio pro debitore” (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 41 s. ad art. 74), anche tenuto conto del fatto che l’escusso procede senza mandatario professionale, l’istanza 17 maggio 2003 risulta includere un’opposizione;

che la domanda di restituzione del termine d’opposizione presuppone infatti l’intenzione dell’escusso di interporre opposizione;

che l’istanza risulta pertanto irricevibile per carenza di gravamen, poiché l’istanza 17 maggio va considerata quale valida e tempestiva opposizione;

che occorre inoltre annullare l’avviso di pignoramento14 maggio 2003, da considerare nullo ex art. 22 LEF, perché emesso in un’esecuzione sospesa da opposizione (art. 78 LEF e 88 cpv. 1 LEF; STF 7B.29/2002, cons. 2c; CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290]; 24 aprile 2002 [15.2002.28]; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12, secondo trattino a p. 167, ad art. 22, con rif.; Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 78, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 78, che riserva tuttavia il caso in cui l’opposizione è stata dichiarata irricevibile; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 28 ad art. 22 con rif.);

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 64, 72, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. L’istanza 17 maggio 2003 di restituzione del termine d’opposizione di __________, è irricevibile.

  2. L'avviso di pignoramento 14 maggio 2003 è dichiarato nullo.

  3. L'UEF di Bellinzona procederà all'iscrizione nel registro delle esecuzioni dell'avvenuta tempestiva opposizione.

  4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  6. Intimazione a: – __________

Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

debt enforcementservice of processoppositionnullitymailbox deliveryformal defectsgood faithseizure notice

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the request for restoration of the opposition deadline was admissible, or had to be treated as a timely opposition under the LP.

Extracted holding

The filing was to be construed as a valid and timely opposition; therefore the request for restoration lacked a legally protected interest and was inadmissible.

Extracted reasoning

Mailbox deposit was not valid service under Arts. 64 and 72 LP; the office could not prove actual receipt date; under the principle in dubio pro debitore and given the debtor's pro se filing, the application necessarily expressed an intention to oppose.

Key legal question

Whether the seizure notice of 14 May 2003 had to be annulled.

Extracted holding

Yes. It was null because it was issued while the enforcement was suspended by opposition.

Extracted reasoning

A seizure notice issued during a stayed enforcement is void ex officio under Art. 22 LP in conjunction with Arts. 78 and 88 LP.

Key legal question

Whether the enforcement office had to record the opposition in the enforcement register.

Extracted holding

Yes. The office was ordered to enter the timely opposition in the register of enforcement proceedings.

Extracted reasoning

Since the filing amounted to a timely opposition, the corresponding registry entry had to be made.

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