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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.17
Data decisione, Autorità:
23.04.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.17
Lugano
23 aprile
2003
/B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 gennaio 2003 di
patr. da: avv. __________
Contro
__________ chiedente l'annullamento della notifica del
PE emesso nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
rappr. da: __________
viste le osservazioni: - 23 gennaio 2003 della
__________ - 30 gennaio 2003 __________
completata l'istruttoria;
ritenuto
In fatto: A. Con PE
n.__________ del 12 aprile 2002 la __________ ha escusso __________ per
l'incasso di fr. 2'480.-- oltre interessi, indicando quale titolo di credito:
"Contratto di locazione del 20.03.01 per l'appartamento di 3 locali (no.
11) in via __________, __________; arretrati d'affitto dal primo febbraio al 31
marzo 02 a fr. 1'240.-- mensili."
B. Sull'esemplare
del PE destinato alla creditrice appare all'indicazione "notifica" la
data di consegna dell'atto "3.5.02", mentre nel luogo in cui deve
essere indicata la persona a cui l'atto è stato notificato, è stato apposto un
asterisco ed una freccia che riportano al nome e all'indirizzo della
debitrice, i quali sono stati circondati con un tratto di penna, mentre
sull'indirizzo "Via __________, __________ " è stato apposto un
tratto di penna ondulato. Dal PE risulta che non è stata interposta
opposizione.
C. Con
ricorso 13 gennaio 2003 __________ si è aggravata contro l'emissione
dell'avviso di pignoramento, avvenuta il 21 novembre 2002, sostenendo di non
avere mai ricevuto il PE n. __________. Questo sarebbe stato erroneamente
notificato a suo marito, dal quale vive separata. La ricorrente ha asserito che
il 2 maggio 2002, giorno in cui suo marito ha ritirato il PE, non si trovava a
__________ In quel periodo, ossia dal 1° marzo al 16 giugno 2002, alloggiava presso
__________ a __________
D. Con
le sue osservazioni la creditrice ha rilevato che secondo la dichiarazione
dell'Ufficio controllo abitanti __________ risulta essere stata domiciliata a
__________ in via __________ fino al 15 settembre 2002. Il PE in oggetto è
stato regolarmente notificato il 3 maggio 2002 a __________ a suo marito, che
non ha obiettato nulla, per cui è stato chiesto il proseguimento
dell'esecuzione. Secondo la precettante è irrilevante che l'escussa sostenga di
essere venuta a conoscenza della procedura esecutiva solo il giorno in cui le è
stato notificato l'avviso di pignoramento. Inoltre il ricorso presentato solo
il 13 gennaio 2003 è tardivo.
E. Delle
osservazioni dell'UE di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
F. Interrogata
formalmente __________ ha asserito di essere stata autorizzata dal Segretario
assessore della Pretura di Lugano, Sezione 6, già dal 27 marzo 2001 a vivere
separata da suo marito e ha ribadito che al momento della notifica del PE in
oggetto, ossia il 3 maggio 2002, abitava in via __________ a __________ presso
__________, dove ha soggiornato dal 1° marzo al 16 giugno 2002. Essa ha
dichiarato di non avere ricevuto il menzionato PE e che il credito fatto valere
dalla __________ si riferisce al mancato pagamento della pigione per i mesi di
febbraio e marzo 2002, debito inesistente, che avrebbe senz'altro provocato
l'interposizione dell'opposizione da parte sua.
G. Durante
l'audizione __________ ha dichiarato di non avere ricevuto il PE in oggetto e di
non averlo mai visto. È già stato escusso e normalmente ritira i PE alla
__________. Se il debito è già stato pagato interpone opposizione, in caso
contrario non la interpone. Il 3 maggio 2002 __________ abitava con lui, poichè
nonostante fossero separati dal 2000, dal 1. marzo al 30 settembre 2002 la
ricorrente aveva il suo domicilio a __________.
H. Durante
la sua deposizione testimoniale l'agente di polizia __________ ha dichiarato
che di solito consegna il PE alla persona interessata e per evitare errori di
trascrizione del nome del debitore o della debitrice appone una freccia e un
cerchio attorno al nome. Nel caso in questione il PE in esame è stato
consegnato a __________. Se notifica il PE ad una persona della famiglia indica
di chi si tratta e che lo riceve per il debitore. Dopo una comunicazione
ricevuta dall'Ufficio esecuzione ha smesso di notificare con freccia e
accerchiamento dell'indirizzo del debitore e trascrive il nome di chi riceve
l'atto. Il teste ha poi affermato di avere notificato altri PE a __________.
Nel caso concreto ha affermato di avere tracciato una freccia e circondato il
nome della debitrice a cui il PE è stato consegnato, per cui la consegna
dovrebbe essere avvenuta __________. Egli ha poi asserito di essere entrato in casa
più volte per la notifica di altri PE, ma che non ricorda le modalità esatte
della consegna del PE in oggetto.
