AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.77
Data decisione, Autorità:
11.07.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.77
Lugano
11 luglio
2003/CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 marzo 2003 di
rappr. dal suo __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, e meglio contro il provvedimento 18 marzo 2003 con il quale
la ricorrente è stata invitata a versare all’Ufficio l’importo di fr. 8'696,80
a titolo di tassa sull’utile immobiliare nell’ambito delle esecuzioni n.
__________ dirette contro
e
rappr. dal __________
e tendenti alla realizzazione del fondo n. __________
RFD di __________, aggiudicato il 27 giugno 2001 a
__________ e
procedura che
interessa anche lo
rappr. dall’__________
viste
le osservazioni 4 aprile 2003 di __________, 25 aprile 2003 di __________, 28
aprile 2003 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona e 15 maggio
2003 dell’UEF di Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 27 giugno 2001, l’UEF di Bellinzona ha aggiudicato il fondo n.
__________ RFD __________ a __________ e __________, in comproprietà di ½
ciascuno, per l’importo di fr. 621'000.--.
B. Il
21 agosto 2001, l’UEF di Bellinzona ha notificato alle parti lo stato di
riparto (doc. C), che prevedeva gli importi seguenti per spese e competenze:
fr.
5'213,90 da imputare sul prezzo di delibera (cfr. doc. B)
fr.
7'160.-- senza imputazione sul prezzo di delibera.
L’8
ottobre 2001, l’Ufficio ha inoltre rilasciato all'__________ un attestato
d’insufficienza (parziale) di pegno (art. 158 cpv. 1 LEF, 120 RFF) per fr.
306'765,25.
C. Il 18 dicembre 2002, l’Ufficio circondariale di tassazione di
Bellinzona ha intimato agli aggiudicatari __________ e __________ un conteggio
per la quantificazione dell’ipoteca legale a garanzia dell’imposta sull’utile
immobiliare derivante dall’aggiudicazione 19 luglio 2001, ammontante a fr.
4'348,40 per ognuno dei coniugi comproprietari. Questi hanno chiesto all’UEF di
Bellinzona di provvedere al pagamento di detti importi.
D. Con scritto 4 febbraio 2003, l’UEF di Bellinzona ha chiesto all'__________
il versamento di fr. 8'696,80 (2 x 4'348,40) a copertura della tassa sugli
utili immobiliari (TUI) che, secondo la “circolare” del 22 maggio 2002 Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, andava imputata sul prezzo
di aggiudicazione. Con scritto 7 febbraio 2003, la banca ha rifiutato di
versare l’importo richiesto.
E. Il
18 marzo 2003, l’UEF di Bellinzona ha emesso un provvedimento formale
confermante il suo scritto 4 febbraio 2003.
F. __________
si aggrava contro tale provvedimento per i seguenti motivi:
– il
conteggio delle spese e dei costi nonché lo stato di riparto sono passati in
giudicato e non possono più essere modificati;
– non
sono dati i presupposti per una rettifica dello stato di riparto, in quanto
l’UEF di Bellinzona non è incorso in un errore manifesto: il suo provvedimento
è del febbraio 2003 mentre la soppressione dell’art. 139 cpv. 2 LT è entrata in
vigore il 1° gennaio 2001 e la “circolare” della CEF risale al maggio
2002;
– la
richiesta dell’Ufficio è abusiva: non può invocare a distanza di quasi due anni
dall’asta un proprio manifesto errore (sic);
– l’autorità
fiscale non avanzando alcuna pretesa nelle sedi opportune ha praticamente
rinunciato ad esigere il pagamento dell’imposta con il provento della
realizzazione forzata, ritenuto che essa mantiene comunque il suo credito nei
confronti dei soggetti debitori dell’imposta;
– non
è stata effettuata alcuna stima della TUI prima dell’asta da parte dell’UEF, né
è stata richiesta alcuna attestazione fiscale provvisoria all’autorità fiscale:
la ricorrente riteneva in buona fede che dalla vendita non dovesse risultare
alcun utile immobiliare imponibile;
– se
la ricorrente avesse saputo che a decorrere da un determinato prezzo di
aggiudicazione vi sarebbe stata una TUI da versare allo Stato, essa ne avrebbe
certamente tenuto conto in sede di asta allorquando ha formulato le proprie
offerte;
– alla
“circolare” di questa Camera – peraltro non contestata in sé – non può essere
dato effetto retroattivo;
– il
diritto di tassare dell’autorità fiscale è perento, i pubblici incanti avendolo
epurato, come tutti gli altri aggravi ipotecari.
