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Numero d'incarto:
15.2003.14
Data decisione, Autorità:
11.03.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.14
Lugano
11 marzo 2003
FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
Segretaria:
Baur -
Martinelli
statuendo sull’istanza
22 gennaio 2003 di
__________ __________ chiedente
la determinazione della remunerazione dell’Amministrazione
fallimentare speciale del fallimento __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
17 maggio 1996 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________ ha
nominato un’amministrazione speciale ex art. 237 cpv. 2 LEF composta di
__________ e __________. Nel contempo è stata pure nominata una delegazione dei
creditori composta di:
B. Con
istanza 22 gennaio 2003 gli amministratori speciali fallimentari hanno chiesto
il riconoscimento della seguente tariffa oraria applicata alle prestazioni
effettuate nel fallimento __________
titolari fr. 130.--
contabile fr. 70.--
segretariato fr. 50.--
- aiuto segretariato fr. 30.--
Gli
amministratori fallimentari speciali hanno inoltre prodotto le note di onorario
per prestazioni riferite alla __________, in quanto la stessa appartiene al
fallito e rientra quindi nella massa fallimentare.
C. La
nota onorario relativa alle prestazioni effettuate nel fallimento __________
dall’11 aprile 1998 al 30 novembre 2002 risulta così composta:
ore
titolari: 326 a fr. 130.-- fr.
42’380.--
ore
contabile: 132,75 a fr. 70.-- fr. 9’292.50
ore
segretariato: 160,5 a fr. 50.-- fr. 8’025.--
ore
aiuto segretariato: 16 a fr. 30.-- fr. 480.--
spese
di cancelleria fr.
3’000.--
totale
onorari e spese fr. 63’177.50
IVA
7,6% fr.
4’801.50
totale fr.
67’979.--
Sono
state inoltre allegate 12 note di onorario relative ad attività svolte a favore
della __________ da parte della __________ dello __________ e dallo Studio
Fiduciario __________ per complessivi fr. 13'050.-- oltre a fr. 964.10 di IVA .
L’amministrazione speciale del fallimento ha giustificato le ore esposte con la
complessità del caso in esame, in particolare per quanto riguarda la stesura
della graduatoria e degli elenchi oneri, nonché l’allestimento dell’inventario
del mobilio e delle installazioni.
D. La
procedura di liquidazione fallimentare è giunta quasi allo stadio conclusivo. I
beni immobiliari sono stati infatti venduti a pubblico incanto il 7 aprile
2000, mentre prossimamente è prevista l’asta pubblica per la vendita dei beni
mobili. La situazione dell’attivo e del passivo può essere così riassunta:
Attivo
Inventario
mobilio __________ fr. 72’196.--
Inventario
mobilio __________ fr. 8’525.--
Situazione
patrimoniale Amm. Fall. al 7.4.2000 fr. 206’456.25
Totale fr.
287’177.25
Passivo
Crediti
garantiti da ipoteca legale fr. 86’571.10
Crediti
garantiti da pegno immobiliare fr. 5’520’719.95
Crediti
in I classe fr.
73’227.90
Crediti
in II classe fr.
615’199.55
Crediti
in III classe fr.
671.90
Crediti
in V classe fr.
4’603’303.85
Totale
fr.
10’899’694.25
I
creditori iscritti in graduatoria sono 81.
Considerando
in diritto: 1. La fissazione della rimunerazione dell’amministrazione
fallimentare speciale ha di regola luogo in via definitiva in sede di deposito
dello stato di riparto: in caso di procedure di durata oltre l’anno si
giustifica la determinazione della rimunerazione riferita ai lavori già svolti,
per consentire di versare gli anticipi sulla rimunerazione. Giusta l’art. 47
cpv.1 OTLEF se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o
giuridiche, la rimunerazione per l’amministrazione ordinaria e speciale del
fallimento è fissata dall’autorità di vigilanza; quest’ultima tiene
segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del
lavoro e del tempo impiegato. Nel caso in esame, essendo in presenza di dati
numerici concreti e di prestazioni già eseguite e verificabili, è data facoltà
all’Autorità di vigilanza di esprimersi in merito alla rimunerazione
dell’amministrazione speciale del fallimento, per l’attività svolta fino al 30
novembre 2002.
