No disciplinary sanction against debt enforcement office

15.2002.66Other CourtDec 4, 2002Dismissed

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Omnilex summary

The Ticino supervisory chamber examined an ex officio disciplinary proceeding against the Locarno debt enforcement office after an inspection revealed a missing response to a creditor’s inquiry concerning a continuation request. The court held that the creditor had not proved timely filing of the continuation request and that, in any event, the right to continue the enforcement had expired under Art. 88(2) LP. As no sanctionable procedural fault by the office was established, the proceeding was closed without disciplinary measures. No costs or indemnities were imposed.

Omnilex headnote

Art. 14 cpv. 2 LEF; Art. 88 cpv. 2 LEF; disciplinary supervision over debt enforcement officers: a disciplinary measure presupposes a sanctionable breach of official duties. Where the alleged omission concerns a continuation request, the complainant bears the burden of showing that the request was effectively filed in due time. Absent proof of receipt, and where the continuation right has in any event lapsed after one year from service of the payment order, no disciplinary fault can be imputed to the office. In supervisory disciplinary proceedings, the authority may conclude that the case is closed without sanctions and may dispense with costs and indemnities (consid. 5-8).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2002.66

Data decisione, Autorità: 04.12.2002, CEF

Incarto n. 15.2002.66

Lugano 4 dicembre 2002 FP/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nel procedimento disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF 7 maggio 2002 promosso

d’ufficio nei confronti di


nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da


contro


viste le osservazioni 7 maggio 2002 dell’UEF __________

ritenuto

in fatto:

A. Con domanda di esecuzione datata 17 marzo 2000 La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.

B. Il 4 aprile 2000 veniva notificato alla debitrice il PE n. __________ dell’UEF di __________ fatto spiccare nei suoi confronti dalla __________.

C. Il 6 maggio 2002 nel corso di un’ispezione presso l’UEF di Locarno veniva rinvenuta una lettera della __________, datata 7 febbraio 2002,con la quale si chiedevano informazioni all’Ufficio in merito alla domanda di proseguimento nell’esecuzione n. __________ inoltrata il 1° dicembre 2000. A tale lettera l’UEF di __________ non ha dato risposta e l’esecuzione in oggetto risulta estinta per perenzione in data 1° giugno 2001, come si evince dalla lista degli eventi dell’esecuzione n. __________.

D. In occasione dell’ispezione 6 maggio 2002 presso l’UEF di __________ sono quindi emersi elementi tali da giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF tendente ad accertare eventuali violazioni dei doveri di servizio da parte di funzionari dell’Ufficio.

E. Con osservazioni 7 maggio 2002 l’Ufficiale dell’UEF di __________ ribadiva la correttezza dell’operato dell’Ufficio affermando che lo stesso non avrebbe mai ricevuto la domanda di proseguimento da parte della creditrice.

F. La __________ non ha formulato osservazioni e nemmeno __________.

Considerando

in diritto:

  1. L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).

  2. Il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

  3. Giusta l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale e del funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a 1000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione.

  4. Nel caso di specie il procedimento disciplinare nei confronti dell’UEF di __________ è stato promosso d’ufficio da questa Camera a seguito delle risultanze istruttorie emerse nell’ambito dell’ispezione 6 maggio 2002. In particolare sono state riscontrate aritmie procedurali nell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________ nei confronti di __________.

  5. Nelle proprie osservazioni l’UEF di Locarno ha affermato di non aver mai ricevuto la domanda di proseguimento nell’esecuzione n. __________, che la creditrice asserisce di aver inviato all’Ufficio in data 1° dicembre

  6. L’Ufficio ha inoltre effettuato il controllo di tutti gli invii raccomandati pervenuti, senza tuttavia rinvenire la domanda di proseguimento in oggetto. La creditrice, chiamata ad esprimersi in merito, non ha formulato osservazioni e non ha quindi neppure fornito la prova dell’avvenuto inoltro della domanda di proseguimento 1° dicembre 2000. Di conseguenza, essendo decorso oltre un anno dalla notifica del PE n. __________, si è estinto, giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF, il diritto di chiedere la continuazione dell’esecuzione.

  7. Durante l’indagine condotta presso l’UEF di __________ non sono quindi emerse ulteriori aritmie procedurali a carico dell’esecuzione n. __________ e addebitabili all’Ufficio, a cui va tuttavia ricordato che la corrispondenza deve essere evasa in tempi ragionevoli

  8. Di conseguenza visto l’esito dell’istruttoria, nonché le considerazioni testé esposte, non essendo stati rilevati, da parte di funzionari dell’UEF di __________, atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14 cpv.2 LEF, il procedimento disciplinare è da ritenere evaso.

  9. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF

Pronuncia:

  1. Il procedimento disciplinare 12 ottobre 2001, è evaso nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti di funzionari dell'UEF di __________.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno;

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

debt enforcementdisciplinary supervisioncontinuation requestlapseburden of proofcosts

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Key legal question

Whether officials of the Locarno debt enforcement office committed disciplinary breaches under Art. 14 LP by failing to answer a continuation request.

Extracted holding

No sanctionable conduct was established; the disciplinary proceeding was closed without any disciplinary measure.

Extracted reasoning

The creditor did not prove that the continuation request of 1 December 2000 had actually been filed. Since more than one year had passed after service of the payment order, the right to request continuation had in any event lapsed under Art. 88(2) LP. No further procedural irregularities attributable to the office were shown.

Key legal question

Whether court costs or indemnities should be charged.

Extracted holding

No costs were levied and no indemnities were awarded.

Extracted reasoning

Given the outcome of the disciplinary proceeding, the court applied the rules excluding cost recovery in this type of supervisory matter.

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