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Numero d'incarto:
15.2002.152
Data decisione, Autorità:
23.04.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.152
Lugano
23 aprile 2003
/B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sull'istanza 30 ottobre 2002 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF
per interporre opposizione presentata da
patr. dall'avv. __________
nell'ambito
della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________ del 6 settembre 2002
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno promossa da
rappr. dal __________;
viste le osservazioni:
-
7 novembre 2002 del __________
-
15
novembre 2002 della __________
-
20
novembre 2002 dell'UEF di Locarno
completata l'istruttoria;
ritenuto
In fatto A. Con PE
n. __________ del 6 settembre 2002 dell'UEF di Locarno il __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 5'164.70 oltre interessi, indicando quale
titolo di credito: "Tassa contributi di costruzione anno 1999".
B. Il
PE risulta essere stato notificato il 9 settembre 2002 a __________. Al PE non
è stata interposta opposizione.
C. Con
atto 30 ottobre 2002 __________ ha presentato istanza di restituzione del
termine per interporre opposizione ex art. 33 cpv. 4 LEF e interposto
contestuale opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, asserendo di
essere venuto il giorno stesso a conoscenza del citato PE, il quale gli sarebbe
stato notificato personalmente il 9 settembre 2002 da un funzionario postale.
In realtà nessun PE gli è stato consegnato il 9 settembre 2002. Secondo
l'istante la mancata notifica va ricercata in un disguido nel servizio postale
seguita da un'attestazione che non corrisponde ad una notifica effettuata a
norma di legge.
D. Con
le sue osservazioni la __________ ha prodotto una dichiarazione del funzionario
, addetto alla notifica del PE in oggetto, in cui questi ha
dichiarato di essere stato in possesso il 9 settembre 2002 di un atto esecutivo
da notificare a , titolare dell'omonimo garni, di essere entrato in
ufficio dove c'era la segretaria __________ e di avere mostrato a quest'ultima
l'atto. In luogo di scrivere sul PE il nome ", ha indicato
involontariamente "".
Delle
osservazioni del __________ e dell'UEF di Locarno si dirà, se del caso, in
seguito.
E. Interrogato
formalmente __________ dichiarato di abitare in via __________ a __________ in
uno stabile di sua proprietà. In questo stabile la __________ è locataria di
quattro piani, in cui gestisce un garni. Egli è amministratore unico della
società, ma della gestione dell'albergo si occupa sua figlia __________.
__________ lavora alla ricezione. Essa non si occupa della sua corrispondenza,
per la quale egli dispone di una sua bucalettere. I PE finora emessi nei suoi
confronti gli sono sempre stati notificati personalmente ed egli ha sempre
interposto opposizione.
L'istante
ha dichiarato che lo stesso avrebbe fatto con il PE in oggetto, se gli fosse
stato consegnato personalmente. Per lo stesso credito è già stata promossa
precedentemente un'esecuzione nei suoi confronti, alla quale ha interposto
opposizione. La relativa istanza di rigetto dell'opposizione è in seguito stata
ritirata dal __________. La procedura esecutiva in esame concerne lo stesso
credito.
F. Nella
sua deposizione testimoniale __________ ha dichiarato di lavorare per
__________ e quindi per il garni __________. Si occupa tra l'altro della
ricezione. La corrispondenza che arriva concerne solo l'albergo. Della
corrispondenza di __________ non si occupa. Le è già capitato di ricevere PE
per l'albergo, che consegna a __________. Non ha mai invece ricevuto PE
destinati a __________. Quando è arrivato il portalettere con il PE in oggetto,
si stava occupando di clienti in partenza. Ha pensato che si trattasse di un PE
concernente l'albergo. L'ha preso in consegna e l'ha posto in un cassetto. In
quel periodo __________ era ammalata, per cui non glielo ha consegnato.
La
decisione se interporre opposizione ad un PE l'ha sempre presa __________, la
quale non le ha mai detto di interporre opposizione a qualsiasi PE le venisse
consegnato. Per questo motivo il PE in questione è rimasto abbandonato in un
cassetto. Dell'esistenza del PE emesso nei confronti di __________ si è accorta
allorquando questi si è recato infuriato in albergo per comunicarle di essere
venuto a conoscenza dell'esistenza di un PE a suo carico.
Considerato
In diritto: 1.
a) Ex
art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua
abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non
vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua
famiglia o ad uno dei suoi impiegati.
In via di
principio gli atti esecutivi devono essere notificati personalmente al
debitore. Solo nel caso in cui non si riesce a trovare il debitore
personalmente, la notifica può essere effettuata a persona adulta della sua
famiglia o ad uno dei suoi impiegati secondo l'art. 64 cpv. 1 secondo periodo
LEF (Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n.
10 ad art. 64).
b) Il
PE è atto esecutivo nel senso dell'art. 64 LEF (Paul Angst, op. cit., n. 8 ad
art. 64).
c) Dall'interrogatorio
formale dell'istante e dalla deposizione testimoniale di __________ emerge che
quest'ultima non era impiegata di __________, bensì della __________ - di cui
direttrice è __________ figlia dell'istante (cfr. estratto RC) - e che non era autorizzata
a prendere in consegna la corrispondenza personale di __________ e tanto meno
atti esecutivi emessi nei confronti di quest'ultimo. La notifica del PE in
oggetto non è pertanto avvenuta correttamente. L'atto avrebbe infatti dovuto
essere consegnato a __________ personalmente ex art. 64 cpv. 1 primo periodo
LEF.
a) Per
l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione al precetto, deve
dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il
precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio
d'esecuzione. Secondo l'art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare
l'opposizione.
b) In
virtù dell'art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine
stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità
di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione
dell'impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità
competente l'atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l'istanza di
restituzione del termine può essere accolta se l'omissione dell'atto è dovuta
ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità
personale non causata da colpa dell'escusso o ad un motivo di ritardo scusabile
(Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco,
n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
Nel caso
di specie __________ non è stato in grado di interporre opposizione al PE in
esame in seguito ad impossibilità oggettiva, l'atto essendo stato consegnato
non correttamente a persona estranea, che non l'ha informato in merito
all'avvenuta notifica.
c) L'istanza
di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF va quindi accolta. All'UEF di
Locarno va pertanto ordinato di iscrivere l'opposizione interposta da
__________ a far tempo dal 6 novembre 2002 (giorno in cui l'UEF di Locarno ha
ricevuto copia dell'istanza 30 ottobre 2002) nella procedura esecutiva __________
promossa dal __________.
- Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1
primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 33 cpv. 4, 64, 74 e 75 LEF
pronuncia
- L'istanza
30 ottobre __________, di restituzione del termine per interporre opposizione è
accolta.
1.1. All'UEF di
Locarno è fatto ordine di iscrivere l'opposizione interposta da __________,
nella procedura esecutiva n. __________ promossa dal __________ a far tempo dal
6 novembre 2002.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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