- Per
consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons. 2, 108 III 69 e
103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazione speciale dei fallimenti
costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le
prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto
dall’art
1
OTLEF. Tali prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate
su base commerciale o corporativa bensì con emolumenti di diritto
amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III 67)
nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF
103 III 68; CEF 10 gennaio 1989 in re S.B. e 20 aprile 1988 in re R.B. e G.F.
cons. 7a; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in : BlSchK 1971 p.130-132).
-
L’Autorità
cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta
applicazione della OTLEF(DTF 108 III 69). Anche nell’ipotesi che si tratti di
una procedura complessa, è un dato della comune esperienza che non si pongono
in linea di principio solo questioni complicate. Di regola si giustifica di
eseguire un calcolo misto e di non calcolare le prestazioni corrispondenti in
base alle tariffe usuali vigenti per attività della medesima natura, ritenuto
che gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole con le indennità
fissate dalla tariffa per la procedura semplice (DTF 120 III 100 cons.2). Avuto
riguardo allo scopo sociale della OTLEF, la determinazione della rimunerazione
non è vincolata alle tariffe professionali, ad esempio dalla Tariffa della
Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (DTF 120 III
100 cons. 2 e 114 III 45-46). Per la ratio della OTLEF, l’attività di un
avvocato - libero professionista - nell’ambito dell’amministrazione speciale
del fallimento può essere retribuita, in procedure complesse, come nel caso di
patrocinio d’ufficio secondo il diritto cantonale (DTF 120 III 100-101 cons.
3a). Un collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in
termini leggermente inferiori per raffronto all’avvocato. Il collaboratore
accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come pure il
qualificato in altro modo rispetto al non qualificato. Le indicazioni tariffali
dovranno tener conto che un giudice supplente del Tribunale federale ha diritto
ad un’indennità oraria, per otto ore lavorative al giorno, di fr. 140.-- se
libero professionista e di fr. 85.-- negli altri casi (cfr. Art. 2 cpv. 1ter
Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del
Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS
173.122, nella formulazione come alla modifica del 20 maggio 1998 in vigore dal
1° luglio 1998.
Gli amministratori fallimentari non solo possono, ma anzi devono, delegare a
persone ausiliarie di loro fiducia tutti i compiti di agevole esecuzione, che
non richiedono particolari capacità e conoscenze specifiche. Si tratta
segnatamente di mansioni contabili di semplice routine e di lavori di
segretariato. Gli ausiliari sono designati e retribuiti dagli amministratori
fallimentari, che restano i soli responsabili nel rapporto esterno per
eventuali carenze riconducibili all’attività dei loro subalterni. Per la
rimunerazione i valori sono compresi tra fr. 50.--/80.-- per chi svolge
mansioni contabili e tra fr. 30.--/50.-- per lavori di segretariato (cfr.
Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4.e. ad art. 1)
- Avuto
riguardo al carattere sociale della OTLEF e tenuto conto delle peculiarità del
caso in esame, questa Camera con decisione 11 novembre 1998 (inc. 15.98.60) ha
ritenuto applicabili le seguenti tariffe:
__________ fr. 130.--
__________ fr. 130.--
lavori di segretariato fr. 50.--
aiuto segretariato fr. 30.--
contabile fr. 70.--
Sarebbe
opportuno de lege ferenda modificare la OTLEF nel senso di prevedere
l’applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione
fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far
capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall’assemblea dei
creditori. Infatti non vi è motivo, dal profilo della politica del diritto, di
imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - purché ciò avvenga a
maggioranza qualificata (ad esempio dei 4/5 dei creditori che rappresentano i
4/5 del capitale entrante in linea di conto) ed in piena autonomia - di far
capo all’amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero
professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello
Stato). Questa Camera non può comunque prescindere dall’applicazione della
vigente OTLEF quale tariffa sociale e non può quindi seguire la prassi indicata
dall’amministrazione speciale fallimentare.
- Dall’inizio
della propria attività sino al 30 novembre 2002 l’amministrazione fallimentare
speciale ha dedicato alla pratica le seguenti ore di lavoro:
__________ 316 ore,
__________ 10 ore,
contabile 132 ore e 45 minuti,
segretariato 160 ore e 30 minuti,
aiuto segretariato 16 ore.
