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Numero d'incarto:
15.2002.54
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00054
Lugano
30 luglio
2002
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 aprile 2002 di
rappr. da: __________
contro
l’operato dell’ UEF di Bellinzona nell’ambito delle
procedure di sequestro n. __________, n. __________, n. __________ e n.
__________ promosse dai ricorrenti nei confronti di
__________,
rappr. da __________
procedura concernente anche
rappr. da __________
viste le
osservazioni
25 aprile 2002 della
30 aprile 2002
dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e
documenti
ritenuto
in fatto: A. La __________ e lo _________
procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. In
data 18 febbraio 2002 venivano sequestrati su istanza dei creditori la part.
__________ e la part. __________ RFD di __________ intestati alla debitrice.
C. Tali
beni venivano rivendicati dalla __________
D. In
data 27 marzo 2002, a seguito della contestazione da parte della __________ e
dello __________ di tale rivendicazione, l’UEF di Bellinzona assegnava al
rappresentante dei creditori il termine di cui all’art. 108 LEF per promuovere
l’azione di contestazione della rivendicazione della __________.
E. Con
ricorso 5 aprile 2002 la __________ e lo __________ si aggravano contro tale
assegnazione di termine sostenendo che la stesso andrebbe impartito al terzo
rivendicante in applicazione dell’art. 107 LEF. I ricorrenti asseverano che la
proprietà di __________ dei beni immobili in oggetto risulta dall’iscrizione a
Registro fondiario.
F. Delle
osservazioni della __________ pensioni del __________ e dell’UEF di
Bellinzona, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Giusta
gli art. 106 ss LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente,
codificandone alcuni principi giurisprudenziali ( cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio
1991, FF 1991 III 61 ), quando un terzo fa valere sul bene pignorato un diritto
di proprietà, di pegno o un altro diritto incompatibile con il pignoramento, e
quando la sua pretesa è contestata dal debitore o dal creditore, l’ufficio deve
impartire al terzo oppure al creditore un termine di venti giorni per agire in
giudizio.
- Se
il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio
assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro
colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore
(cfr. Art. 107 cpv. 1 n.1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso
o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve
essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il
terzo (cfr. Art.108 cpv.1 n.1 e cpv.2 LEF ).
Con
“possesso” nel senso degli art.106 ss. LEF, si intende il potere di disporre
della cosa in modo effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a :” die
auschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache”). Per decidere sulla
questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa
pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III
28), atteso che le autorità esecutive non devono , in linea di principio,
indagare se la situazione fattuale è o non è conforme al diritto (DTF 116 III
84 cons. 3) .Questioni di diritto possono essere prese in considerazione
soltanto se risultino liquide e certe e permettano di risalire in termini
affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64) : le autorità esecutive non sono
legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi
giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del
giudice di merito (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, § 24, p.191 n.33).
-
Se
il bene in questione è un fondo ai sensi dell’art. 655 CC ed il debitore
risulta iscritto a Registro fondiario quale proprietario, deve essere
assegnato al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro
colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore
(cfr. DTF 99 III 12; Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.17 ad art. 107 LEF). Determinante è infatti
l’iscrizione a registro fondiario che concede al debitore un "bessere
Berechtigung" ( cfr. Adrian Staehelin, op. cit., n17 ad art. 107 LEF).
-
Nel
caso in esame l’UEF di Bellinzona ha sequestrato le part. __________ e
__________ RFD di __________. In entrambi i casi si tratta di diritti di
superficie per sé stanti e permanenti e quindi i beni oggetto del sequestro
sono dei fondi giusta l’art. 655 cpv. 2 n. 2 LEF. Quale proprietaria delle
citate particelle risulta essere iscritta la debitrice __________ come evince
dagli estratti del Registro fondiario prodotti dal ricorrente quale documento
-
Di conseguenza avendo la __________ e lo ___________ contestato la
rivendicazione della __________, il termine per promuovere l’azione deve essere
assegnato a quest’ultima in applicazione dell’art. 107 cpv. 5 LEF. Il termine
ex art. 108 LEF assegnato il 27 marzo 2002 ai ricorrenti deve quindi essere
annullato e l’Ufficio assegnerà alla __________ il termine di venti giorni di
cui al’art. 107 cpv. 5 LEF.
-
Ne
consegue l’accoglimento del gravame.
Sulle
spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura
memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-FrançoisPoudret/Suzette Sandoz -
Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n.2.10all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato
perespressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodoLEF e 61 cpv.
2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
richiamati gli art. 106 ss LEF,
pronuncia:
-
Il
ricorso 5 aprile 2002 __________, è accolto.
-
Di
conseguenza è annullata l’assegnazione di termine ex art. 108 LEF del 27 marzo
2002 nell’ambito delle procedure di sequestro n. __________, n. , n.
__________ e n. promosse nei confronti di __________
-
E’
fatto ordine all’UEF di Bellinzona di determinarsi come al considerando 4 di
questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle Esecuzioni
e dei Fallimenti del Tribunale Federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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