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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.72
Data decisione, Autorità:
09.08.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00072
Lugano
9 agosto 2002
EC/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
Segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 16 maggio 2002 di
(patr. dall'avv. __________)
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e
meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore del 1. marzo/7
maggio 2002 (gruppo di pignoramento n. 8), del 3 agosto/4 settembre 2001
(gruppo di pignoramento n. 7) e del 13 giugno/2 agosto 2001 (gruppo di
pignoramento n. 6) nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro
il ricorrente da
richiamata l’ordinanza presidenziale 22 maggio 2002 di concessione
dell’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni:
– 10 giugno 2002 dello __________, e della __________
– 12
giugno 2002 del __________;
– 21
maggio e 20 giugno 2002 dell’UEF di Locarno, Locarno;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A Il 1.
marzo 2002 nel gruppo di pignoramento n. 8 l’UEF di Locarno ha proceduto al
pignoramento del reddito nei confronti di __________, stabilendo una trattenuta
mensile di fr. 648.--, determinata come segue:
Introiti:
Debitore fr. 7'441.--
Totale
mensile fr. 7'441.-- fr. 7'441.--
Minimo di esistenza:
Importi
di base fr. 1’550.--
Figli
minorenni fr. 400.--
Alimenti fr. 2'100.--
locazione fr. 2'073.--
Cassa
malati fr. 550.--
Suppl.
per pulizia vestiti ecc. fr. 120.--
Totale
deduzioni fr. 6'793.-- fr. 6'793.--
Eccedenza mensile
pignorabile fr. 648.--
Il
13 giugno/2 agosto 2001 e il 3 agosto/4 settembre 2001 l’UEF di Locarno aveva
già proceduto al pignoramento del reddito nei confronti dell’escusso
nell’ambito dei gruppi di pignoramento n. 6 e n. 7 in modo analogo a quanto
fatto successivamente.
B. Con
ricorso 16 maggio 2002 __________ è insorto contro i conteggi allestiti
dall’UEF di Locarno, postulandone la declaratoria di nullità e l’accertamento
dell’inesistenza di un importo pignorabile, atteso che:
– “la
legislazione svizzera non conosce disposizioni legislative che stabiliscano
programmi di protezione di testimoni o di funzionari che corrono particolari rischi
di rappresaglie da parte delle organizzazioni criminali che combattono o che
hanno contribuito a combattere”;
– “il
ricorrente, fino alla data odierna, e nonostante i molteplici richiami alla
grave situazione di pericolo determinata dalla sua attività __________, ha
dovuto lottare da solo, come possibile e con i limitati mezzi a sua
disposizione per mettere in atto misure a tutela della sicurezza sua e della
sua famiglia, quest’ultima purtroppo anch’essa coinvolta in operazioni
ufficiali a seguito delle carenze di appoggio logistico fornite a suo tempo dal
Cantone Ticino”;
– “il
qui ricorrente, quale prova della cifra di ulteriori fr. 4'000.-- che chiede
venga considerata quale importo impignorabile a tutela della vita e della
sicurezza sua e della sua famiglia, da aggiungersi ai fr. 6'793.-- di minimo
esistenziale calcolati nel pignoramento qui oggetto di ricorso (doc. A),
allega, in busta sigillata una perizia (doc. B)”;
– “analogamente
a quanto indicato, seppure con ritardo, ritenuto che la situazione è chiara,
vanno annullati anche i pignoramenti previsti per le quote di giugno 2002 e
luglio 2002”.
Il
ricorrente ha infine postulato l’ammissione al gratuito patrocinio.
C. Con
le loro osservazioni la Confederazione Svizzera, lo Stato del Cantone Ticino e
il Comune __________ si sono rimessi al giudizio dell’autorità giudiziaria
adita.
D. Con
osservazioni 21 maggio 2002 l’UEF di Locarno ha postulato la reiezione del
gravame con motivazioni che, per quanto necessario, verranno riprese in
seguito.
Considerato
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12,
106 III 13; Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art.
93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13).
-
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi
mensili.
-
L'art.
22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente
l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo
esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate
dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.
-
ha asseverato di dover provvedere personalmente, come possibile e con i
limitati mezzi a sua disposizione, alla sicurezza sua e della sua famiglia. Queste
misure di protezione gli causerebbero costi per fr. 4'000.-- al mese.