Orbene,
avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, le ore esposte appaiono
adeguate, considerando che il fallito risulta proprietario di 6 immobili la cui
amministrazione ha richiesto un impegno particolare, derivante dall’attività
degli esercizi pubblici ivi ubicati. Anche se va rilevato che il rapporto
costi/benefici pone qualche interrogativo, considerato che soltanto i creditori
garantiti da pegno immobiliare potranno essere soddisfatti parzialmente, mentre
per gli altri creditori non è previsto alcun dividendo. Ora, prescindendo da
un’analisi capillare delle singole prestazioni, il tempo impiegato dall’11
aprile 1998 al 30 novembre 2002, corrispondendo a circa 4 mesi di lavoro a
tempo pieno, è da considerare adeguato alle circostanze. Di conseguenza questa
Camera non ritiene di dovere operare una decurtazione delle ore esposte
dall’amministrazione fallimentare speciale.
-
L’amministrazione
fallimentare speciale pretende il riconoscimento dei costi relativi alla
gestione della __________, in quanto azionista unico della stessa risulta
essere il fallito __________. La __________ risulta proprietaria della part.
__________ __________ di __________, adiacente alla particella su cui sorge
l’esercizio pubblico __________ di proprietà del fallito. Alla luce di tali
circostanze ed analizzando il rapporto costi/benefici, questa Autorità di
vigilanza con decisione 11 novembre 1998 (inc. 15.98.60) ha già stabilito che i
costi di gestione relativi alla società __________ devono essere accollati alla
procedura di liquidazione fallimentare a carico di __________. Da ultimo va
rilevato che la part. __________ di __________ è stata aggiudicata a pubblico
incanto in data 24 maggio 2002 per l’importo di fr. 400'000.--
-
Per
quanto attiene l’IVA, occorre rilevare che, giusta l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli
UEF non sono assoggettati all’imposta per le prestazioni effettuate
nell’esercizio della loro sovranità (BlSchK 2001, p. 28). Le tasse e gli
anticipi spese da essi riscossi in virtù della OTLEF non costituiscono pertanto
una controprestazione imponibile. Lo stesso principio vale quando
l’effettuazione di tali prestazioni viene affidata a terze persone, purché
queste eseguano la prestazione nell’ambito dell’espletamento di una funzione
pubblica, sottostiano alla vigilanza dell’autorità e abbiano potere decisionale
giusta la LEF. Sono considerate terze persone gli organi straordinari, segnatamente
l’amministrazione speciale del fallimento, l’assemblea dei creditori, la
delegazione dei creditori, il commissario e il liquidatore. Conformemente a
quanto precede un atto sovrano è dato unicamente quando il medesimo viene
effettuato in applicazione della LEF e le relative spese vengono riscosse in
base alla OTLEF. Nel caso di specie le prestazioni effettuate
dall’amministrazione fallimentare speciale non sono di conseguenza imponibili.
Pertanto dalle notule in oggetto devono essere stralciati gli importi relativi
all’IVA, in quanto non dovuti.
Non si prelevano spese.
Richiamati gli art. 237
cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss., 49a OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza 22 gennaio 2003 __________ e __________, __________, é
parzialmente accolta.
2.1. La
rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale è determinata secondo
i seguenti parametri di retribuzione oraria:
__________ fr. 130.--
__________ fr. 130.--
contabile fr. 70.--
lavori di segretariato fr. 50.--
aiuto segretariato fr. 30.--
2.2. La
rimunerazione dell’amministrazione speciale del fallimento __________,
__________, per il periodo dall’11 aprile 1998 al 30 novembre 2002 è
determinata come segue:
__________ (316 h x fr. 130.--)= fr. 41’080.--
__________ (10 h x fr. 130.--)= fr. 1’300.--
contabile (113,75 h x fr. 70.--)= fr. 9’292.50.--
lavori di segretariato (160,5 h x fr. 50.--)= fr. 8’025.--
Totale:
fr. 63’177.50
2.3.Vengono riconosciuti i costi
sostenuti dall’amministrazione
speciale
del fallimento per la __________, __________ fino al 30 novembre 2002
ammontanti a fr. 13’050.--.
2.4.Non viene riconosciuto alcun importo
relativo all’ IVA.
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente: La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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