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Numero d'incarto:
15.2003.51
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.51
Lugano
6 giugno 2003
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 febbraio 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, e meglio contro il provvedimento 4 febbraio 2003 con cui la
ricorrente è stata invitata a versare sul conto dell’Ufficio la somma di fr.
113'460,10 nell’ambito del fallimento di
viste le
osservazioni 7 marzo 2003 dell’UEF di Mendrisio;
considerate
irricevibili le osservazioni 28 febbraio e 10 marzo 2003 __________, curatore
della fallita fino al fallimento, in quanto non è parte né ha compiti
istituzionali nella procedura fallimentare in esame e nemmeno vanta interessi
personali sull’importo litigioso;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con
“contratto di credito” 2 febbraio 1998, la ricorrente ha concesso alla fallita
un mutuo ipotecario di fr. 281'000.-- garantito da tre cartelle ipotecarie
gravanti il fondo n. __________ RFD di __________ e da una “cessione a favore
della banca di ogni credito, con particolare riferimento ai canoni di
locazione, derivanti dalla part. 2003 di Mendrisio” (cfr. doc. C);
che la
fallita ha poi dichiarato di “cedere irrevocabilmente al __________ […] i suoi
crediti presenti e futuri, derivanti da ogni contratto di locazione, e più
generalmente da ogni reddito, relativi allo stabile sito a __________, part.
No. __________” a garanzia di “tutti i diritti attuali o futuri, qualunque sia
il loro motivo giuridico, della banca verso ____________” (doc. D, n. 1 e 2);
che i
canoni spettanti alla fallita sono stati versati sul conto corrente n.
__________ aperto presso la ricorrente;
che con
lettera 23 dicembre 2002 la ricorrente ha disdetto il mutuo ipotecario per il
30 giugno 2003 (cfr. doc. E);
che il 12
dicembre 2002 è stato pronunciato il fallimento di __________ (doc. F);
che il 20
dicembre 2002, l’UEF di Mendrisio ha ordinato alla ricorrente segnatamente di
bloccare il suddetto conto corrente;
che il 13
gennaio 2003, la ricorrente ha annunciato all’Ufficio l’esistenza sul conto di
un saldo positivo di fr. 113'460,10 (valuta 7 gennaio 2003) e invocato la
compensazione con il credito di fr. 281'000.--, oltre interessi al 5,25% dal 1.
ottobre 2002, risultante dal “contratto di credito” (cfr. doc. H);
che con
la decisione impugnata, l’Ufficio ha contestato il diritto di compensazione,
richiamandosi all’art. 199 LEF per il motivo che la banca non ha promosso esecuzione
in via di realizzazione del pegno immobiliare;
che la
ricorrente ritiene l’art. 199 LEF ininfluente, in quanto l’importo litigioso
non fa comunque parte della massa fallimentare, visto che è stato ceduto alla
banca;
che
quest’ultima ripropone l’eccezione di compensazione e subordinatamente invoca
la compensazione tra il credito di mutuo e quello della fallita risultante dal
rapporto di conto corrente;
che
secondo giurisprudenza e dottrina, la cessione dei crediti del fallito sorti
prima dell’apertura del fallimento è opponibile alla massa fallimentare (cfr. DTF
111 III 75; 113 II 168, cons. 2e; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n.
44 ad art. 197 e n. 18 ad art. 198);
che la
cessione di crediti futuri è valida se questi sono determinabili al momento in
cui sorgono, il contratto dovendo indicare gli elementi necessari a tale
specificazione (cfr. DTF 113 II 163 s.);
che in
casu il contratto di cessione (doc. D) adempie tale condizione, siccome la
cessione è ben determinata e limitata ai redditi da locazione relativi alla
part. 2003 di Mendrisio;
che i
crediti da locazione all’origine dei bonifici effettuati sul conto corrente
della fallita sono però da ritenere estinti, proprio perché sono stati pagati;
che
pertanto ogni compensazione è a questo titolo esclusa;
che
tuttavia il conto corrente risulta intestato alla fallita;
che il
relativo credito fa quindi parte della massa attiva;
che
siccome il credito della banca contro la fallita in restituzione del mutuo e in
pagamento degli interessi contrattuali è sorto prima del fallimento, esso può
essere opposto in compensazione con il credito in conto corrente della massa
(cfr. art. 213 cpv. 1 e [a contrario] 2 LEF), anche se il credito della banca
non è ancora esigibile – la disdetta è stata data per il 30 giugno 2003 e
l’art. 208 cpv. 1 LEF non si applica ai crediti garantiti da pegno –, in
conformità dell’art. 123 cpv. 1 CO (cfr. DTF 107 III 27 ss., cons. 3b-c;
Wolfgang Peter, Basler Kommentar
zum OR, Basilea/ Francoforte sul Meno 1996, vol. I, n. 6 ad art. 123; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 44 ad § 40; C. Stäubli/J.-C. Dubacher, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 14 ad art. 213; Henri-Robert Schüpbach, Compensation et exécution forcée, in
Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 143 s.
