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Numero d'incarto:
15.2002.95
Data decisione, Autorità:
29.07.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00095
Lugano
29 luglio
2002
/FC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 giugno 2002 di
contro
__________ nell’ambito delle diverse esecuzioni
promosse nei confronti della ricorrente da
rappr. __________
rappr.
rappr. __________
rappr. __________
rappr. __________
Viste le osservazioni 5 luglio 2002 dell’UEF di
__________.
Ritenuto
in
fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri
crediti.
B. In
data 20 giugno 2002 l’UEF di __________ notificava alle parti il seguente
calcolo del minimo di esistenza:
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1'100.--
locazione
fr. 940.--
cassa
malati fr.
310.--Totale fr. 2'350.--
C. Il reddito mensile della debitrice risulta dalla dichiarazione 29
maggio 2002 della __________ di __________, nonché da verifiche esperite da
questa Camera ed ammonta a circa fr. 2'500.-- mensili.
D. Con ricorso 28 giugno 2002 __________ si aggrava contro tale calcolo
sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbe inserito l’importo mensile di
fr. 100.-- per il mantenimento dei propri gatti, fr. 80.-- per spese
telefoniche, nonché le spese di elettricità .
E.
Con osservazioni 5 luglio 2002 l’UEF di
__________ conferma la correttezza del proprio operato
Considerando
in
diritto: 1. Nel procedere
al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono
tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
Secondo il punto 1.1. della Tabella per il
calcolo dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo ( in
seguito: Tabella) l’importo base mensile per il debitore che vive solo ammonta
a fr. 1'100.--. Tale importo è destinato a coprire le spese per i bisogni
vitali dell’escusso e della sua famiglia quali le spese di sostentamento,
abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature
e dell’arredamento domestico, cultura e spese di elettricità (Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
p.36, n. 114). Nel caso di specie le spese di cui viene chiesto il
riconoscimento, segnatamente le spese per telefono e elettricità, sono già
comprese nell’importo base mensile. Per contro non può essere riconosciuto
alcun supplemento per il mantenimento dei gatti che vivono con la debitrice,
non essendo il mantenimento di animali contemplato nella Tabella.
- Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p.
40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;
CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può
però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF
119 III 73; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel
caso in esame la ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 940.-- per un
appartamento di 3 locali a __________ che l’escussa occupa da sola. Orbene
tale alloggio è dimensionato in modo eccessivo rispetto alle effettive necessità
dell’escussa. Tuttavia ritenuto che il canone di locazione ammonta a fr. 880.--
e considerato che in caso di trasloco alla debitrice andrebbero riconosciuti i
relativi costi, si prescinde dal voler invitare la ricorrente ad un cambiamento
di alloggio. Per quanto concerne l’importo mensile di fr. 60.-- che la
ricorrente paga a titolo di canone di locazione per un posteggio, lo stesso
andrebbe eliminato dal minimo di esistenza, non avendo l’escussa dimostrato la
necessità di possedere un veicolo per esercitare la propria attività
lavorativa, essendo la ricorrente disoccupata. Tale ulteriore decurtazione non
viene tuttavia attuata ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito
dall’art. 22 LPR.
-
Alla
voce "cassa malati " è stato riconosciuto l'importo mensile di fr.
310.--. Orbene, dal certificato della cassa malati __________ prodotto dalla
ricorrente si evince che tale importo si riferisce alle prestazioni
obbligatorie secondo la __________. Considerato che, nel calcolo del minimo di
esistenza a titolo di premio della cassa malati può essere riconosciuta
unicamente l’assicurazione obbligatoria, l’UEF di __________ ha quindi agito
correttamente.
-
Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle
spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura
memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz -
Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 28 giugno 2002 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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