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Numero d'incarto:
15.2002.80
Data decisione, Autorità:
04.12.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00080
15.2002.00087
Lugano
4 dicembre
2002
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 1. risp. 17 giugno 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e
meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 15 maggio 2002 nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ risp. il 5 giugno
2002 nell'esecuzione n. __________ promosse contro il ricorrente da
richiamata
l'ordinanza presidenziale 10/13 giugno 2002 di concessione dell'effetto
sospensivo (inc. n. 15.2002.80);
viste
le osservazioni: - 20 giugno 2002 della __________
- 24
giugno e 22 luglio 2002 dell'UE di Lugano;
completata
l'istruttoria;
ritenuto
in fatto
e
considerando
in diritto:
che
basandosi i gravami di __________ su medesime fattispeci si giustifica la
congiunzione delle procedure, ritenuto che il giudizio di congiunzione, che
determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso
nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e
può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la
loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono
essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1a ad
art. 5, p. 96 s.);
che
__________ procede con i PE n. __________, __________, __________ e __________ risp.
n. __________ dell'UE di Lugano contro __________ per l'incasso di suoi
crediti;
che
l'escusso ha interposto tempestive opposizioni;
che
con tre decisioni amministrative del 20 febbraio 2002 per le esecuzioni
n. __________ (per fr. 505.40), n. __________ (per fr.267.70) e n. __________
(per fr. 505.40) risp. una del 27 febbraio 2002 per l'esecuzione n. __________
(per fr. 901.25) risp. una del 27 marzo 2002 per l'esecuzione n. __________
(per fr. 267.70) __________ ha determinato i ritardi contributivi
dell'assicurato per i predetti importi, rigettando contestualmente per tali
importi le opposizioni (decisioni secondo art. 85 LAMal) interposte da
__________ ai precetti esecutivi;
che
con domande 7 risp. 8 risp. 23 maggio 2002 __________ ha chiesto all'UE di
Lugano il proseguimento delle 5 esecuzioni;
che
il 15 maggio risp. il 5 giugno 2002 l'UE di Lugano ha emesso le relative 5
comminatorie di fallimento, le quali sono state notificate a __________ il 17
maggio risp. il 7 giugno 2002;
che
con atti 1. risp. 17 giugno 2002 __________ ha ricorso contro le comminatorie
di fallimento rilevando in sostanza di avere interposto tempestive opposizioni
contro i PE in esame, ma di non avere ricevuto alcuna sentenza di rigetto;
che
ex art. 79 LEF se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore,
per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella
amministrativa; egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in
forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente
l'opposizione; se la decisione è stata pronunciata in un altro Cantone,
l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di proseguire l'esecuzione,
impartisce al debitore un termine di dieci giorni per opporre eventuali
eccezioni giusta l'art. 81 cpv. 2; se il debitore oppone una tale eccezione, il
creditore può domandare la continuazione dell'esecuzione soltanto dopo che si
sia pronunciato il giudice del rigetto nel foro dell'esecuzione;
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale il termine di dieci giorni va
assegnato al debitore anche per contestare il carattere esecutivo della
decisione (DTF 120 III 120 s.; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco, n. 43 ad art. 79 LEF);
che
in casu le decisioni amministrative sono state pronunciate da una cassa malati
con sede nel Canton __________;
che
il Tribunale Federale ha stabilito che gli assicuratori malattia non sono
autorità federali, anche se decidono fondandosi sul diritto federale e il
diritto federale dichiara esecutiva la relativa decisione, per cui è
applicabile la procedura secondo l'art. 79 cpv. 2 LEF (DTF 128 III 248
cons. 2);
che
secondo il Tribunale Federale se il debitore ha sollevato davanti all'Ufficio
esecuzione un'eccezione formalmente ammissibile ex art. 81 cpv. 2 LEF, è poi
compito del giudice del rigetto al foro dell'esecuzione su domanda del creditore
di verificare queste eccezioni (DTF 128 III 249 cons. 3.c);
che
di conseguenza le summenzionate cinque comminatorie di fallimento vanno
annullate e all'UE di Lugano va ordinato di assegnare a __________ il termine
di cui all'art. 79 cpv. 2 LEF;
che
sulle spese e sulle ripetibili occorre ricordare che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Poudret
Jean-François/Sandoz-Monod Suzette, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81,
p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a); per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17 e 79 cpv. 2 LEF
pronuncia:
Le procedure dipendenti dai ricorsi 1.
giugno 2002 (inc. VIG 15.2002.80) e 17 giugno 2002 (inc. VIG 15.2002.87) di
__________, sono congiunte.
- Il ricorso 1. giugno 2002 (inc. VIG 15.2002.80) di __________ è
accolto
2.1. Le comminatorie di fallimento emesse dall'UE di Lugano nelle
procedure esecutive n. __________, __________, __________ e __________ promosse
da __________, contro __________, sono annullate.
2.2. All'Ufficio
esecuzione di Lugano è fatto ordine di procedere nelle esecuzioni menzionate
sub 2.1. all'assegnazione del termine previsto all'art. 79 cpv. 2 LEF.
- Il ricorso 17 giugno 2002 (inc. VIG 15.2002.87) di __________ è
accolto.
3.1. La comminatoria di fallimento emessa dall'UE di Lugano nella
procedura esecutiva n. __________ promossa da __________, contro __________ è
annullata.
3.2. All'Ufficio esecuzione di Lugano è fatto ordine di procedere
nell'esecuzione menzionata sub 3.1. all'assegnazione del termine previsto
all'art. 79 cpv. 2 LEF.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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