AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.30
Data decisione, Autorità:
22.03.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00030
Lugano
22 marzo 2002
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2002 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il verbale di
pignoramento 7 dicembre 2001/8 gennaio 2002 nell’ambito di diverse procedure
esecutive promosse contro il ricorrente da:
viste
le osservazioni:
-
15
febbraio 2002 del Comune di, __________;
-
19
febbraio 2002 dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona;
-
28
febbraio 2002 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Il 7 dicembre 2001/8 gennaio 2002 l’UE di Lugano ha proceduto al
pignoramento del reddito nei confronti di __________, nell’ambito di diverse
esecuzioni promosse nei suoi confronti.
B. Il verbale di
pignoramento è stato intimato alle parti l’8 gennaio 2002.
C. Con gravame 8
febbraio 2002 __________ è insorto contro tale provvedimento contestando, per
quanto comprensibile dal confuso allegato ricorsuale, in sostanza la fondatezza
delle pretese poste a fondamento delle esecuzioni. Il ricorrente eccepisce
inoltre la prescrizione dei crediti in esecuzione.
D. Delle
osservazioni 15 febbraio 2002 del Comune di __________, 19 febbraio 2002 dello
Stato del Cantone Ticino, 28 febbraio 2002 dell’UE di Lugano si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
- Il verbale di pignoramento impugnato reca il timbro d’intimazione
dell’8 gennaio 2002. Ex art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso contro i provvedimenti
degli organi di esecuzione forzata deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
Nella concreta
fattispecie non è dato di sapere la data esatta della notifica dell’atto
d’esecuzione impugnato a __________ e pertanto non è possibile stabilire se il
ricorso 8 febbraio 2002 sia tempestivo. L’autorità di vigilanza prescinde
comunque dall’ordinare all’UE di Lugano una ricerca postale tendente ad
accertare il giorno esatto della notifica, ritenuto che la questione della tempestività
può rimanere irrisolta perché, nel caso di specie, il ricorso, manifestamente
infondato, deve essere respinto per le argomentazioni che verranno espresse ai
seguenti considerandi.
-
Nel caso di
specie __________ non censura il conteggio del minimo di esistenza allestito
dall’UE di Lugano nel verbale di pignoramento del 7 dicembre 2001/8 gennaio
2002, ma contesta in sostanza la fondatezza delle pretese poste a fondamento
delle esecuzioni e eccepisce la loro prescrizione.
-
Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e ex
art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto
materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento
di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura
amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III
100 cons. 2.).
-
Le contestazioni sollevate dal ricorrente concernono unicamente
questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di
vigilanza. Tali eccezioni avrebbero dovuto essere fatte valere, dopo aver
interposto opposizione, nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione
o nella procedura di merito di disconoscimento del debito oppure, anche a
questo stadio procedurale, adendo il giudice competente ex art. art. 85 risp.
85a LEF, nell’ipotesi che in concreto ne siano realizzati i presupposti.
Il ricorso è di
conseguenza irricevibile.
-
Abbondanzialmente
si rileva che, trattandosi di pignoramento di reddito, d’acchito emerge che non
vi sono motivi di nulità ex art. 22 LEF, i dati numerici evidenziati risultando
conformi alla documentazione versata agli atti e alla comune esperienza.
-
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean–François
Poudret / Suzette Sandoz–Monod,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol.
II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 19, 85, 85a LEF, art. 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 8
febbraio 2002 di __________, è irricevibile.
-
Non si
prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster