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Numero d'incarto:
15.2002.31
Data decisione, Autorità:
14.05.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00031
Lugano
14 maggio
2002 EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
rappr. da __________
in materia di avviso d’incanto;
viste le osservazione:
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 21/27 giugno 2000 dell’UEF di Bellinzona
__________ per l’incasso di:
-
fr. 5'827.25
più interessi al 5% dal 17.6.2000;
-
fr. 1'963.--
più interessi al 5% dal 17.6.2000;
-
fr. 305.85
La
creditrice ha indicato quale titolo di credito:
“__________
09.06.1999 - __________. Urteil Obergericht des Kantons __________ vom
28.04.2000 – Ausgerechneter Zins seit Urteilsverkündung bis 16.06.2000”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
B. Con sentenza 24 agosto 2000 il Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta da __________, condannandola al pagamento della tassa di giustizia
di fr.120.-- e alla rifusione alla controparte di ripetibili nella misura di
fr. 30.--.
C. Il 27 giugno
2001 __________ ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione contro __________
per complessivi fr. 8'246.10 oltre accessori.
D. Il 30 gennaio
2001 l’UEF di Bellinzona ha pignorato per un credito di fr. 5'466.10 oltre a
fr. 135.-- di spese esecutive, un’autovettura marca Opel Omega, mod. 1988,
stimata in fr. 1'500.--.
E. Avendo la
debitrice corrisposto un acconto di fr. 3'000.-- ed effettuato un primo
versamento di fr. 500.-- il 14 maggio 2001, l’UEF di Bellinzona ha concesso il
1° giugno 2001 a __________ una dilazione di pagamento di dieci mesi ex art.
123 LEF.
F. Dopo il
primo versamento la debitrice ha effettuato ulteriori pagamenti per complessivi
fr. 2'500.--.
G. Avendo
sospeso i propri versamenti, l’UEF di Bellinzona con avviso del 23 gennaio 2002
ha stabilito la vendita del bene pignorato per il 15 marzo 2002.
H. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata __________ con atto 11
febbraio 2002, asseverando che:
-
avrebbe già
da tempo estinto il suo debito, ritenuto che anche la procedente avrebbe
confermato con scritto del 13 luglio 1999 l’avvenuto pagamento di fr. 4'600.--;
-
avrebbe
versato il 3 ottobre 2000 all’UEF di Bellinzona fr. 100.-- tramite versamento
postale e fr. 3'000.-- in contanti;
-
avrebbe
versato ulteriori fr. 3'000.-- e quindi avrebbe pagato fr. 2'900.-- in più di
quanto dovuto.
I. Delle osservazioni 19 marzo 2002 di __________ e 28 marzo 2002
dell’UEF di Bellinzona, si dirà per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
-
Se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento
l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza
indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si
trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF). Il debitore deve essere avvisato del
pignoramento almeno il giorno prima (cfr. art. 90 primo periodo LEF).
Effettuato il pignoramento, una volta ricevuta la domanda di vendita, l’Ufficio
avvisa il debitore che il creditore ha domandato la realizzazione (art. 120
LEF), e vi procede nei modi e nelle forme previste agli articoli 122 ss. LEF.
-
L'Ufficio di
esecuzione non è tenuto a esaminare l'eventuale inesistenza del credito posto
in esecuzione. L'escusso può ricorrere ex art. 17 LEF contro la continuazione
dell'esecuzione unicamente se il precetto esecutivo è scaduto, se non è stata
fatta domanda di prosecuzione o se l'opposizione non è stata rigettata in via
definitiva (cfr. André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol.
II, 1998, n. 6 ad art. 88 LEF). All'escusso che intendesse ottenere
l'annullamento dell'esecuzione a seguito dell’inesistenza del credito, della
sua estinzione o della concessione di una dilazione rimane aperta la via
dell'azione ex art. 85a LEF.
-
Orbene, nel caso in esame il 27 giugno 2001 __________ ha
chiesto il proseguimento dell’esecuzione n. __________ per complessivi fr. 8'246.10
oltre accessori sulla base della sentenza di rigetto definitivo
dell’opposizione del 24 agosto 2000 del Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Bellinzona. Considerato come la debitrice avesse nel frattempo
versato un acconto di fr. 3'000.-- l’UEF di Bellinzona ha agito correttamente,
procedendo il 30 gennaio 2001 al pignoramento nei confronti della debitrice per
un credito di fr. 5'466.10 oltre alle spese esecutive
Pure correttamente
si è comportato l’Ufficio emettendo in data 23 gennaio 2002 l’avviso d’incanto
relativo al bene pignorato, dopo aver constatato che i termini di pagamento
fissati con il provvedimento di dilazione del 1°giugno 2001 non sono stati
rispettati dalla debitrice, che si è limitata a versare all’Ufficio, da quanto
emerge dallo stesso provvedimento di concessione della dilazione, l’importo di
fr. 3'000.-- in sei rate.
In concreto dunque
nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Bellinzona, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto
previsto dalla LEF: la contestazione sollevata dalla ricorrente secondo cui
__________ non vanterebbe più alcuna pretesa nei suoi confronti, ma anzi
sarebbe divenuta sua debitrice, perché già nel corso del 1999 avrebbe ricevuto
l’importo di fr. 4'600.-- da porre in deduzione del credito originario, concerne
unicamente una questione di merito sottratta al potere di cognizione di questa
Autorità di vigilanza, che doveva essere fatta valere nell’ambito del rigetto
dell’opposizione, rispettivamente, superato tale stadio procedurale, con
l’azione ex art. 85a LEF, sempre ricevibile fintanto che il debitore non ha
pagato l’indebito.
Il ricorso è di
conseguenza respinto.
- A titolo abbondanziale si evidenzia comunque che dalla
documentazione agli atti e segnatamente dallo scritto del 18 gennaio 2001 del
__________, Baden, emerge che il 5 settembre 2000 è stata versata al
patrocinatore della creditrice la cauzione processuale di fr. 4'600.-- a suo
tempo prestata da __________, nell’ambito della procedura sfociata nel
pronunciato del 9 giugno 1999 del __________. Aggiungendo siffatto importo a
quello di complessivi fr. 6'000.-- versati da __________ all’UEF di Bellinzona,
sembrerebbe dunque emergere con forte evidenza che la debitrice abbia effettivamente
estinto il suo debito nei confronti della procedente e addirittura ha
corrisposto più di quanto dovuto.
Per questo motivo
si richiama l’attenzione della ricorrente sulla possibilità di promuovere
contro __________ un’azione ex 85a LEF per sospendere provvisoriamente
l’esecuzione e un’azione ex art. 86 LEF di ripetizione dell’indebito, che
dovranno adempiere i prescritti formali imposti dalle norme di procedura
civile. Detto altrimenti, __________ dovrà attivarsi con l’ausilio di un avvocato
per far valere quei diritti che sembrano imporsi ma che non possono essere
considerati dall’Autorità cantonale di vigilanza.
- Il ricorso 11 febbraio 2002 di __________, è respinto.
Sulle tasse
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17
LEF (Jean–François Poudret / Suzette
Sandoz–Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
per questi motivi
richiamati gli art. 17, 85a, 86, 89, 90, 120, 122 ss. LEF
pronuncia:
-
Il ricorso
11 febbraio 2002 di __________, è respinto.
-
Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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