Considerato
In diritto: 1. La
nullità di atti esecutivi va rilevata d'ufficio in ogni stadio della procedura
anche in assenza di qualsivoglia ricorso o segnalazione (art. 22 cpv. 1, 2.
periodo LEF; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 15 ad art. 22; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 12 e 34 ad art. 22).
a) Secondo
l'art. 46 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio.
Ex art.
64 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel
luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la
notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei
suoi impiegati. Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto
esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo
trasmetta al debitore. Il funzionario di polizia ha il compito di notificare
l'atto esecutivo al debitore, il precetto esecutivo secondo le disposizioni
dell'art. 72 LEF. Nulla è la notifica non corretta di un precetto esecutivo, di
cui il debitore non ha avuto conoscenza (Paul Angst, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. n. 21 e 23 ad art. 64).
b) Secondo
l'art. 72 LEF la notificazione è fatta dall'ufficiale, da un impiegato
dell'ufficio o per __________. All'atto della consegna colui che procede alla
notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in quale giorno e a chi
questa sia stata fatta.
Il
funzionario che procede alla notifica deve apporre su tutte e due gli esemplari
del PE un'attestazione della notifica, la quale deve indicare quando e a chi è
stata effettuata. L'attestazione di notifica ha soprattutto la funzione di
prova. In caso di impugnazione deve in prima linea l'ufficio di esecuzione
fornire la prova per la corretta notifica dell'atto esecutivo. Quale atto
pubblico nel senso dell'art. 9 CCS l'attestazione, riservata la controprova,
costituisce prova piena per il suo contenuto. La controprova non è legata a
nessuna forma particolare, essa vale come riuscita, allorquando fa nascere
fondati dubbi in merito alla correttezza del contenuto ivi attestato (Karl
Wüthrich/Peter Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 13 e 14 ad art. 72).
c) Dalla
decisione 22 marzo 2001 del Segretario assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 6, prodotta agli atti, si evince che i coniugi __________ sono stati
autorizzati a vivere separati con effetto da inizio dicembre 2000. Con
certificato di dimora 12 marzo 2003 il Comune di __________ ha attestato che
__________ dal 1° marzo 2002 al 15 settembre 2002 era dimorante a __________
per cui a prescindere dalla questione di sapere se la ricorrente vivesse
effettivamente ancora con il marito a __________, non essendosi essa annunciata
partente presso il Controllo abitanti di questo comune, ex art. 46 LEF, per il
periodo dal 1. marzo 2002 al 15 settembre 2002 doveva venire escussa al suo
domicilio presso l'abitazione in via __________ a __________.
Nel caso
di specie l'attestazione di notifica del PE in esame è avvenuta in modo
anomalo, visto che il funzionario di polizia __________, incaricato della
consegna, non ha iscritto il nome della persona a cui ha notificato il PE nel
luogo prefissato, ma con l'apposizione di un asterisco e di una freccia ha
indicato il nome e l'indirizzo della debitrice, tracciandone poi attorno un cerchio.
Dall'esame
del PE risulta inoltre che sull'indirizzo "via __________, __________
" è stato apposto un tratto di penna ondulato che appare come una
cancellazione.
Con la
sua dichiarazione testimoniale il funzionario di polizia __________ ha poi dapprima
dichiarato di avere notificato il PE in questione a __________.
In
seguito ha affermato che da come ha proceduto alla notifica, questa
"dovrebbe essere avvenuta alla signora __________ " aggiungendo:
"non ricordo tuttavia le modalità esatte della consegna del PE in
oggetto". Orbene queste dichiarazioni contraddittorie inducono a ritenere
che il teste, visto che ha proceduto più volte alla notifica di altri PE alla
ricorrente, non sia più in grado di ricordare con esattezza come sia avvenuta
la consegna del PE in esame, ossia a chi l'abbia effettivamente notificato e in
che luogo, vista l'apparente cancellazione dell'indirizzo che appare sul PE. Il
marito della ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto il PE in questione.
Egli d'altro canto non è stato nemmeno indicato dal funzionario di polizia,
quale persona a cui potrebbe essere stato notificato il PE__________ ha a sua
volta negato categoricamente di avere ricevuto il PE in esame, rilevando che,
trattandosi della richiesta del pagamento delle pigioni per i mesi di febbraio
e marzo 2002 - debito secondo lei inesistente -, avrebbe senz'altro interposto
opposizione. In merito alla corretta notifica del PE n. __________ sussistono
pertanto fondati dubbi, che non permettono di ritenere con certezza che la
consegna sia avvenuta secondo le disposizioni di legge (art. 46, 64 e 72 LEF).
Il
ricorso 13 gennaio 2003 di __________ va quindi accolto e all'UE di __________
ordinato di procedere nuovamente senza indugio alla notifica del PE n.
__________ alla ricorrente, a spese dello Stato.
- Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1
primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 64 e 72 LEF
pronuncia:
- Il ricorso
13 gennaio 2003 __________, __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarata nulla la notifica del precetto esecutivo n. __________
dell'UE di __________
1.2. È ordinata
l'immediata notifica del PE n. __________ dell'UE di __________ a __________
__________, a spese dello Stato.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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