AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.44
Data decisione, Autorità:
22.01.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.00044
Lugano
22 gennaio
2003 /EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 marzo 2002 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di
esecuzione di Lugano e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore
del 5 febbraio/8 marzo 2002 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa
dalla ricorrente contro
viste
le osservazioni 2 aprile 2002 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del
proprio credito di fr. 6'104.05 oltre accessori. Il __________ l’UE di Lugano
ha proceduto al pignoramento di un’autovettura Lancia Dedra 1.8 IE, 1992,
stimata dallo stesso ufficio in fr. 2'700.--. In merito al pignoramento del
reddito dell’escusso, l’UE ha stabilito che non vi è eccedenza pignorabile in
base al seguente conteggio:
Introiti:
Debitore fr. 4'608.90 90%
Coniuge fr. 539.-- 10%
Totale
mensile fr. 5'147.90 100%
Minimo
di esistenza:
Minimo
di base fr. 1’550.--
Figli
minorenni fr. 1'050.--
affitto fr. 1'571.--
riscaldamento fr.
150.--
Cassa
malati fr. 523.90
Pasti
fuori dom. fr. 220.—
trasferte fr.
150.--
Totale
deduzioni fr. 5'214.90 100%
fr. 4'693.40 90%
B. L’__________ l’UE di Lugano ha trasmesso alle parti il verbale di
pignoramento. Con tempestivo ricorso 18 marzo 2002 __________ è insorta contro
il conteggio allestito dall’UE di Lugano, postulandone la modifica, atteso che:
– il
debitore abita con la moglie in una casa di proprietà della stessa, del valore
di stima di fr. 752'880.--;
– “sulla
proprietà della moglie gravano cartelle ipotecarie in I, II, III e IV grado per
un totale di fr. 725'000.--”;
– “il
signor __________ ha dichiarato, ai fini del calcolo del minimo esistenziale,
di pagare un affitto di fr. 1'571.-- mensili. Viene dunque da credere che si
tratti dell’interesse ipotecario gravante sull’immobile della moglie in cui il
signor __________ e la famiglia vivono”;
– “stante
la situazione ipotecaria così come risulta a registro fondiario tale canone non
può corrispondere alla realtà; infatti, anche ipotizzando che il debito
ipotecario raggiunga anche soltanto l’80% dell’aggravio ipotecario e applicando
comunque a tale ipotetico debito effettivo un tasso d’interesse ridotto in
considerazione dell’aiuto ottenuto per l’acquisto dell’abitazione (lo si deduce
da una menzione di divieto di distrazione ai sensi WEG) sembrerebbe di dover
arguire che l’onere indicato sia inferiore all’onere effettivo”;
– “in
questa situazione viene da chiedersi se l’escusso e/o il coniuge non abbiano
altri redditi che non hanno dichiarato, tali per cui li rendano in grado di
sobbarcarsi un maggior onere di locazione che non dichiarano”.
C. Con
osservazioni 2 aprile 2002 l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del
gravame, asseverando che l’importo di fr. 1'571.-- mensili corrisponde
all’interesse ipotecario sull’ipoteca della casa, di proprietà della moglie.
Considerato
in diritto:
-
Nell'ambito del pignoramento l'escusso
deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo
reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le
esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF
117 III 61 ss.; André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,
1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare
le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108
III 12, 106 III 13; Georges Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
-
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi
mensili.
-
L'art. 22 LPR
sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito
del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono
toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di
vigilanza anche a sfavore del ricorrente.