ad 2a, e p. 154; Ingeborg Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a.ed., Berna 2000, n.
77.25; Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 213);
che la
compensazione invocata dalla banca appare quindi ammissibile a concorrenza del
saldo del conto corrente al momento dell’apertura del fallimento (secondo la
ricorrente fr. 113'541,50, cfr. doc. H), a condizione che il suo credito contro
la fallita sia almeno dello stesso importo;
che l’UEF
di Mendrisio, in qualità di amministrazione fallimentare, deve considerare che
la pretesa insinuata dalla banca è pari alla differenza tra fr. 284'688,15,
oltre interessi al 5,25% dal 1. ottobre 2002 al 12 dicembre 2002 (data
dell’apertura del fallimento), e il saldo del conto corrente n. __________
dicembre 2002, che ammontava a fr. 112'541,50 (cfr. scritto 4 giugno 2003 di
__________ a questa Camera);
che
l’Ufficio dovrà, come per le altre insinuazioni, esaminare la pretesa della
banca e consultare la fallita (cfr. art. 244 LEF) e decidere sulla sua
ammissione (cfr. art. 245 LEF);
che
qualora dovesse persistere a contestare la compensazione (che nel suo principio
è però da considerare ammissibile), l’Ufficio non potrà iscrivere nella graduatoria
l’intero credito della banca, ma dovrà, da una parte, iscriverlo così come annunciato
(ossia dedotto l’importo compensato) e dall’altra, con il consenso della seconda
assemblea dei creditori (cfr. art. 253 cpv. 2 LEF), far valere il credito in
conto corrente nelle vie ordinarie (esecuzione, azione) (cfr. DTF 56 III 248;
71 III 185, cons. 2; cfr. pure DTF 40 III 265 s.; Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 40 ad art. 213; A. Brunner/M.
A. Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2. ed.,
Berna 2002, p. 67 s.),
riservata la facoltà della banca, qualora fosse soccombente, d’insinuare tardivamente
ex art. 251 LEF l’importo erroneamente compensato;
che la
decisione impugnata, in quanto si fonda sull’art. 199 LEF, è erronea e deve
quindi essere annullata limitatamente agli importi bonificati sul conto
corrente prima dell’apertura del fallimento, fatta salva la facoltà
dell’Ufficio di confermare il suo provvedimento qualora vi fossero altri
fondati motivi per contestare la compensazione (ad es. inesistenza o estinzione
del credito di mutuo vantato dalla banca);
che per
quanto concerne invece gli importi – compresi gli interessi – bonificati sul
conto corrente dopo l’apertura del fallimento, ossia dopo il 12 dicembre 2002,
essi non possono essere compensati con crediti della ricorrente nei confronti
della fallita (cfr. art. 213 cpv. 2 n. 2 LEF);
che i
crediti di locazione sorti dopo l’apertura del fallimento cadono nella massa
(cfr. art. 197 cpv. 2 LEF ed i rif. citati sopra) e vanno riscossi
dall’amministrazione fallimentare;
che il
riparto di siffatti importi (sia già depositati sul conto sia ancora da
incassare dall’Ufficio) interverrà in conformità dello stato di riparto, se del
caso provvisorio (cfr. art. 266 LEF), un’eventuale compensazione con il
dividendo dovuto alla banca essendo ipotizzabile soltanto a quello stadio della
procedura;
che il
ricorso va pertanto parzialmente accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 197, 208, 213 LEF; 123 CO; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il
ricorso 17 febbraio 2003 di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, il provvedimento 4 febbraio 2003 dell’UEF di Mendrisio è annullata
limitatamente al saldo del conto corrente n. __________ in liquidazione presso
__________ il 12 dicembre 2002 alle ore 11:00, ossia fr. 112'541,50.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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