G. Delle
osservazioni delle altre parti si dirà per quanto occorre ai fini del giudizio
nei seguenti considerandi.
considerando
in diritto:
-
Il
provvedimento 18 marzo 2003 (doc. A) oggetto dell’impugnativa costituisce in
sostanza solo la conferma di quello del 4 febbraio 2003 (doc. D). Il termine
d’impugnazione ha pertanto cominciato a decorrere dalla notifica di
quest’ultimo provvedimento. Il ricorso 28 marzo 2003 appare quindi tardivo.
__________ ha tuttavia contestato tempestivamente il provvedimento 4 febbraio
2003 con scritto 7 febbraio 2003 (doc. E). Il ricorso è di conseguenza
tempestivo.
-
Già
nel 1994, in un caso ticinese (con i termini “imposta sull’utile immobiliare”
si intendeva però verosimilmente l’imposta ordinaria sull’utile di liquidazione
[“utile sugli ammortamenti”, cfr. art. 67 cpv. 2 LT], prelevata sulla
differenza tra le spese d’investimento e il valore contabile [cfr. Andrea Pedroli, L’ipoteca legale per crediti
d’imposta, in RDAT 1995 I 533-534 ad 4.2.], poiché nel 1994 la tassa [recte:
imposta] sull’utile immobiliare [“TUI”], introdotta con la Legge tributaria
[LT] del 1994, la quale è entrata in vigore il 1° gennaio 1995, si chiamava
ancora “IMVI” [imposta sul maggior valore immobiliare] e, come la TUI fino al
31 dicembre 2000, non veniva prelevata in caso di vendita forzata, cfr. Andrea Pedroli, L’imposta sugli utili
immobiliari in caso di aggiudicazione in una procedura esecutiva o
fallimentare, in RDAT 1999 I 512 ad 2.1), il Tribunale federale, in una
vertenza in materia di fallimento, ha ritenuto che l’imposta sull’utile
immobiliare non rientra nei crediti previsti dall’art. 49 cpv. 1 lett. b RFF
(cfr. DTF 120 III 128 ss) e non può pertanto essere messa a carico
dell’aggiudicatario. Ha poi confermato la propria giurisprudenza in materia di
esecuzione speciale, precisando che siffatta imposta è da considerare quale
spesa di realizzazione ai sensi – nell’esecuzione in realizzazione del pegno –
dell’art. 157 cpv. 1 LEF, da dedurre dalla somma lorda ricavata dal pegno e da
pagare prima della distribuzione ai creditori (art. 157 cpv. 2 LEF) (cfr. DTF
122 III 246 ss.; STF 7B.284/1997 del 3 febbraio 1998 citata da Hans Hegetschweiler, di Bezahlung der Grundsteuern
bei zwangsversteigerten Grundstücken, in SteuerRevue 1998, p. 260 ss.). Questa
giurisprudenza è stata successivamente confermata a diverse riprese (cfr. i
rif. citati in STF 28 febbraio 2003 [7B.265/2002], apparsa in BlSchK 2003, 72
ss., con una nota di Paul Angst) e
recentemente estesa all’imposta sul valore aggiunto (IVA) (cfr. DTF 129 III 200
ss.).
-
Ciò
posto, è escluso porre le imposte in questione a carico degli aggiudicatari,
seppur l’interpretazione letterale dell’art. 49 cpv. 1 lett. b RFF sostenuta
dal Tribunale federale a sostegno dell’inapplicabilità di tale norma alle
imposte sull’utile immobiliare potrebbe dare adito a critiche. Siccome la ratio
legis della disposizione sembra essere la messa a carico dell’aggiudicatario,
senza imputazione sul prezzo di vendita, di tutte quelle spese che non possono
essere quantificate prima dell’aggiudicazione, in quanto insorgono – e non solo
diventano esigibili (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. a nonché 46 cpv. 2 e 3 RFF) – al
momento dell’aggiudicazione (ad es. premi correnti dell’assicurazione contro
gli incendi, imposte fondiarie, spese correnti di acqua, gas, elettricità, cfr.
