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Numero d'incarto:
15.2003.50
Data decisione, Autorità:
29.04.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.50
Lugano
29 aprile
2003/CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 marzo 2003 di
patrocinata dallo studio legale __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro la notifica del precetto esecutivo n. __________ avvenuta a
domanda della ricorrente avverso
patrocinata dall’avv. __________
viste le
osservazioni 21 marzo di __________ e 24 marzo 2003 dell’UE di Lugano, nonché
la replica 31 marzo 2003 di __________ e la duplica 9 aprile 2003 della
controparte;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la
ricorrente, in sede di replica (p. 1 ad 1), ha ritirato le censure di nullità
della notifica di una copia del precetto esecutivo all’avv. __________ e di
assenza di legittimazione di quest’ultimo a interporre opposizione in nome e
per conto della resistente (punti 2.2 e 2.3 del petitum del ricorso);
che essa
ha invece mantenuto il petitum n. 2.1 chiedente l’accertamento “dell’assenza di
(tempestiva) opposizione da parte di __________ al precetto esecutivo n°
__________ notificatole in data 18 febbraio 2003 presso la propria sede a
__________ ”;
che la
ricorrente non indica esplicitamente qual è il provvedimento impugnato;
che non
risulta dagli atti che l’UE di Lugano si sia formalmente espresso sulla
questione della validità e della tempestività del precetto esecutivo prima
dell’inoltro del ricorso;
che si
evince tuttavia implicitamente dall’apposizione sul precetto esecutivo della
data di notifica del 3 marzo 2003 e dell’avv. Trisconi quale notificando che
l’Ufficio ha considerato valida e tempestiva l’opposizione da esso interposta;
che
l’Ufficio ha del resto fatto sue le osservazioni della resistente nelle proprie
osservazioni 24 marzo 2003;
che il
ricorso è pertanto ricevibile e tempestivo su questo punto;
che il 28
gennaio 2003, su domanda della ricorrente a valere quale convalida del
sequestro n. __________, l’UE di Lugano ha notificato il PE n. __________ alla
resistente, per rogatoria, alla sua sede di __________, indicando il termine di
opposizione in 10 giorni;
che il
precetto esecutivo è stato consegnato il 18 febbraio 2003 in mano della
segretaria __________, presso la ditta __________ a , in qualità di
“ ” (cfr. doc. D allegato al ricorso);
che
successivamente il precetto è stato spedito alla succursale di __________ e
trasmesso all’avv. __________ per il tramite di __________ (cfr. osservazioni
21 marzo 2003 ad 9, non contestate su questo punto dalla ricorrente in sede di
replica);
che
l’avv. __________ si è poi presentato il lunedì 3 marzo 2003 all’UE di Lugano
con l’originale del precetto esecutivo (doc. 1 prodotto con le osservazioni),
sul quale è stata indicata la data di notifica del 3 marzo 2003 nonché
l’opposizione interposta dal legale per conto della cliente (secondo procura
rilasciata il 28 febbraio 2003, cfr. doc. 7 allegato con le osservazioni);
che tra
l’intimazione nelle __________, avvenuta il 18 febbraio 2003, e l’opposizione,
dichiarata il 3 marzo 2003, sono trascorsi 13 giorni (il giorno
dell’intimazione non va computato, cfr. art. 31 cpv. 1 LEF);
che il
termine di opposizione di 10 giorni impartito alla resistente nel precetto
esecutivo è pertanto stato disatteso;
che
tuttavia, ex art. 33 cpv. 2 LEF, un
termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata
nel procedimento, se abita all'estero o se deve essere avvisata mediante
pubblicazione;
che il domicilio all’estero giustifica già per sé un termine più
lungo (cfr. Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 20 i.f. ad art. 33);
che un
atto di per sé tardivo va considerato come tempestivo se è stato presentato dal
debitore entro il termine che gli sarebbe dovuto essere impartito sin
dall'inizio (cfr. DTF 106 III 4, cons. 2; Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco
1998, vol. I, n. 7 ad art. 33);
che ciò
vale in particolare per il termine d’opposizione troppo breve fissato dall'inizio
senza tenere conto delle circostanze (cfr. DTF 47 III 196 s.; Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 33);
che nel
caso di specie, tenuto conto del tempo intercorso per la notifica del precetto
esecutivo (20 giorni, tra il 29 gennaio 2003 – data di spedizione del
formulario di notificazione standard previsto dall’art. 5 cpv. 4 della
Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 – e il 18 febbraio 2003 – data di
consegna a __________), si può ritenere che l’UE di Lugano avrebbe dovuto
d’ufficio fissare un termine d’opposizione di 20 giorni, seppur senza
considerare il tempo necessario all’escusso per informarsi da un avvocato o
un’autorità svizzera su come procedere;
che
conformemente alla giurisprudenza federale richiamata l’opposizione interposta
il 3 marzo 2003, ossia 13 giorni dopo l’intimazione del precetto esecutivo a
__________, è quindi tempestiva;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 33, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 7 marzo 2003 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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