AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2002.139
Data decisione, Autorità:
21.03.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.139
Lugano
21 marzo 2003
EC/fp/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
del Distretto di Leventina nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione
di un pegno immobiliare promossa contro __________ dalla
in
materia di valore di stima peritale del pegno immobiliare;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 9 ottobre 2002 di concessione dell’effetto
sospensivo;
viste
le osservazioni:
-
7
ottobre 2002 dell’UEF di Leventina;
-
15
ottobre 2002 della __________
-
19
ottobre 2002 dell’ing. __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con domanda di esecuzione in via di realizzazione di un pegno
immobiliare del 16 maggio 2001 la __________ di __________ (in seguito:
__________) procede contro __________ per l’incasso di fr. 213'259.-- oltre
accessori, credito garantito da una cartella ipotecaria al portatore di
nominali fr. 200’000.-- gravante in I. grado la part. n. __________ RFD di
__________.
B. Con domanda
10 dicembre 2001 la __________ ha chiesto la realizzazione del pegno.
C. In data 2 gennaio 2002 l’UEF di Leventina ha incaricato l’ing.
__________ di __________, di eseguire una stima della part. __________ di
__________.
D. Con avviso
d‘incanto unico datato 1° luglio 2002, pubblicato sul FUC n. __________ del 5
luglio 2002 e trasmesso personalmente mediante invio raccomandato anche a
__________, l’UEF di Leventina ha fissato l’incanto del fondo part. n.
__________ RFD di __________ per il 3 ottobre 2002. Nello stesso avviso
d’incanto è stato indicato che il valore di stima peritale del fondo è stato
stabilito in fr. 150'000.--.
E. Il 12 agosto 2002 l’UEF di Leventina ha allestito l’elenco oneri
riferito alla citata particella, dandone comunicazione a __________ tramite
invio per posta A e tramite notifica da parte della polizia cantonale.
F. Il 19 agosto
2002 la polizia cantonale ha notificato all’UEF che __________ si è rifiutato
di ritirare l’elenco oneri.
G. Il 27 agosto
2002 l’UEF di Leventina ha notificato l’elenco oneri a __________ nelle forme
edittali (FUCT n. __________).
H. Come da
avviso di incanto, il 28 agosto 2002 l’UEF di Leventina ha depositato l’elenco
oneri e le condizioni d’asta riferite alla particella in esecuzione.
I. Il 3
ottobre 2002 la particella n. __________ RFD di __________ è stata aggiudicata
per l’importo di fr. 170'000.-- __________.
L. Con ricorso
3 ottobre 2002 __________ e __________ hanno postulato la sospensione
dell’incanto, atteso che:
-
“noi
eravamo convinti che l’incanto citato era previsto per il 28 ottobre”;
-
“la
perizia del signor __________, che il vostro Ufficio esecuzioni e fallimenti
non voleva rilasciare, è falsa nei seguenti punti:
-
la
casa è vicina alla strada cantonale e non ad una carrozzabile;
-
le
porte di entrata sono tre e non una, per cui permettono l’uso della casa in
diversi appartamenti, contrariamente al falso del signor __________ che ha
eseguito il sopraluogo insieme al vostro funzionario signor __________ e agli
agenti di polizia cantonale signori __________ e __________;
-
le
cucine sone quattro e non tre e tre sono arredate contrariamente alla perizia
falsa del __________;
-
i
mezzi di riscaldamento sono tre canne fumarie per tre stufe a nafta, due cucine
economiche a legna, le prese per diverse stufe elettriche di diversa potenza;
-
l’impianto
elettrico è perfetto, collaudato, con due contatori, non insufficiente come a
dichiarazione del falso perito signor __________;
-
il
collegamento telefonico è perfetto con tre apparecchi ancora collegati”;
-
la
perizia dell’arch. __________ svaluterebbe quindi la proprietà in modo
scandaloso;
-
“nella
casa abbiamo documenti, vestiario, oggetti di valore, quadri, le cucine e
apparecchi di riscaldamento anche in pietra ollare, che non abbiamo prelevato,
come all’esterno una ruota di mulino di valore”.
M. Con
osservazioni 19 ottobre 2002 l’ing. __________ ha evidenziato che:
-
ha
indicato nella perizia che la proprietà in esame è facilmente raggiungibile
tramite la strada carrozzabile __________ e che non si è espresso “sul
proprietario della strada, in quanto ininfluente ai fini della determinazione
del valore dell’immobile”;
-
“la
perizia non indica il numero delle porte dello stabile, ma indica che i diversi
piani d’abitazione non hanno un accesso indipendente, e pertanto non si
adattano all’utilizzo come casa plurifamigliare. Con ciò è da intendere che la
disposizione dei locali e il fatto che essi siano comunicanti attraverso porte
e scale interne non permettono il loro utilizzo in più appartamenti secondo le
esigenze attuali senza procedere ad interventi costruttivi”;
-
“ho
indicato tre cucine non arredate in quanto oltre ad un lavandino è presente
unicamente arredamento mobile che non è parte costruttiva dell’immobile e
quindi non viene considerato nel valore dello stesso. Per quanto riguarda la
quarta cucina indicata dal ricorrente come non arredata, devo ritenere che egli
si riferisca ad un locale attualmente destinato ad altro uso, e quindi indicato
nella perizia come ripostiglio o camera”;
-
“le
canne fumarie e le prese elettriche non sono mezzi di riscaldamento ma
installazioni per permettere l’eventuale posa di mezzi di riscaldamento, e che
le cucine economiche a legna non sono parte costitutiva dell’immobile.
