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Numero d'incarto:
15.2003.105
Data decisione, Autorità:
04.08.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.105
Lugano
4 agosto 2003
EC/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sull’istanza del 2/7 luglio 2003 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4
LEF per interporre opposizione di
nell’ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n.
__________ del 2 aprile/18 giugno 2003 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Locarno, fatto spiccare contro di lui da
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 2 aprile/18 giugno 2003 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 19'161.–
oltre accessori, indicando quale titolo di credito:
“Lavori
eseguiti durante il periodo da dicembre 2001 fino a luglio 2002 per un totale
di fr. 34'161 ./. acconto di fr. 15'000.– come da richiamo di pagamento del
9.3.2003.”
B. Il
PE n. __________ è stato emesso dall’UEF di Locarno il 2 aprile 2003 ed è stato
notificato all’escusso per il tramite della polizia il 18 giugno 2003. Al
precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.
C. Il
2/7 luglio 2003 __________ ha presentato all’Autorità di vigilanza un’istanza
di restituzione del termine per interporre opposizione ex art. 33 cpv. 4 LEF,
argomentando che “da parte mia ho diritto al pagamento di alcuni lavori fatti
ma per ora non sono stati saldati dal signor __________ ”.
In
allegato all’istanza l’escusso ha trasmesso alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello il precetto esecutivo con l’indicazione
“faccio opposizione”.
Considerato
in diritto: 1.
a) Ex art. 69 LEF
ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.
Il
precetto contiene:
-
le
indicazioni della domanda d’esecuzione;
-
l’ingiunzione
di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione
o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
-
l’avvertimento
che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il
diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo
all’ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del
precetto;
-
la
comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione,
l’esecuzione seguirà il suo corso.
b) Ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore
nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione.
Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta
della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.
c) Il PE è atto
esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/ Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 1997, § 12 n. 11 p. 91).
-
Per
l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo
verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o,
entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.
Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.
-
In
virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine
stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità
di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione
dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità
competente l’atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione
del termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità
oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da
colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Francis Nordmann, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e
riferimenti ivi citati).
L’esigenza
della motivazione ed il termine per presentare l’istanza sono chiaramente
indicati anche sul precetto esecutivo (mod. 3, verso, sub spiegazioni ad 3).
-
Secondo
giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una
breve assenza all’estero o una breve malattia (Francis Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33; DTF 112 V 255, 87 IV 147), il sovraccarico di lavoro (DTF
99 II 349 e 87 IV 147), o il cattivo computo del termine (DTF 103 V
157). Sono invece considerati validi motivi un incidente (Francis Nordmann, op. cit.,
n. 11 ad art. 33; DTF 108 V 109), una repentina e grave malattia (DTF
112 V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210),
errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi specifici
– errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II
69, 92 I 73 e 85 II 145).
-
In
concreto il PE n. __________ è stato notificato all’escusso il 18 giugno 2003 e
al più presto il 2 luglio 2003, quando il termine per interporre opposizione
era oramai scaduto, quest’ultimo ha presentato istanza di restituzione del
termine ex art. 33 cpv. 4 LEF, allegando il precetto esecutivo con
l’indicazione “faccio opposizione”.
A
sostegno della propria istanza __________ argomenta in sostanza di non essere
debitore del procedente, ritenuto che egli vanterebbe a sua volta delle pretese
contro quest’ultimo. Egli non indica invece quali sono stati i motivi che gli
avrebbero impedito di interporre tempestiva opposizione.
La
motivazione è presupposto irrinunciabile dell’istanza avuto riguardo al
principio di celerità che informa il diritto esecutivo e per evitare che
l’istituto della restituzione dei termini sia usato a fini dilatori. Inoltre
l’istituto della restituzione ex art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che
esige rigore e che di conseguenza impone un’applicazione restrittiva. Per
questo motivo quindi l’istanza di __________ va dichiarata irricevibile per
carenza della motivazione richiesta all’art. 33 cpv. 4 secondo periodo prima
proposizione LEF.
-
A
__________ va tuttavia segnalato a titolo abbondanziale, che se ritiene di
nulla dovere al procedente, per l’art. 85a LEF egli può domandare in ogni tempo
al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del
debito, della sua eventuale estinzione o della concessione di una dilazione di
pagamento.
-
Visto
l’esito si prescinde per ragioni di economia processuale dalla notifica
dell’istanza alla controparte per le osservazioni.
-
L’istanza
2/7 luglio 2003 di __________, è irricevibile per carente motivazione.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 33 cpv. 4, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 85a LEF; 61 e 62 OTLEF,
pronuncia: 1. L’istanza
2/7 luglio 2003 di __________, di restituzione del termine per interporre
opposizione al PE n. __________ del 2 aprile/18 giugno 2003 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Locarno è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione:
–
__________.
Comunicazione all’UEF di
Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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