art. 49 cpv. 1 lett. b RFF) oppure successivamente (tasse e spese di mutazione,
modificazioni d’iscrizioni a RF, ecc., cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a RFF), di
modo che per motivi pratici non possono essere indicate nelle condizioni di
asta quali spese di realizzazione né aggiunte al piede di asta per garantire
che con il prezzo di aggiudicazione si possano coprire tutti i creditori ipotecari
di rango prevalente a quello di chi ha chiesto la vendita, in ossequio del
principio dell’offerta sufficiente dell’art. 126 cpv. 1 LEF (in materia di
realizzazione del pegno per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF). Orbene, le
imposte sugli utili immobiliari rientrano precisamente in questa categoria di
spesa, e meglio, come indicato all’art. 49 cpv. 1 lett. b RFF, tra “i crediti
assistiti da ipoteca legale, non scaduti [recte: sorti] al momento dell’incanto
e quindi non iscritti nell’elenco oneri (art. 836 CC)” (in tal senso: Ingrid Jent-Sørensen, Grundstückgewinnsteuern
und Gewinnanteilsrecht der Miterben in der Zwangsverwertung von Grundstücken,
in BlSchK 1998, p. 135 ss., ad bb; Paul Angst,
nota relativa all’articolo di Jent- Sørensen, in BlSchK 1998, 149 e 151, il
quale limita tuttavia l’obbligo di pagamento a carico dell’aggiudicatario alla
parte dell’imposta che non è potuta essere soluta con l’eccedenza del prezzo di
aggiudicazione dopo pagamento dei creditori di rango prevalente). Tuttavia, il
Tribunale federale ha chiaramente scartato una simile interpretazione,
spingendosi, in una decisione non pubblicata (cfr. STF 7B.284/1997 del 3
febbraio 1998 già citata al cons. 2), fino al punto di obbligare la massa
fallimentare dell’escusso poi fallito a pagare l’imposta sull’utile immobiliare
con l’eccedenza del prezzo di aggiudicazione in un caso in cui le condizioni
d’asta, rimaste inimpugnate, prevedevano esplicitamente che essa era a carico
dell’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di vendita. Poiché questi
aveva probabilmente tenuto conto di siffatta condizione nel ridurre
adeguatamente l’importo della sua offerta massimale, si può però avere dubbi su
tale soluzione, che sembra porre l’imposta due volte a carico dei creditori).
In ogni caso, ciò dimostra la determinazione del Tribunale federale a non
accettare le pratiche divergenti di alcuni uffici di esecuzione (nel caso giudicato
zurighesi, cfr. pure il commentario di Hans Hegetschweiler,
Die Bezahlung der Grundsteuern bei zwangsversteigerten Grundstücken, in SteuerRevue
1998, p. 260 ss.).
-
Dalla
giurisprudenza del Tribunale federale si evince pure che l’imposta sull’utile immobiliare
non può essere posta esclusivamente a carico degli escussi sulla parte del loro
patrimonio non oggetto dell’esecuzione, seppur ci si possa chiedere per quale
motivo gli oneri iscritti a registro fondiario dopo il pignoramento
dell’immobile, risp. dopo l’annotazione della restrizione della facoltà di
disporre, senza il consenso dell’ufficio vengono posticipati relativamente a
tutti i creditori, compresi quelli pignoranti non garantiti da pegno (cfr. art.
34 cpv. 2, 2. periodo e 53 cpv. 3 RFF, nonché art. 102 RFF; Charles Jaques, Le “rang” des créances dans
l’exécution forcée, le cas des subordinations de créance (postpositions), tesi
Losanna 1999, n. 224-226), mentre l’imposta sull’utile immobiliare, senza base
legale esplicita e in deroga al principio dell’uguaglianza tra tutti i
creditori, compresi quelli titolari di crediti di diritto pubblico (cfr. DTF
120 III 23 s.; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 87 ad art. 1-37; n. 24-29 ad
art. 44), che informa il diritto esecutivo federale svizzero, dovrebbe invece
essere privilegiata e pagata con il provento lordo della realizzazione prima
del riparto agli altri creditori (apparentemente in questo senso: Marc Bernheim/Philipp Känzig, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 13 ad art.
157; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 96-100 ad art. 135; n. 32 ad
art. 144; Louis Dallèves, nota alla
DTF 122 III 246, in SZW 2000, 44 s. ad r19). Nella STF
28 febbraio 2003 [7B.265/2002] già citata (cfr. supra cons. 2), il Tribunale
federale, pur citando questa tesi, ha nondimeno confermato la propria
giurisprudenza, pur senza prendere posizione sugli argomenti sollevati.