-
__________ ha
in sostanza asseverato che, gravando sull’abitazione di proprietà della moglie
del debitore cartelle ipotecarie in per complessivi fr. 725'000.--, l’interesse
ipotecario di fr. 1'571.-- mensili indicato da quest’ultimo parrebbe inferiore
all’onere effettivo.
a) Interrogato
formalmente il 4 luglio 2002, __________ ha dichiarato che le cartelle
ipotecarie di I e II grado di complessivi fr. 460'000.-- sono in pegno presso
la Banca __________ a garanzia di un credito di fr. 419'025.-- per il quale
vengono corrisposti semestralmente interessi per circa fr. 8'500.--. A comprova
di ciò l’escusso ha trasmesso in seguito a questa Camera il preavviso del 27
maggio 2002 relativo all’ipoteca, dal quale emerge un debito per capitali di
fr. 419'025, come da lui dichiarato, nonché interessi ipotecari per complessi
fr. 8'467.80 per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2002.
In merito alle
rimanenti due cartelle ipotecarie gravanti la proprietà della moglie, una di
fr. 40'000.-- in terzo grado e l’altra di fr. 225'000.-- in IV grado, il
debitore ha dichiarato di non ricordare dove le stesse si trovino, supponendo
comunque che la seconda si trovi presso l’Ufficio federale delle abitazioni a
garanzia del credito __________ concesso ai coniugi __________. Egli ha
comunque garantito di non avere altri debiti ipotecari: a siffatta
dichiarazione questa Camera fa affidamento, non disponendo di alcun indizio che
le possa far ritenere che la stessa non corrisponda alla realtà.
__________ ha altresì
dichiarato di ricevere semestralmente dall’Ufficio federale dell’abitazione
l’importo di fr. 3'411.20 e dall’Ufficio cantonale dell’abitazione ca. fr.
3'600.-- “quale contributo al pagamento degli interessi ipotecari dovuti alla
__________ ”. Il 15 luglio 2002 il debitore ha poi comunicato a questa Camera,
producendo quale prova l’estratto conto della __________ al 30 giugno 2002, di
ricevere semestralmente dalla Confederazione e dal Cantone l’importo di fr.
7'728.-- quale contributo al pagamento degli interessi ipotecari dovuti
all’istituto bancario.
b) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il
reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF
10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF
1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1, FUCT 2/2001
pag. 74 ss.).
Il debitore non può
essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto
ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre
2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola,
essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, op.
cit., § 23 n. 66 pag. 178 s.; Vonder
Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il
calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.). Se
il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà
conto degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto
II.1.2).
c) In casu dalla
documentazione agli atti emerge che a fronte di interessi semestrali per
complessivi fr. 8'467.80 dovuti dai coniugi __________ alla Banca __________,
questi ultimi ricevono contributi da uffici pubblici per complessivi fr.
7'728.--. Per questo motivo dunque le spese connesse all'abitazione
effettivamente a carico __________ assommano a fr. 739.80 il semestre, per un
importo mensile di fr. 123.30. Ne consegue dunque che nel calcolo del minimo di
esistenza della famiglia è siffatto importo che deve essere considerato quale
spesa residuente per gli interessi ipotecari in luogo dei fr. 1'571.-- ritenuti
dall’UE di Lugano.
-
L’UE di Lugano
ha ritenuto un reddito mensile netto del debitore di fr. 4'608.90 sulla base
del certificato di salario prodotto dallo stesso debitore e riferito al mese di
ottobre 2001. In siffatto certificato non figura alcuna deduzione dal salario
lordo per i contributi dovuti dal lavoratore alla LPP. Il 15 luglio 2002
__________ ha versato agli atti un nuovo certificato di salario relativo al
mese di marzo 2002 dal quale figura una deduzione di fr. 427.70 quale
contributo LPP e un salario netto mensile di fr. 4'181.10. Siffatto importo
deve dunque essere considerato quale reddito del lavoro del debitore.
a) Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispone di un
reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento
della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile
occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro
minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in
relazione con il reddito netto (DTF 116 III 78 e 114 III 15 s.). La quota
pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del
minimo vitale dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art
93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.79).
b) In caso di pignoramento viene considerato il minimo di esistenza del
debitore e della sua famiglia e quindi unitamente all’introito personale del
debitore va calcolato anche quello dei suoi familiari, per i quali sussiste una
pretesa derivante dal diritto di famiglia. Questa pretesa è data per gli
alimenti e per i redditi dei figli minorenni che vivono nella comunione
domestica (art. 163 e 323 CC). Queste pretese del debitore vanno indirettamente
pure a vantaggio dei suoi creditori.