Siffatto
importo non può essere calcolato nel minimo di esistenza dell’escusso anche se
quest’ultimo fosse riuscito a dimostrarne la necessità e l’effettivo pagamento,
in quanto spese di questo genere non rientrano in quelle riconosciute in base
agli attuali principi dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo. Per questo motivo
dunque la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
retrocederà al ricorrente, unitamente alla documentazione prodotta, anche i
doc. B ed J senza averne aperto i sigilli, trattandosi di documentazione
irrilevante in sede esecutiva.
- Dalle
emergenze documentali risulta che __________, moglie dell’escusso, ha
un’attività lavorativa con un reddito netto, in base all’ultimo conteggio di
salario agli atti di data 22 luglio 2001, di fr. 3'282.05 mensili. Siffatto
importo verrebbe trasmesso interamente ai di lei genitori in __________,
affinché questi possano far fronte alle ingenti spese mediche e farmaceutiche
causate dal loro precario stato di salute.
a) Per il punto
5 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella ), i contributi di
mantenimento o d’assistenza, dovuti per motivi giuridici o morali a persone che
vivono fuori dall’economia domestica del debitore, sono riconosciuti a condizione
che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda
verosimile che pagherà anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III
22). Siffatti contributi di mantenimento o d’assistenza, i cui beneficiari
devono essere membri della famiglia in senso ampio del debitore, devono inoltre
essere loro indispensabili (Vonder Mühll, op. cit., n. 29 ad art. 93
LEF). All’Ufficio di esecuzione dovranno essere presentati i giustificativi per
gli importi di cui si chiede il riconoscimento.
b) In concreto l'escusso a sostegno delle spese mediche, ospedaliere e
farmaceutiche sostenute per i suoceri ha prodotto unicamente dei certificati
medici e delle dichiarazioni dei suoceri medesimi, dai quali emerge il precario
stato di questi ultimi. Agli atti non vi sono comunque i giustificativi dei
versamenti ai suoceri risp. le copie dei versamenti effettuati dai beneficiari
per pagare dette spese, che peraltro non sono state quantitativamente
documentate e neppure indicate dall’escusso.
Ne consegue dunque
che l’UEF di Locarno avrebbe dovuto richiedere all’escusso la produzione di
tutti i giustificativi per gli importi di cui __________ chiede il
riconoscimento quali contributi di mantenimento e/o d’assistenza per i suoceri.
La scrivente
Camera non procede ad esperire un’istruttoria in tal senso, ritenuto che
l’esito della stessa non potrebbe influenzare il presente giudizio, ostandovi
il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR. Detto altrimenti
in occasione di ulteriori pignoramenti, se ve ne fossero l'UEF dovrà tener
conto anche del reddito della moglie e delle comprovate spese a favore di
eventuali parenti solo sella misura in cui vi fosse un obbligo giuridico in tal
senso.
-
ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
L’assistenza
giudiziaria può darsi, visto il principio della gratuità della procedura di
ricorso, solo nella forma del gratuito patrocinio, a condizione che si
realizzano i tre presupposti cumulativi dell’indigenza del richiedente, del
gravame non infondato e della necessità oggettiva del patrocinio (cfr. CEF 15
marzo 1996 [15.96.33], p. 4, in Rep. 1996,
n. 94 e Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 8 ad art. 155). Nel caso di specie già difetta
d'acchito il presupposto del fumus boni juris, per cui la questione del
gratuito patrocinio non si pone. A futura memoria va ricordato che la necessità
oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche
adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni
di diritto da risolvere sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale
ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un
salariato non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2 c i. f.; Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a LPR, p.
230 e riferimenti), l'interessato essendo in grado di procedere con atti
propri, solo che lo voglia.
In
concreto non sono date le eccezionali condizioni che comportano la necessità
dell’ausilio di un patrocinatore per l’allestimento di un ricorso in tema di
pignoramento di salario. L‘istanza di ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio deve essere respinta.
- Il
ricorso 16 maggio 2002 di __________ è quindi respinto.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi
richiamati
gli art. 17, 20a, 92, 93 LEF; 61 e 62 OTLEF; 19 e 22 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso
16 maggio 2002 di __________ è respinto.
-
L’istanza
volta all’ammissione al gratuito patrocinio 16 maggio 2002 di __________ è
respinta.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione all’UEF di
Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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