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Numero d'incarto:
15.2003.179
Data decisione, Autorità:
18.12.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.179
Lugano
18 dicembre
2003
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 ottobre 2003 dello
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
rappr. dal Dipartimento finanze e economia Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Riviera, e meglio contro il rifiuto di proseguire l'esecuzione n.
207'523 promossa dal ricorrente contro
PI 0
viste le
osservazioni 3 novembre 2003 dell'UEF di Riviera;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con
precetto esecutivo del 2 luglio 2001, l'Ufficio esazione e condoni (in seguito:
UEC) ha chiesto il pagamento dell'importo di fr. 80.--, oltre le spese
esecutive, a saldo della multa di circolazione n. 1158, dell'importo di fr.
330.--, emessa nei confronti dell'escusso il 19 gennaio 2001, per la quale egli
aveva già versato il 5 dicembre 2001 una cauzione di fr. 250.--;
che
l'escusso ha interposto opposizione;
che il 12
febbraio 2002, l'UEC ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione;
che il 25
febbraio 2002, l'escusso ha pagato all'Ufficio la somma di fr. 97.-- a saldo
dell'esecuzione;
che il 27
febbraio 2002, constatata l'assenza delle parti all'udienza del giorno
precedente, il Giudice di pace del circolo di Riviera ha rigettato
l'opposizione in via definitiva, ponendo a carico dell'escusso la tassa di
giustizia di fr. 40.-- e un'indennità di fr. 20.-- da pagare alla controparte;
che il 28
febbraio 2002, l'UEC ha chiesto la continuazione dell'esecuzione per l'importo
di fr. 60.--, pari alle spese giudiziarie;
che il 2
ottobre 2003, l'UEF di Riviera ha respinto tale domanda, ritenendo estinta
l'esecuzione con il pagamento del 25 febbraio 2002;
che l'UEC
ricorre contro siffatto provvedimento, in quanto rimangono scoperte le spese e
indennità della procedura di rigetto dell'opposizione;
che
secondo la giurisprudenza e la dottrina, le spese della procedura di rigetto
dell'opposizione, sia la tassa di giustizia che le indennità (cfr. art. 48 s.,
risp. 62 cpv. 1 OTLEF), sono spese d'esecuzione ai sensi dell'art. 68 LEF (cfr.
ad es. DTF 123 III 272; 119 III 65; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbe–treibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 20 ad § 19;
Daniel Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 76 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 71 ad art. 84);
che tali
spese vanno prelevate sui pagamenti dell'escusso ex art. 12 LEF oppure dettrate
dal ricavo della realizzazione (art. 144 cpv. 3 LEF) e non possono essere
oggetto di un'esecuzione separata, a meno di essere state iscritte in un
attestato di carenza di beni (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 76 ad art. 84);
che
qualora l'escusso abbia pagato l'importo posto in esecuzione dopo l'inoltro
dell'istanza di rigetto dell'opposizione, il giudice deve comunque accogliere
l'istanza a concorrenza della tassa di giustizia e delle indennità (cfr. Staehelin, op. cit., n. 72 ad art. 84,
con rif.);
che nel
caso di specie l'esecuzione doveva pertanto essere proseguita per la tassa di
giustizia e le indennità decise dal giudice di pace;
che
l'escusso, che comunque non si è opposto alla continuazione dell'esecuzione,
non potrebbe evidentemente ora prevalersi della ricevuta rilasciata
dall'Ufficio per il pagamento effettuato il 25 febbraio 2002 "a
saldo" dell'esecuzione, perché egli, quando ha pagato, non poteva in buona
fede ignorare l'inoltro, il 12 febbraio 2002, dell'istanza di rigetto, e
comunque si sarebbe dovuto aspettare la possibilità di tale inoltro sin dal
momento in cui ha interposto opposizione;
che il
pagamento del credito in mano all'Ufficio un giorno prima dell'udienza di
discussione dell'istanza di rigetto non ha permesso all'UEC d'informarne il
giudice di pace;
che
comunque spettava anzitutto all'escusso farglielo presente all'udienza;
che del
resto, la decisione giudiziaria sulla questione delle spese della procedura di
rigetto è cresciuta in giudicato e non può essere riesaminata in questa sede;
che il
ricorso va pertanto accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 68, 84, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il
ricorso 7 ottobre 2003 dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, la decisione 2 ottobre 2003 dell'Ufficio di esecuzione e
fallimenti del Distretto di Riviera, è annullata.
1.2. È
ordinata all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera la
continuazione dell'esecuzione n. 207'523, limitatamente all'importo di fr.
60.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;
– PI
0, __________
Comunicazione
all’UEF del Distretto di Riviera per il tramite dell'UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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