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Numero d'incarto:
15.2002.94
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00094
Lugano
30 luglio
2002
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 giugno 2002 di
Contro
__________ nell’ambito delle diverse esecuzioni
promosse nei confronti del ricorrente da
rappr. __________
viste le osservazioni 22 luglio 2002 dell’UE di
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri
crediti.
B. In
data 17 giugno 2002 l’UE di __________ ha allestito il seguente calcolo del
minimo di esistenza:
guadagno
debitore fr. 3'000.--
minimo
base fr. 1'100.--
locazione
fr. 1’280.--
cassa
malati fr. 265.--
trasferte fr.
150.--
pasti
fuori domicilio fr. 240.--
assicurazioni
diverse fr. 50.--
Totale fr.
3'085.--
C. A
seguito di un ricorso di un creditore il 25 giugno 2002 l’UE di __________
notificava alle parti il seguente nuovo calcolo del minimo di esistenza:
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1'100.--
locazione
fr. 800.--
cassa
malati fr. 265.--
trasferte fr.
150.--
pasti
fuori domicilio fr. 240.--
assicurazioni
diverse fr. 50.--
Totale fr.
2'605.--
D. Con
ricorso 25 giugno 2002 __________ si aggrava contro tale calcolo chiedendone il
riesame.
E. Con
osservazioni 22 luglio 2002 l’UE di __________ conferma la correttezza del
proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento
del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
- Nel determinare il minimo vitale va
considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del
quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze
concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per
un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41,
87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli /
Piccirilli, op.cit. , p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;
CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può
però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF
119 III 73; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel
caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza
venga considerato a titolo di locazione l’importo di fr. 1’280.-- per un
appartamento di 3 locali a __________ che l’escusso occupa da solo. Orbene
tale alloggio è sproporzionato alle effettive necessità e possibilità
economiche dell’escusso. Di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente
decidendo di ridurre a fr. 800.-- l’importo riconosciuto a titolo di canone
locatizio. Tale decurtazione è tuttavia applicabile unicamente dal
primo termine utile di disdetta, in casu dal 1° dicembre 2002. Quindi sino a
tale data nel calcolo del minimo di esistenza di __________ andrà considerato
l’effettivo canone di locazione pagato.
-
Alla
voce "cassa malati " è stato riconosciuto l'importo mensile di fr.
265.— relativo al premio mensile della cassa __________ pagato dal ricorrente.
Considerato che, nel calcolo del minimo di esistenza a titolo di premio della
cassa malati può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria,
non vi è spazio per ulteriori deduzioni.
-
Secondo
il punto 1.1 della Tabella l’importo base di fr.1’100.--è comprensivo delle spese
di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere
i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr.11.--
per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.).
Nel
caso di specie al debitore è stato riconosciuto per “pasti fuori domicilio”
l’importo complessivo di fr. 240.--. Orbene dagli atti risulta che l'escusso ha
dichiarato di spendere per il vitto fr. 6.-- per 25 giorni lavorativi, pari a
fr. 150 mensili. Di conseguenza l’importo esposto alla voce “pasti fuori
domicilio” andrebbe ridotto a fr. 150.--. Tale decurtazione non viene tuttavia
effettuata, ostandovi il divieto della reformatio in pieus sancito dall’art. 22
LPR.
Lo
stesso dicasi per le spese di trasferta riconosciute dall’Ufficio nella misura
di fr. 150.--, mentre il ricorrente ha affermato di spendere circa fr. 60.--
per recarsi da __________ a __________, la cui distanza dal domicilio
dell’escusso è di 2 chilometri. Attualmente l’escusso abita a __________ e
lavora sempre a __________. La distanza dal nuovo domicilio al posto di lavoro
è di 4 chilometri. Orbene anche volendo raddoppiare l’importo dichiarato dal
ricorrente si giungerebbe ad una cifra inferiore a quella riconosciuta dall’UE
di Lugano.
-
Alla
voce “assicurazioni diverse” l’UE di Lugano ha riconosciuto l’importo mensile
di fr. 50.--. Tale somma andrebbe stralciata dal minimo di esistenza non
essendo riconducibile ad alcuna voce di spesa prevista dalla Tabella. Tuttavia
anche tale decurtazione non viene effettuata in virtù dell’art. 22 LPR.
-
Sulla
base delle considerazioni precedenti il minimo vitale di __________ sino al 30
novembre 2002 risulta essere il seguente:
minimo
base fr. 1'100.--
locazione
fr. 1’280.--
cassa
malati fr. 265.--
trasferte fr.
150.--
pasti
fuori domicilio fr. 240.--
assicurazioni
diverse fr. 50.--
Totale fr.
3'085.--
A
partire dal 1° dicembre 2002 a titolo di canone locatizio sarà considerato
unicamente l’importo di fr. 800.-- mensili in luogo di fr. 1'280.--.
- Ne consegue il parziale accoglimento del
gravame.
Sulle
spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura
memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz -
Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e
93 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 25 giugno 2002 di __________, è parzialmente accolto.
-
Di
conseguenza il minimo di esistenza di __________ è stabilito in fr. 3'085.-- in
luogo di fr. 2605.-- fino al 30 novembre 2002.
-
A
partire dal 1° dicembre 2002 il minimo vitale di __________ è fissato in fr.
2'605.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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