L’affermazione nella perizia impianto riscaldamento: non presente si riferisce
all’assenza di un impianto di riscaldamento fisso”;
-
“non
mi esprimo né mi sono espresso nella perizia sul fatto se l’impianto sia
collaudato e conforme alle prescrizioni, in quanto non di mia competenza e non
in grado di farlo. Ritengo però che la concezione e l’estensione dell’impianto
siano carenti per l’utilizzo dello stabile quale appartamento”;
-
“la
perizia non si esprime sugli apparecchi telefonici in quanto ininfluenti allo
scopo di determinare il valore dell’immobile”.
N. Delle
osservazioni 7 ottobre 2002 dell’UEF di Leventina e 15 ottobre 2002 della
__________ si dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato
in diritto:
1.a) Secondo la giurisprudenza e la dottrina la legittimazione a
presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a
ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura
dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto
attuale. Vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il
ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende
di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto
della realizzazione in corso (DTF 112 III 3 cons.1b ) come pure quando non è toccato nei suoi
interessi specifici (DTF 112 III 6 cons.4; Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122).
b) __________
non è parte nell'esecuzione contro __________ e nemmeno risultano elementi tali
da legittimarne interessi autonomi meritevoli di tutela giuridica in sede di
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti.
c) Il ricorso 3
ottobre 2002 in quanto presentato da __________ deve pertanto essere dichiarato
irricevibile per carenza del presupposto processuale della legitimatio ad processum.
- A mente di
__________ il perito incaricato dall’ufficio di esecuzione e fallimenti di
Leventina sarebbe incorso in un errore di apprezzamento nella valutazione del
valore dell’immobile oggetto del diritto di pegno.
Il debitore
escusso chiede quindi, in sostanza, una nuova valutazione dell’immobile.
-
Per l'art. 9
cpv.2 RFF, applicabile anche nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno
per il rinvio dell'art. 99 cpv.2 RFF, ogni interessato può chiedere
all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di perito, previo deposito
delle spese occorrenti. L'ordine di nuova stima costituisce un mero atto
amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione,
salvo l'allegazione del dissenso sul quantum (DTF 110 III 71-72 cons. 3;
Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 31 n.46; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, Losanna 1993, p.173; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
-
ediz., Berna 1997, § 22 n. 50).
-
La richiesta di una nuova stima deve avvenire nel termine di dieci
giorni da quando il richiedente ha avuto conoscenza del valore della stima
peritale (Markus Häusermann/Kurt Stöckli/Andreas Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco
1998, n.138 ad art. 140 LEF). In concreto __________ non specifica quando ha
avuto conoscenza del valore attribuito dall’ing. __________ al fondo in
esecuzione.
-
La procedura di realizzazione di un pegno immobiliare è regolata
dagli art. da 122 a 143b LEF (art. 156 LEF). A norma dell'art. 139 LEF
"l'ufficio d'esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando al
creditore, al debitore e, all'occorrenza, al terzo proprietario del fondo,
nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario".
L'ufficiale deve inoltre ordinare una stima del fondo e comunicarla agli
interessati (art. 140 cpv. 3 LEF). Se nell'avviso di incanto è menzionato il
valore di stima, l'avviso vale pure quale comunicazione della stima (art. 30
cpv. 1 RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz,
op. cit., n.138 ad art. 140 LEF).
-
La novella legislativa del 16 dicembre 1994, entrata in vigore il 1°
gennaio 1997, che non prescrive più l'invio raccomandato per l'avviso di
incanto al debitore, costituendo un'eccezione all'art. 34 LEF, gli sottrae il
carattere di comunicazione suscettibile di ricorso. L'omissione dell'avviso al
debitore non implica più l'annullabilità dell'aggiudicazione (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 10 ad art. 139 LEF).
Determinante diviene la pubblicazione del bando (cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, p. 70; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, op.
cit., n. 1 ad art. 139 LEF). Ciò vale anche per la comunicazione della stima,
quando viene eseguita con il bando di incanto. In quel caso essa ne condivide
le prescrizioni relative alla forma.
-
In casu quindi si deve ritenere che il ricorrente abbia avuto
notizia del valore di stima peritale come pure della data fissata per l’incanto
con la pubblicazione del relativo avviso sul FUCT n. __________ del __________.
Il gravame del 3 ottobre 2002 di __________ risulta pertanto ampiamente tardivo
e per questo motivo va dichiarato irricevibile.
-
Al
ricorrente va comunque ricordato che nella procedura in via di realizzazione
del pegno immobiliare la stima svolge un ruolo solo secondario (Amonn, in ZBJV 1976, p. 506),
limitato a un semplice orientamento quantitativo destinato ad eventuali interessati
all'incanto (DTF 70 III 17 cons. 3);
-
Il ricorso 3
ottobre 2002 di __________ è irricevibile per tardività mentre quello di
__________ è irricevibile per carenza di legittimazione.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
richiamati
gli art. 17, 34, 139, 140 cpv. 3 LEF; 9 cpv. 2, 30 cpv.1, 99 cpv. 2 RFF; 61 e
62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il ricorso 3
ottobre 2002 di __________ e di __________, è irricevibile.
-
Non si
prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Comunicazione all’UEF
di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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