Secondo il punto I.4.
della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in
vigore dal 1° gennaio 2001 (in seguito: Tabella) per figli minorenni di età tra
i 6 e i 12 anni va riconosciuto un supplemento di Fr. 350.-- e per i figli
oltre i dodici anni va riconosciuto un supplemento d fr. 500.-- quale
fabbisogno esistenziale per il figlio. Il punto IV.2. della Tabella prevede che
i contributi ex art. 323 cpv. 2 CC dei figli minorenni che vivono nell’economia
domestica del debitore vanno dapprima dedotti dal minimo d’esistenza comune
(cfr. anche Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., p. 24) e che questa deduzione va di regola calcolata nella misura di
un terzo del reddito netto dei figli minorenni, ma al massimo sino all’importo
stabilito secondo il citato punto I.4. della Tabella.
Non tutto il reddito
dei figli minorenni deve essere dedotto dal minimo di esistenza comune, ma solo
un contributo proporzionato. Inoltre i figli che percepiscono un introito dal
loro lavoro, hanno diritto al soddisfacimento dei loro normali bisogni e non
solo del minimo di esistenza. In generale l’Ufficio di esecuzione ha un vasto
potere di apprezzamento nella determinazione del contributo agli oneri
familiari (Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 59 p.
177 e rif. ivi). Dalla documentazione agli atti risulta che i figli __________,
__________ e __________ sono beneficiari di assegni integrativi per l’importo
di fr. 539.-- mensili. Pertanto in casu si giustifica, in principio, la
deduzione dal minimo di esistenza comune, segnatamente dalle spese per il
mantenimento dei figli, di tutto l’importo percepito a titolo di assegno
integrativo al 5 febbraio 2002, data dell’esecuzione del pignoramento.
Dall’interrogatorio
formale dell’escusso del 4 luglio 2002 è comunque emerso che dal mese di luglio
2002 gli assegni integrativi versati dal Cantone alla famiglia __________
assommano a fr. 657 mensili.
Sebbene in principio
questa Camera debba procedere ad una nuova determinazione dell’importo pignorabile
di __________ al 5 febbraio 2002, ossia alla data del pignoramento, e che delle
modifiche intervenute dopo tale data debba esserne tenuto conto dall’UE di
Lugano nell’ambito di un riesame del pignoramento, in concreto si giustifica,
per ragioni di economia procedurale, già rilevare la mutata circostanza nel
presente pronunciato. Per questo motivo quindi viene dedotto dal minimo di
esistenza comune, segnatamente dalle spese per il mantenimento dei figli di
complessivi fr. 1'200.-- (fr. 500.-- per __________ nato nel __________ e fr.
350.-- ciascuno per __________ e __________ nati nel __________), l’importo di
fr. 657.-- percepito a titolo di assegni integrativi dal mese di luglio 2002.
Per lo stesso motivo,
considerato come il debitore con lo scritto del 15 luglio 2002 ha poi
comunicato a questa Camera che, visto che il datore di lavoro non gli
corrispondeva più gli stipendi, si è licenziato, si impone di stralciare quali
poste componenti il minimo vitale gli importi di fr. 220.-- per pasti presi fuori
domicilio e di fr. 150.-- per le trasferte, spese che all’evidenza non devono
più essere sopportate dal debitore.
- Ai coniugi __________ è stato riconosciuto dall’UE di Lugano
l’importo mensile di fr. 523.90 quali spese per la cassa malattia. Dalla
documentazione agli atti, segnatamente dai certificati della cassa malati
__________ si evince che tale importo si riferisce al totale di quanto versato
dalla famiglia __________ per le assicurazioni soggette alla Legge federale
sull’assicurazione malattia (LAMal) e per le assicurazioni complementari
secondo la Legge sul contratto di assicurazione (LCA), dedotti i contributi
corrisposti dagli enti pubblici.