-
La
ricorrente pretende inoltre che il diritto di tassare dell’autorità fiscale è
perento, i pubblici incanti avendolo epurato, come tutti gli altri aggravi
ipotecari. Invero, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di
sapere se gli oneri pubblici garantiti da ipoteca legale (art. 836 CC) non
insinuati o non tempestivamente insinuati sono o no perenti, questione di
competenza del giudice del merito e non delle autorità di esecuzione forzata
(cfr. DTF 101 III 39, cons. 4; CEF 9 maggio 2003 [15.03.63/64], cons. 3.4). In
ogni caso, pur volendo rispondere affermativamente a tale quesito, è giocoforza
constatare come la situazione alla base della decisione federale diverga da
quella in esame. Contrariamente a quanto avviene per gli oneri sorti prima del
pignoramento o (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare)
dell’annotazione della restrizione della facoltà di disporre, che i titolari
vengono diffidati nel bando d’incanto d’insinuare, con la comminatoria che,
scaduto il termine d’insinuazione, “essi potranno partecipare alla somma
ricavata dalla realizzazione soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti
nel registro fondiario” (cfr. art. 138 cpv. 2 lett. 3 e 156 cpv. 1 LEF),
nessuna diffida né pubblicazione viene fatta dopo l’aggiudicazione, che
permetta al fisco cantonale di annunciare i crediti d’imposta sull’utile
immobiliare, crediti che sorgono e possono essere quantificati solo al momento
dell’aggiudicazione. Non si può quindi ragionevolmente mettere a carico del
fisco l’obbligo di tenersi quotidianamente aggiornato sulle vendite all’asta e
di annunciare tempestivamente l’importo da pagare a titolo d’imposta sull’utile
immobiliare, anche perché il riparto deve essere eseguito d’ufficio appena il
trapasso di proprietà iscritto a registro fondiario. Spetta invece all’Ufficio
di esecuzione comunicare indilatamente all’autorità fiscale l’esito dell’asta
per consentirle di procedere alla tassazione e di notificare quest’ultima ai
creditori, o con decisione separata oppure – meglio – con lo stato di riparto,
come peraltro indicato ai punti 2.2.1 e 2.2.2 dello studio 22 maggio 2002
denominato “Imposta sull’utile immobiliare (TUI) e esecuzione forzata”,
impropriamente qualificato dalle parti quale circolare di questa Camera. Del
resto, poiché il Tribunale federale impone agli uffici di esecuzione di
assumere l’obbligo spettante all’escusso di provvedere al pagamento
dell’imposta sull’utile immobiliare (cfr. art. 127 cpv. 1 LT), logicamente
occorre dedurre che gli uffici di esecuzione sono pure tenuti a presentare, al
posto dell’escusso, una dichiarazione di imposta completa e veritiera per la
tassazione degli utili immobiliari ai sensi dell’art. 214 cpv. 1 LT.
-
La
ricorrente fonda infine il suo ricorso sul fatto che il conteggio delle spese e
dei costi nonché lo stato di riparto sono passati in giudicato e non possono
più essere modificati. Sennonché secondo il punto n. 7b delle condizioni
d’asta, le spese di amministrazione e di realizzazione andavano computate sul
prezzo di aggiudicazione; orbene, già nel 1996 il Tribunale federale aveva
qualificato l’imposta sull’utile immobiliare quale spesa di realizzazione (cfr.
supra cons. 2). La banca doveva pertanto aspettarsi tale imputazione e
comportarsi, durante l’asta, di conseguenza.
Le va
però dato atto che lo stato di riparto è passato in giudicato senza che la TUI
vi sia indicata. La banca poteva pertanto ritenere in buona fede che dalla
vendita non era risultato alcun utile imponibile. Inoltre, essa non è stata
messa in condizione di poter contestare tempestivamente il conteggio per la
quantificazione dell’ipoteca legale. A prescindere dalla questione – che non
compete a questa Camera risolvere – di sapere se la banca avrebbe avuto la
legittimazione per impugnare siffatta decisione, formalmente diretta contro gli
aggiudicatari e non contro di lei, occorre constatare come il termine di
reclamo di 30 giorni, che non risultava ancora scaduto quando l’ufficio, l’8
gennaio 2003, ha ricevuto lo scritto 5 gennaio 2003 dei coniugi __________ (il
conteggio risulta infatti essere stato intimato il 18 dicembre 2002, con il
rilievo che non vi sono ferie in ambito fiscale, cfr. art. 192 LT), lo era
invece quando la banca ha ricevuto la decisione 4 febbraio 2003 dell’UEF di
Bellinzona che la invitava a versare l’importo TUI richiesto (ritenuto che i
coniugi __________ hanno ricevuto la decisione fiscale al più tardi il 4
gennaio 2003 e la decisione 4 febbraio 2003 è pervenuta alla banca il più
presto il 5 febbraio 2003).
