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Numero d'incarto:
15.2003.8
Data decisione, Autorità:
02.04.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.8
Lugano
2 aprile 2003
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2003 di
rappr. dall’avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
del Distretto di Riviera, e meglio contro la decisione 10 gennaio 2003 di
“aggiornamento del calcolo del minimo di esistenza” emessa nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
rappr. dallo studio legale dell’avv. __________
viste le
osservazioni 10 febbraio 2003 dell’opponente e 28 febbraio 2003 dell’UEF del
Distretto di Riviera;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
nell’esecuzione in oggetto l’UEF di Riviera ha, il 4 dicembre 2002, emesso un
attestato di carenza beni per l’importo di fr. 21'840,85;
che il 6
dicembre 2002, l’escutente, tramite il suo patrocinatore, ha chiesto
all’Ufficio d’indicargli “il calcolo del pignoramento”;
che il 12
dicembre 2002, la creditrice ha chiesto all’Ufficio di trasmettergli una serie
di documenti utili per il calcolo del minimo di esistenza dell’escusso (cfr.
doc. A);
che il 2
gennaio 2003, l’Ufficio ha comunicato all’escutente il dettaglio del calcolo
del minimo d’esistenza, una dichiarazione dei genitori dell’escusso secondo la
quale esso versa loro una locazione di fr. 900.-- comprese le spese, un
attestato d’assicurazione malattia nonché una dichiarazione di salario (cfr.
doc. B);
che l’8
gennaio 2003, l’escutente ha chiesto all’Ufficio di rivedere il suo calcolo
(cfr. doc. C);
che il 10
gennaio 2003, l’Ufficio ha confermato il suo calcolo, allegando alla sua
decisione una serie di documenti ed indicando esplicitamente la facoltà di
ricorrere (cfr. doc. D);
che il 22
gennaio 2003, l’escutente ha inoltrato il ricorso in esame;
che ora
il ricorso appare manifestamente tardivo, poiché la creditrice avrebbe già
dovuto impugnare, nel termine di 10 giorni dell’art. 17 cpv. 2 LEF, l’attestato
di carenza beni emesso il 4 dicembre 2002 e ricevuto dalla ricorrente al più tardi
il 6 dicembre 2002;
che
infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 127 III
574 s., cons. 3b), il creditore, che vuole impugnare il pignoramento perché non
condivide la decisione basata sull'apprezzamento dell'Ufficio inerente alla
determinazione del minimo esistenziale del debitore, deve inoltrare il proprio
ricorso entro dieci giorni dalla notifica del verbale, anche qualora il calcolo
del minimo vitale non risulti da tale atto;
che pur
volendo far iniziare il termine di ricorso dalla comunicazione del dettaglio
del calcolo del minimo d’esistenza, il ricorso dovrebbe nondimeno essere
considerato tardivo, siccome l’escutente ne ha avuto conoscenza –
contestualmente ai documenti topici per sostanziare il suo gravame – la prima volta
al più tardi già l’8 gennaio 2003 (cfr. doc. C, che si riferisce alla decisione
2 gennaio 2003 dell’Ufficio);
che
pertanto il ricorso è irricevibile;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
che il
beneficio dell’assistenza giudiziaria non viene concesso alla ricorrente,
perché non sono dati né il presupposto di probabilità di esito positivo (cfr.
art. 14 cpv. 1 Lag a contrario) né quello d’indigenza (cfr. art. 3 Lag), il
certificato municipale prodotto sub doc. G, risalente al 9 dicembre 1997, non
essendo idoneo a sostanziare la situazione reddituale attuale della
richiedente;
Richiamati
gli art. 17, 93 LEF; 3, 14 Lag; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 22 gennaio 2003 di __________, è
irricevibile.
L’istanza di gratuito patrocinio è respinta.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UEF del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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