Nell’ambito
del pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto
unicamente dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto
premio base della cassa malati), ad esclusione dunque dei premi per prestazioni
complementari secondo la LCA (Vonder
Mühll, op. cit.,
n. 27 ad art. 93 LEF).
Nel caso in esame occorre rilevare che la famiglia dell’escusso beneficia di
contributi da parte dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali, che coprono la
quasi integralità dei premi secondo la LAMal: dai conteggi della Cassa malati
__________ si evince infatti che la famiglia __________ deve pagare, dedotti
appunto i sussidi elargiti, unicamente fr. 132.50 di quota parte sui premi
LAMal.
In
analogia con quanto disposto dalla Tabella dei minimi vitali in tema di canoni
di locazione eccessivi, nel calcolo del minimo vitale i premi per prestazioni
ex LCA vanno comunque inclusi fino al momento in cui essi possono essere
validamente disdetti (Piccirilli/Guidicelli,
op. cit., n. 145 p. 46 e rif. ivi).
A far tempo dal primo
termine utile di disdetta delle assicurazioni soggette alla LCA nel calcolo del
minimo esistenziale potrà pertanto essere unicamente computato l’importo pagato
per l’assicurazione obbligatoria, dedotti i sussidi statali.
- In sede di interrogatorio formale __________ ha dichiarato di non
aver ricevuto dalla ditta per cui lavora lo stipendio per i mesi di maggio e
giugno 2002, malgrado egli lavorasse ancora per questa ditta, perché la stessa
sebbene avesse parecchio lavoro, non disporrebbe di liquidità. Con lo scritto
del 15 luglio 2002 l’escusso ha poi comunicato a questa Camera che, visto che
il datore di lavoro non gli corrispondeva più gli stipendi, si è licenziato.
Il
pignoramento del reddito comprende la parte di reddito del debitore eccedente
il suo minimo vitale senza riguardo alla fonte di tale reddito (Vonder Mühll, op. cit., n. 53 ad
art. 93 LEF). Nell’ipotesi che il debitore cambi posto di lavoro durante il
pignoramento di salario, lo stesso non decade, ma si estende al salario
derivante dal nuovo rapporto di lavoro (Vonder
Mühll, op. cit., n. 53 ad art. 93 LEF). Il pignoramento di salario
rimane valido anche quando il debitore escusso, come nella fattispecie, perde
il proprio posto di lavoro: gli effetti della misura esecutiva in questo caso
rimangono comunque sospesi fintanto che il debitore riprende il lavoro oppure
percepisce delle indennità dall’assicurazione contro la disoccupazione (Vonder
Mühll, op. cit., n. 53 ad art. 93 LEF).
- Sulla
base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di
esistenza di __________ si presenta come segue:
Introiti:
Debitore fr. 4'181.10
Totale
mensile fr. 4'181.10
Minimo
di esistenza:
Minimo
di base fr. 1’550.--
Figli
minorenni fr. 543.--
affitto fr.
123.30
riscaldamento fr.
150.--
Cassa
malati fr. 523.90
Totale
deduzioni fr. 2'890.20
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 1'290.90
È
pertanto ordinato il pignoramento di siffatta eccedenza nell’ambito
dell’esecuzione promossa da __________ nei confronti di __________.
- Il ricorso 18
marzo 2002 di __________ è quindi accolto ai sensi dei considerandi.
Sulle tasse occorre
ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr.
Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) –
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
92, 93 LEF; 163, 323 CC; 22 LPR;
pronuncia:
- Il ricorso 18 marzo 2002 di __________ è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza l'eccedenza mensile pignorabile di __________ è determinata in fr.
1'290.90.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UE di Lugano, con copia del verbale dell'interrogatorio formale del 4
luglio 2002.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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