- Anche
se l’azione in restituzione dell’indebito arricchimento è un istituto generale
del diritto che esiste nel diritto amministrativo anche in assenza di norma
esplicita (cfr. DTF 78 I 89), l’UEF di Bellinzona avrebbe potuto chiedere la
restituzione dell’importo versato alla ricorrente nella misura necessaria al pagamento
della TUI soltanto dopo aver revocato lo stato di riparto, qualora ne fossero
date le condizioni – restrittive –, ossia dopo ponderazione dell’interesse
della banca al mantenimento della decisione e quello pubblico all’esatta concretizzazione
del diritto oggettivo (cfr. Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 1.5.3, p. 148 s.);
l’Ufficio avrebbe anche dovuto determinare se la ricorrente fosse tuttora
arricchita (cfr. art. 64 CO per analogia). In concreto, l’Ufficio non ha seguito
questa procedura. Comunque non appaiono dati gli estremi per la revoca dello
stato di riparto. Infatti, l’errore dell’UEF di Bellinzona non è un semplice
errore di trascrizione o di calcolo né una mera inavvertenza che la banca
avrebbe potuto facilmente scoprire (in ciò, il caso in esame si distingue da
quello sottoposto all’autorità di vigilanza bernese in BlSchK 1980, 117; cfr.
pure Bernheim/ Känzig, op. cit., n. 14 ad art. 157).
D’altronde, la ricorrente potrebbe – questione che però esula dalla competenza
di questa Camera – opporre in compensazione ad un eventuale credito dello Stato
in restituzione dell’indebito arricchimento un credito di risarcimento ex art.
5 LEF del possibile danno subito per il fatto che non gli è stata consentita la
facoltà di contestare la pretesa fiscale.
Si
giustifica di conseguenza di annullare la decisione impugnata e di lasciare il
credito vantato dall’autorità fiscale a carico dello Stato.
-
Occorre
tuttavia subito precisare che la colpa dell’UEF di Bellinzona è lieve e non dà
titolo a regresso ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LEF. Infatti, è solo dall’entrata
in vigore dell’abrogazione dell’art. 139 cpv. 2 LEF (resasi necessaria per
mettere il diritto ticinese in consonanza con l’art. 12 LAID, cfr. Messaggio
del CdS n. 5016 del 27 giugno 2000, ad art. 139, che rinvia ad Pedroli, op. cit., RDAT 1999 I 518 s.
ad 2.7), ossia dal 1° gennaio 2001, che la TUI deve essere
prelevata anche in casi di vendita all’asta. Il legislatore cantonale non ha
però pensato a regolare le questioni procedurali e lo studio 22 maggio 2002
citato sopra al cons. 5 è successivo allo stato di riparto del 21 agosto 2001.
Sul tema non esistono nemmeno circolari dell’autorità fiscale. L’errore
dell’UEF di Bellinzona è pertanto del tutto comprensibile e scusabile. Per
evitare il ripetersi di siffatti problemi, questa Camera emanerà prossimamente
una circolare sul trattamento della TUI e dell’IVA nei procedimenti esecutivi.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 5, 17, 138, 156, 157 LEF, 49 RFF, 127, 139 cpv. 2, 214 LT, 64 CO, art.
61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il
ricorso 28 marzo 2003 di __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento 4 febbraio/18 marzo 2003 dell’UEF di Bellinzona è
annullato.
1.2. L’importo
di fr. 8'696,75 richiesto dall’Ufficio circondariale di tassazione di
Bellinzona a titolo d’imposta sull’utile immobiliare derivante dal
trasferimento di proprietà 19 luglio 2001 del mappale n. __________ RFD di
__________ verrà pagata dall’UEF di Bellinzona mediante addebito del conto
generale dell’ufficio.
-
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
-
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – __________
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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