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Numero d'incarto:
15.2003.11
Data decisione, Autorità:
06.02.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.11
Lugano
6 febbraio
2003
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2002 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nelle diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti da
rappr. da __________
rappr da __________
viste le osservazioni 22 gennaio 2003 dell’UEF di
Locarno
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri
crediti.
B. In
data 4 dicembre 2002 l’UEF di Locarno notificava alle parti il seguente
calcolo del minimo di esistenza:
Minimo di
esistenza
Introito
debitore fr. 3’580.--
minimo
base fr. 1'100.--
alimenti fr.
500.--
locazione
fr. 1’327.--
Totale fr.
2’927.--
Eccedenza
pignorabile = fr. 653.--
C.
Con scritto 10 dicembre 2002 __________
chiede all’UEF di Locarno la sospensione del pignoramento per la durata di tre
mesi, allo scopo di consentirgli di pagare il viaggio per recarsi a __________
per visitare la figlia, che egli asserisce di non vedere da 5 anni.
D.
Con decisione 12 dicembre 2002 l’UEF di
Locarno dichiara di non poter aderire alla richiesta dell’escusso.
E. Con
ricorso 13 dicembre 2002 __________ si aggrava contro tale decisione ribadendo
quanto già espresso nel suo scritto 10 dicembre 2002.
D. Con
osservazioni 22 gennaio 2003 l’UEF di Locarno conferma la correttezza del
proprio operato, rilevando che da informazioni assunte presso la cancelleria
comunale risulterebbe che la figlia dell’escusso sarebbe partita da __________
il 1° novembre 2001 e non nel 1997, come asserito dal ricorrente.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112
III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
- L’escusso pretende che nel calcolo del minimo vitale vengano
inserite le spese di viaggio per recarsi a __________ a visitare la figlia, che
egli asserisce di non vedere da 5 anni.
Orbene,
siffatto importo non può essere calcolato nel minimo di esistenza dell’escusso,
in quanto spese di questo genere non rientrano in quelle riconosciute in base
agli attuali principi dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo.
- Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli,Il
pignoramento di redditi nella pratica ticinese ex art. 93 LEF,Agno 2002, p. 40,
n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso
(CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;
CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può
però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF
119 III 73; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel caso
in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 1’327.-- per un
appartamento di 3 ½ locali che da lui occupa da solo a __________.
L’appartamento occupato risulta quindi sproporzionato alla sue effettive esigenze
Di conseguenza l’importo riconosciuto a titolo di canone locatizio andrebbe
ridotto a fr. 1'000.--, pari al costo di un appartamento di 2 locali a
__________ o in un Comune viciniore. Tale decurtazione non viene tuttavia
attuata ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22
LPR, ma potrà, se del caso, trovare applicazione nel corso di ulteriori
pignoramenti a carico dell’escusso.
- Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento
delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di
esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20;
120 III 16; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n.125, p. 39).
Nel
caso di specie il ricorrente sostiene di pagare fr. 500.-- mensili a titolo di
alimenti per la figlia __________. Egli produce la sentenza di divorzio, nella
quale viene stabilito il contributo alimentare, ma non produce alcun
giustificativo che dimostri l’effettivo pagamento di tale importo. Orbene,
considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi realmente
corrisposti dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che egli non ha
dimostrato il pagamento dell’importo posto in deduzione, lo stesso andrebbe
stralciato dal calcolo del minimo di esistenza.
Anche in
questo caso giunge in soccorso del debitore la norma di cui all’art. 22 LPR. In
caso di ulteriori pignoramenti dovranno essere tuttavia allegati tutti i
documenti giustificativi comprovanti il pagamento degli alimenti per la figlia
__________, pena lo stralcio di tale voce di spesa nel calcolo del minimo di
esistenza.
- Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle
spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura
memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz -
Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 13 dicembre 2003 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Comunicazione
all’UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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